Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26529 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 17/10/2019), n.26529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del cur.fall.

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Nicola Rocco di Torrepaclula, elett.

dom. in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’avv.

Antonio Rappazzo, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Francesco Fimmanò, elett. dom. in Roma, presso lo studio

dell’avv. Roberto Ranucci, in via G. Vico n. 1, come da procura a

margine dell’atto;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione dell’ordinanza Trib. Napoli 7.10.2014, rep. n.

895/14, R.G. n. 3961/2013, cron. 1894/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 9.10.2019;

il Collegio autorizza la redazione dè provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Il Falimento (OMISSIS) s.r.l. impugna l’ordinanza Trib. Napoli 7.10.2014, rep. n. 895/14, R.G. n. 3961/2013, cron. 1894/2014 che, in parziale accoglimento dell’opposizione promossa dal FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. avverso la mancata ammissione dei crediti già insinuati nel Fallimento (OMISSIS) s.r.l., ne ha disposto l’ammissione per Euro 1.842.605,57 oltre all’IVA in chirografo e per Euro 124.842,23 oltre all’IVA in prededuzione, così riconoscendo il fondamento, rispettivamente, per canoni d’affitto d’azienda insoluti e non pagati fino alla dichiarazione di fallimento della società ricorrente e, poi, dalla citata domanda fino alla restituzione dell’azienda al curatore di (OMISSIS) s.p.a.;

2. ha ritenuto il collegio napoletano che erano provati l’affitto nel 2005 di ramo d’azienda dalla società (OMISSIS) s.p.a. alla (OMISSIS) s.r.l., la continuazione dello stesso con il curatore del concedente (dichiarato fallito nel 2006), la transazione fra le parti nel 2008 con aggiornamento dei canoni e degli obblighi di adeguamento della struttura a carico dell’affittuaria, la mancata adesione del fallimento concedente al subaffitto a terzi, pur concluso da (OMISSIS) s.r.l. e la tardiva riconsegna dell’azienda stessa, così negandosi l’eccepita nullità sia del contratto originario che della transazione, a supporto del complessivo inadempimento;

3. nella conseguente qualificazione dei crediti insoluti, datati novembre 2008-gennaio 2012, il tribunale ha però negato che essi potessero dirsi tutti prededotti, sol perchè maturati per un periodo coincicente con l’ingresso di (OMISSIS) s.r.l. al concordato preventivo, stante l’eccezionalità della previsione positiva; la revoca dello stesso ccncoriato, cui seguiva la dichiarazione di fallimento e perdurando anche dopo l’omissione di consegna, giustificava invece la prededuzione solo per i canoni ulteriori, poichè il rapporto di affitto si era sciolto sulla base di clausola risolutiva espressa, ma ai sensi dell’art. 1591 c.c. era mancata la restituzione dell’azienda, così applicandosi l’istituto con riguardo al credito risarcitorio liquidato in misura almeno pari a quella del canone;

4. il ricorso principale del fallimento (OMISSIS) s.r.l. è su quattro motivi, ad esso resiste il fallimento (OMISSIS) s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, al quale si oppone il ricorrente con controricorso. Il fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la violazione della L. Fall., artt. 79 e 111, oltre che il vizio di motivazione, avendo errato il tribunale nel concedere la prededuzione al credito per i canoni impagati successivi al fallimento (OMISSIS) s.r.l., non avendo questo svolto esercizio provvisorio d’impresa nè fatto maturare alcun altro credito in prededuzione per il recesso, anche a voler applicare alla fattispecie la regola del contratto pendente poi risolto;

2. con il secondo motivo viene contestata, oltre che con il vizio di motivazione, la violazione dell’art. 1591 c.c. e l’art. 1213 c.c. e dunque la responsabilità del fallimento (OMISSIS) s.r.l. nel ritardo da restituzione;

3. il terzo motivo enuncia il vizio di motivazione, invocando l’omesso esame della questione della compensazione con i crediti vantati dal fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

