Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26529 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35941-2018 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO SOLERIO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, B.A., (OMISSIS)

SAS DI TRUCCHIS&C, MAERSPA, V.G., T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1092/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;

preso atto delle conclusioni scritte rassegnate dal P.M. in persona

del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

in relazione a fessurazioni verificatesi nel proprio immobile, il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio la Giano s.r.l. (società committente costruttrice) L.V. (appaltatore delle opere di costruzione) e l’ing. B.A. (progettista delle strutture portanti e direttore dei lavori) per sentirne accertare la responsabilità per i vizi – ex art. 1669 c.c., – e per sentirli condannare ad effettuare gli interventi necessari e al risarcimento dei danni;

il L. contestò la domanda e chiamò in causa, per l’eventuale manleva, la Tierredue Leasing s.a.s. e T.M., che avevano appaltato -unitamente alla Giano s.r.l.- la costruzione dell’immobile;

l’ing. B. chiamò in causa la MAER s.p.a. (poi ASS.CO s.r.l.), fornitrice delle travi e delle lastre prefabbricate, e l’ing. V.G., autore dei calcoli per la confezione dei materiali;

il Tribunale di Sanremo accertò la sussistenza dei vizi lamentati, ma ritenne che gli stessi non fossero riconducibili alla previsione di cui all’art. 1669 c.c., quanto piuttosto a quella dell’art. 1667 c.c., rispetto alla quale si erano verificate sia la decadenza dalla denunzia che la prescrizione dell’azione;

la sentenza venne impugnata dal Condominio e, con appello incidentale, dal L.;

la Corte di Appello di Genova, disposta ulteriore c.t.u., ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la domanda ex art. 1669 c.c., nei confronti del L. e del B., con condanna solidale degli stessi “ad eseguire ed effettuare tutti gli interventi e le opere necessarie per eliminare i gravi difetti riscontrati nell’immobile”;

ha proposto ricorso per cassazione L.V., affidandosi a quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo denuncia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione od errata applicazione degli artt. 112,132,156 e 161 c.p.c.”, sull’assunto che “il dispositivo della sentenza (…) è nullo, perchè esso non è completo e determinato e quindi manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo”; il ricorrente rileva che il mero riferimento a “tutti gli interventi e le opere necessarie per eliminare i gravi difetti riscontrati nell’immobile” “non consente di precisare compiutamente quale è l’oggetto della obbligazione di fare” ed evidenzia che neppure può utilmente farsi ricorso alla motivazione, in funzione integrativa, poichè in essa non vi è alcun concreto riferimento ai lavori da eseguire;

il secondo motivo denuncia la nullità dell’atto di citazione e quella – conseguente- della sentenza per “falsa od errata applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 163, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c”, nonchè la “falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5” e, altresì la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: premesso che la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione (reiterata dal L. nel giudizio di appello) sull’assunto che l’atto di citazione, redatto sulla scorta di una relazione di c.t.p. prodotta in atti, indicava i vizi riscontrati nell’edificio e ne individuava le cause, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha travisato il contenuto dell’atto di citazione e della consulenza di parte giacchè in nessuno di essi è contenuta “alcuna indicazione delle responsabilità specifiche delle parti e, in particolare del L.”, cosicchè “appare violata la norma che impone di precisare le ragioni della domanda, perchè tale norma tutela l’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”; il L. aggiunge che il vizio dell’atto di citazione si è riverberato negli atti processuali successivi e conclude che si è determinata, “inoltre, la violazione, alla luce dell’art. 112 c.p.c., del diritto di difesa, perchè la Corte territoriale ha statuito la responsabilità della conchiudente in relazione ad un comportamento colposo, ipotizzato dal CTU, e non contestato dal danneggiato”;

il terzo motivo – che denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè “violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 5”- censura il passaggio della motivazione in cui la Corte ha affermato: “l’appaltatore ditta L., quale esecutrice delle murature ed esperta del settore, avrebbe dovuto prevedere ed evidenziare al committente le conseguenze dell’utilizzo di un materiale così deformabile e, una volta manifestato il proprio dissenso, avrebbe potuto andare esente da responsabilità soltanto ove avesse dimostrato di avere costruito in qualità di mera esecutrice degli ordini ricevuti. Non risulta provato in atti che la ditta L. abbia messo al corrente la Giano s.r.l. o il direttore dei lavori delle conseguenze che sarebbero derivate dalla scelta dei materiali utilizzati per i solai”; assume il ricorrente che la Corte di merito ha errato nel ritenere apoditticamente la responsabilità della ditta L., senza valutare che l’eventuale eccesiva deformabilità di un solaio può essere accertata solo a seguito di complessi calcoli ingegneristici che costituiscono compito del progettista e che non rientra nelle competenze tecniche dell’impresa esecutrice, la quale si era limitata a posizionare i solai di produzione MAER che erano stati forniti dal committente; conclude pertanto che “appare, dunque, del tutto illogico ritenere che del vizio doveva accorgersi l’appaltatore quando esso si è manifestato sette anni dopo il collaudo e non era stato rilevato dallo stesso collaudatore”;

