Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2653 del 04/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2653
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8246-2019 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall’Avvocato ANNIBALE RAFFAELLA;
– ricorrente –
contro
LO. MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
BALDUINA N. 7, presso lo studio dell’Avvocato TROVATO Concetta M.
Rita, rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati BALSAMO
ANNAMARIA ed SONCIN ORNELLA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
E da:
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1427/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 31/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI
LAURA.
Fatto
RITENUTO
Che:
La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, riformando la prima decisione ha revocato l’assegno divorzile di Euro 200,00 previsto a carico di Lo. Ma. e a favore di A.G..
A. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. L. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. La ricorrente ha articolato il ricorso in sei motivi.
2.Primo motivo: omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per non avere tenuto conto, nell’adottare la statuizione in esame, del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.
Il motivo è infondato perchè la Corte di appello ha considerato che la famiglia godeva di un tenore di vita non elevato e ciò non risulta smentito dalia ricorrente, nè sono stati indicati fatti decisivi controversi che non siano stati esaminati.
3. Secondo motivo: violazione dell’art. 5 della L. n. 898 del 1970 per avere la Corte territoriale revocato l’assegno divorzile solo sulla considerazione che la A. non aveva fornito adeguato supporto probatorio alla sua richiesta e che la stessa appariva astrattamente idonea alla attività lavorativa.
Il secondo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi in quanto la revoca è avvenuta anche in ragione della accertata convivenza more uxorio della A. e la censura non aggredisce tale ratio.
4.1. Terzo motivo: omesso esame delle risultanze di causa e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, dolendosi che la Corte di appello non abbia tenuto conto dell’aumento dell’età della ricorrente e della difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, dal quale si era allontanata da circa venti anni.
4.2. Quarto motivo: la medesima censura è volta a dolersi che la Corte di appello non abbia tenuto conto del fatto che, anche ove avesse ripreso a svolgere attività lavorativa, ciò non le avrebbe potuto assicurare l’indipendenza economica.
4.3. I motivi terzo e quarto sono inammissibili perchè la Corte territoriale ha tenuto conto dell’età, giudicata non particolarmente avanzata, della ricorrente (46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa di addetta alle pulizie, già svolta occasionalmente, nonchè della situazione economica complessiva e di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione, non smentito nel motivo di ricorso.
5. Quinto motivo: Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in merito al mancato riconoscimento dell’assegno alimentare ex art. 433 c.c..
Il motivo è inammissibile perchè la domanda di assegno alimentare non risulta esser stata proposta al giudice di merito, in assenza di specifiche indicazioni di segno opposto da parte della ricorrente.
6. Sesto motivo: Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in merito all’accertamento della convivenza more uxorio e violazione delle norme sulla formazione della prova e del diritto di difesa.
Il motivo è inammissibile perchè è volto a pervenire al riesame del merito, offrendo una personale valutazione dei fatti esaminati dalla Corte torinese per giungere ad opposte conclusioni circa la natura solo amicale del rapporto con il signor G.. Invero la Corte ha esaminato tutti gli elementi da cui ha desunto che la ricorrente intratteneva una convivenza more uxorio, e li ha collegati logicamente in modo che non viene scalfito dalla odierna censura.
7. Il ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo, con il quale L. ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso principale, che l’assegno divorzile venisse ridotto rispetto a quanto già previsto in sede di separazione, rimane assorbito.
8. In conclusione il ricorso principale va rigettato, infondato il primo motivo, inammissibili tutti gli altri. Il ricorso incidentale rimane assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021