4. il quarto motivo rappresenta la erroneità della condanna alle spese, avendo il fallimento opponente conseguito so o parziale accoglimento delle domande;

5. con l’unico motivo del ricorso incidentale, il fallimento (OMISSIS) s.p.a. censura la violazione della L. Fall., art. 111, già nel testo introdotto con il D.Lgs. n. 5 del 2006, ove l’ordinanza non ha ammesso alla precleduzione il credito per canoni impagati a far data dall’ammissione della debitrice al concordato preventivo, seguito da fallimento e sulla base di identico presupposto oggettivo, senza che gli organi della procedura disponessero la restituzione dell’azienda;

6. i primi due motivi sono complessivamente infondati, rilevata altresì la specifica inammissibilità delle censure sulla motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), ove il ricorrente in via principale invoca la contemporanea violazione dell’art. 111 in relazione alla L. Fall., art. 79, trascurando che il Tribunale, secondo un quadro giustificativo sintetico ma non idoneamente avversato, ha accertato che, all’epoca del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., il contratto d’affitto d’azienda doveva intendersi già risolto proprio per iniziativa del fallimento (OMISSIS) s.p.a, che invero aveva promosso interventi recuperatori anche giudiziali, conseguendo ordini corrispondenti e, dopo la transazione inadempiuta, istanza di fallimento; ne deriva che la prededuzione del credito postfallimentare, per come ammessa, si riferisce ad una mancata restituzione dell’azienda da parte dell’affittuario, circostanza oggettivamente accertata e, come tale, riferita poi ad una specifica condotta del curatore;

7. il difetto di titolo, in capo alla curatela, per cont.nuare la detenzione dell’azienda e ogni altra forma di disponibilità della stessa (incluso il rapporto con il terzo subaffittuario) e la ricostruzione fattuale del giudice di merito, per cui la tardiva restituzione sarebbe avvenuta dalla curatela di (OMISSIS) s.r.l. stessa, rendono ragione del comportamento contra jus da questa assunto e protratto, fonte di responsablità extracontrattuale e ristorabile nel conseguente pregiudizio secondo la corresponsione di una somma correttamente e ragionevolmente commisurata, in difetto di diversa proporzione, all’entità del pregresso canone; si può invero ripetere, applicando il relativo principio, che “il comportamento inadempiente dell’affittuario concernente la mancata restituzione dei beni aziendali alla cessazione del rapporto di affitto non incide sui trasferimento della titolarità dell’azienda… ma produce solo effetti di natura risarcitoria alla stregua dell’art. 1591 c.c. che, dettato in tema di locazione,.;i estende all’affitto, mancando, nella disciplina speciale di questo, una norma che regoli i danni per ritardata restituzione.” (Cass. 14710/2006, 16068/2002);

8. il tribunale, invero, con apprezzamento sul punto non contestato, ha accertato che nessuna autorizzazione al subaffitto a terzi era stata prestata dalla società concedente (nel frattempo a sua volta fallita) e al contrario, nonostante anche la transazione fra le parti, la società (OMISSIS) s.r.l. accedeva ad una procedura successiva di concordato, senza restituire l’azienda; proprio la diversità della vicenda da quella sottesa alla L. Fall., art. 79, conclusivamente, fa ritenere corretta la portata di credito pieno, e non di mero indennizzo, della pretesa fatta valere dal concedente l’azienda per il contratto d’affitto già risolto e la qualità prededotta per la pacifica estraneità di tale bene rispetto ad una qualunque inventariabilità nel fallimento, avendo anzi il relativo organo – al di fuori di specifiche esigenze gestionali, per le risultanze del giudizio di merito – assunto con apparente consapevolezza una situazione oggettiva di detenzione sine titulo, nè avendo adottato – per quanto emerso – una diversa resistenza alla domanda alla stregua di altri principi avversativi della stessa, fondati sulla necessità di una puntuale identificazione dominicale del bene da recuperare; può pertanto affermarsi che si tratta di debito risarcitorio autonomo, ricadente sulla massa (Cass. 10599/2009), a genesi distinta rispetto a quello che, sin da epoca prefallimentare, aveva caratterizzato in fatto la mancata restituzione, cui pur era tenuta anche allora la società;

