Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2653 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO

MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONUCCI FERNANDO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABBI RAFFAELA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4965/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

27/11/08, depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Nella controversia promossa da D.V.A. nei confronti dell’INAIL, per il riconoscimento del diritto alla rendita per l’epatite C contratta, per punture di aghi infetti, durante l’attivita’ lavorativa espletata quale infermiera presso l’Ospedale di (OMISSIS), la Corte di appello di Bari, giudice di rinvio a seguito della pronuncia rescindente di questa Corte n. 22 del 3 gennaio 2005, ha rigettato la domanda con sentenza depositata il 2 dicembre 2008.

Il giudice di rinvio ha rilevato, prestando adesione al parere del consulente tecnico di ufficio, che l’epatite aveva provocato un danno funzionale di modesta entita’, comportante un’inabilita’ permanente “ben al di sotto del limite minimo indennizzabile”.

Per la cassazione della sentenza l’assicurata ha proposto ricorso basato su due motivi.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la D. V. ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che l’atto di rinuncia qui depositato non e’ idoneo a determinare l’estinzione del processo poiche’, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., esso doveva essere notificato alla parte costituita o comunicato agli avvocati della stessa.

Tuttavia, anche in difetto di tali requisiti, l’atto e’ indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso e determina comunque l’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta, per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass., sez. un., n. 3876 del 2010).

Sebbene soccombente, la D.V. resta esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio, a norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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