Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26529 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26529 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 20479-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2922

contro

NASTASI ROBERTA MARIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 27/11/2013

avverso la sentenza n. 746/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 01/08/2007 R.G.N. 2010/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;

SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’

R.G. 20479/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3726/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano,
in accoglimento della domanda proposta da Roberta Maria Nastasi nei

(primo) contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 18-8-1998/30-91998 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie”, con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e rigettava la domanda di risarcimento del danno, avendo la
Nastasi dichiarato di aver “da tempo trovato un’occupazione alternativa”.
Sull’appello della società (che peraltro rilevava che nel frattempo la
Nastasi, invitata invano a riprendere servizio, era stata licenziata con preavviso
a far data dall’11-1-2005) la Corte di Appello di Milano, con sentenza
depositata il 7-8-2007, confermava la pronuncia di primo grado.
Per la cassazione della detta sentenza, la società ha proposto ricorso con
sei motivi.
La Nastasi è rimasta intimata.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, in ordine logico va esaminato dapprima il sesto motivo,
riguardante in specie la legittimità del termine apposto al contratto in esame.
In particolare la ricorrente, premesso che il detto contratto era stato
concluso per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie” (e non per “esigenze eccezionali”), lamenta la insufficienza
della motivazione dell’impugnata sentenza, incentrata sulla avvenuta stipula
1

confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al

del contratto stesso dopo il termine ultimo del 30-4-1998, fissato dalle parti
collettive con gli accordi attuativi dell’acc. 25-9-1997, integrativo dell’art. 8
del ceni del 1994.
Il motivo è fondato, in quanto il contratto in esame, essendo stato appunto

previsto arco giugno/settembre, rientrava nella distinta previsione originaria del
citato art. 8 ed era legittimo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa
Corte in materia, senza che assumesse rilevanza il termine del 30-4-1998
stabilito per la stipula dei (diversi) contratti a termine previsti per “esigenze
eccezionali” ex acc. 25-9-97 e succ..
Infatti, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte e va qui
ribadito (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122), “l’unica interpretazione corretta della
norma collettiva in esame (art. 8 ceni 26-11-1994) è quella secondo cui, stante
l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto
per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto
collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il
datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse
all’assenza per ferie di altri dipendenti nonché la relazione causale fra dette
esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità
organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”, bensì soltanto che
l’assunzione avvenga nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle
ferie. (cfr. Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204).
Va così accolto il sesto motivo, restando assorbiti gli altri motivi
riguardanti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto la legittimità del termine

2

concluso con la detta causale “per ferie”, per il periodo citato compreso nel

apposto ai contratti successivi, ed il primo la eventuale risoluzione del rapporto
per mutuo consenso tacito.
L’impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello
di Milano in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese, del

P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa
composizione.
Roma 17 ottobre 2013

presente giudizio di legittimità.

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