9. il terzo motivo è inammissibile, per un verso, per genericità della contestazione, ove la contrapposta pretesa dedotta in compensazione non è con puntualità riferita alle vicende fallimentari di (OMISSIS) s.p.a., per stabilirne i limiti della concorsualità, anche avuto riguardo alle molteplici controversie sull’inadempimento nel frattempo promosse contro (OMISSIS) s.r.l.; per altro verso, la censura, richiamati i principi di cui a Cass. s.u. 8053/2014, contrasta con l’accertamento della portata della transazione, per come ricostruita dal tribunale e senza che la, sopravvivenza di autonome partite di debito sia stata sollevata dal fallimento (OMISSIS) s.r.l. che ha omesso, in questa sede, di indicare con precisione come e in quali atti e con quale tempestività e ritualità processuale tale difesa sia stata perseguita avanti al giudice di merito, avuto riguardo agli obblighi assunti con la transazione medesima, non riportata nei SUO; estremi almeno essenziali (Cass. 29093/2018, 20535/2009, 5478/20148);

10. il quarto motivo è inammissibile ribadendosi che “in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato usc di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. 11329/2019; Cass. s.u. 14989/2005);

11. con più specifico riguardo al ricorso incidentale, la sua infondatezza è predicabile in ragione, come anticipato, della non del tutto sovrapponibile situazione debitoria in cui versava l’imprenditore in Pagina 6 di 8 – in concordato, pur al cospetto di una condotta di fatto omogenea a quella successiva postfallimentare tenuta dal curatore; la mancata restituzione dell’azienda, durante la vicenda concordataria, è alla base di una condotta imputabile all’imprenditore, integrando essa l’inadempimento al relativo contratto e, allo stato della ricostruzione del giudice di merito – che null’altro riporta di una dialettica endoprocedimentale tra debitore concordatario e creditore e che però ha apprezzato per equivalente ad identico modo il credito da omessa prestazione di consegna -, esprime il fatto genetico di un debito dunque autonomo, non sufficiente a far assumere alla relativa natura concorsuale – da scrutinare alfine stante il successivo fallimento e nonostante il difetto di soluzione di continuità – identica qualità prededotta ai sensi della L. Fall., art. 111 rispetto a quello sopra illustrato; dalla, sequenza delle vicende concorsuali esperite da (OMISSIS) s.r.l., per come riportate nell’ordinanza ed oggetto di riepilogo del ricorrente in via incidentale senza contrasto sul punto, nulla emerge quanto ad iniziative del fallimento (OMISSIS) s.p.a., volte ad una diversa valorizzazione concorsuale del credito nel primo contesto concordatario ovvero della stessa (OMISSIS) s.r.l., con riguardo al regime degli atti della sua amministrazione ai sensi della L. Fall., artt. 161 e 167; non evincendosi così il rispetto del principio per cui “in tema di prededuzione in sede fallimentare, la L. Fall., art. 111, comma 2, considera prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico. Tuttavia, affinchè un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l’assunzione di tale obbligazione risulti da piano o dalla proposta” (Cass. 18488/2018);

12. vanno dunque dichiarati complessivamente infondato il ricorso principale e infondato anche il ricorso incidentale; tenuto conto del tenore delle impugnazioni, e così apprezzata la reciproca soccombenza, ne consegue la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità, mentre per ciascuna sussistono i presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato, come meglio da dispositivo.

PQM

la Corte dichiara infondato il ricorso principale e infondato il ricorso incidentale; dichiara la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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