col quarto motivo (“nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.” e ” violazione ed errata applicazione dell’art. 1667 c.c. e art. 1669 c.c.”), il ricorrente contesta l’inquadramento dei vizi riscontrati nel paradigma dell’art. 1669 c.c., rilevando che “la Corte di Appello non ha mai affermato che il godimento dell’immobile sia stato inciso in modo negativo e considerevole”, mentre i vizi dell’opera rilevanti ai fini della previsione dell’art. 1669 c.c. devono essere “tali da comprometterne la funzionalità globale e la nomale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”; da ciò conseguendo che “l’accertamento dei periti descrive una situazione di fatto che non rientra nella previsione dell’art. 1669 c.c., ma in quella dell’art. 1667 c.c.”, rispetto alla quale risultano maturate decadenze e prescrizioni; variando la sequenza proposta dal ricorrente, debbono essere esaminati -nell’ordine- il secondo, il quarto e il terzo motivo, in quanto ciascuno di essi ha portata potenzialmente assorbente rispetto ai successivi e, tutti e tre, rispetto al primo;

il secondo motivo (concernente la dedotta nullità dell’atto di citazione) è inammissibile, per difetto di specificità e completezza, in quanto il ricorrente ha omesso di trascrivere l’atto di citazione del cui contenuto si tratta e non ha preso adeguata posizione sulle circostanze -evidenziate dalla Corte di merito- che la relazione tecnica prodotta dall’attrice a corredo della citazione consentisse l’individuazione dei vizi e che la comparsa di costituzione dell’impresa appaltatrice proponesse contestazioni specifiche alle deduzioni avversarie, a riprova della piena conoscenza degli elementi della vertenza da parte del L.;

il quarto motivo è inammissibile:

La Corte di merito ha correttamente individuato l’ambito dei “gravi difetti” rilevanti in relazione all’art. 1669 c.c., con richiamo a Cass. n. 19868/2009 (secondo cui “i gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura”), che esprime un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. anche Cass. n. 24230/2018);

la Corte di Appello ha inoltre dato atto che la consulenza tecnica esperita in primo grado aveva evidenziato la flessione del solaio del piano pilotis e dei solai soprastanti, il distacco della muratura e le conseguenti fessurazioni apparse sia sul solaio che sulle pareti perimetrali comuni dell’edificio, rilevando che tali fenomeni erano ascrivibili a eccessiva deformabilità del solaio e ritenendo che gli stessi, pur non compromettendo la sicurezza dell’immobile agli effetti della stabilità, mal si adattano alle esigenze di un edificio di abitazione (peraltro “di un certo pregio”); tanto premesso, ha concluso per l’applicabilità, in concreto, della previsione di cui all’art. 1669 c.c., di cui risultavano rispettati i termini di decadenza e prescrizione;

siffatta sussunzione dei vizi nell’ambito della responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., risulta pertanto adeguatamente motivata e, quale apprezzamento di merito, si sottrae il sindacato di legittimità, alla luce del principio secondo cui, “in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire – con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato – se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile” (Cass. n. 22093/2019);

il terzo motivo (in punto di configurabilità della responsabilità ex art. 1669 c.c., a carico del L.) è fondato in relazione alla prospettata nullità della sentenza della per carenza di motivazione, in quanto:

la Corte di Appello affida l’affermazione della responsabilità dell’appaltatore alla sola considerazione che la “ditta L., quale esecutrice delle murature ed esperta del settore, avrebbe dovuto prevedere ed evidenziare al committente le conseguenze di un materiale così deformabile” (ossia quello utilizzato per i solai), in tal modo postulando che la qualità di “esperta del settore” avrebbe dovuto senz’altro consentire alla ditta costruttrice delle murature di apprezzare l’eccessiva deformabilità dei solai (sì da far sorgere una responsabilità per il mancato rilievo);

la motivazione -che si esaurisce, come detto, nel richiamo all’esperienza maturata dalla ditta nel settore delle murature- è tuttavia carente di qualunque elemento che valga a spiegare perchè, in relazione alle specificità del caso concreto, la ditta costruttrice si trovasse nella possibilità di apprezzare l’eccessiva deformabilità di travi che -per quanto emerge dal ricorso- erano state fornite dal committente e rispetto alle quali solo il progettista e direttore dei lavori ing. B. aveva avuto la disponibilità dei dati tecnici da parte dell’impresa produttrice; tanto più che dalla sentenza non emerge neppure se siano state individuate le cause della eccessiva deformabilità delle travi, onde valutare se esistessero comunque degli indici che, a prescindere da indicazioni sulle caratteristiche intrinseche delle travi, il L. potesse rendersi conto della loro inadeguatezza;

la motivazione risulta pertanto meramente apodittica e obiettivamente carente nell’indicazione del criterio logico-argomentativo che ha condotto il giudice di appello alla formazione del proprio convincimento, sì da risultare integrata la dedotta ipotesi di nullità in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4);

è noto, infatti, che, “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 Cost., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. (Cass. n. 22598/2018; cfr. anche Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 3819/2020);

l’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza in relazione ad esso e il rinvio alla Corte territoriale;

il primo motivo (concernente la nullità del dispositivo di condanna) resta assorbito;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiarati inammissibili il secondo e il quarto motivo, accoglie il terzo con assorbimento del primo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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