Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26529 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34248-2006 proposto da:

PAC PRODUZIONI ATLAS CONSORZIATE S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI, 22, presso

l’avvocato SALEMI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2942/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato MARTUCCI ANGELO (preliminarmente deposita procura

speciale Notaio Dott.ssa BRUGNOLI PATRIZIA di ROMA – Rep. n. 19330

del 26/10/11 dei Sigg.ri R.A.M., M.A. e M.

L.) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 26.1.99, M.V., assumendo di essere l’unico ed esclusivo titolare dei diritti di sfruttamento economico, instaurava un procedimento di urgenza, volto ad ottenere il sequestro giudiziario o conservativo dei materiali dei film “Fermo con le mani”, “Guarany”, “Capitan Fracassa” e “Fratelli Karamazoff, presso la PAC s.r.l. ovvero presso il terzo Studio Cine s.r.l, nonchè l’inibizione all’utilizzo dei materiali stessi.

La PAC s.r.l. si costituiva, contestando la legittimazione del M. in quanto sprovvisto di validi ed efficaci titoli di acquisto; chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande.

Il Tribunale rigettava il ricorso per assenza del fumus boni iuris.

Il M. proponeva, quindi, reclamo per ottenere la riforma della pronuncia ed il Tribunale in composizione collegiale concedeva il sequestro giudiziario, ravvisandone l’opportunità in relazione alla non manifesta infondatezza della instauranda rivendicazione dei diritti da parte del M..

Il Tribunale, infatti, riteneva sufficiente ad escludere la palese infondatezza dell’azione l’esistenza delle scritture di compravendita, alcune delle quali trascritte già da tempo al PRC. Il M., quindi, dava ritualmente inizio alla causa di merito, instaurando un giudizio avente ad oggetto la domanda di riconoscimento dei diritti esclusivi di sfruttamento economico dei film in contestazione, con conseguente inibizione alla PAC dall’esercizio dei medesimi diritti, nonchè l’ordine di consegna in conto danni o la distruzione dei materiali sequestrati, o comunque detenuti, e la condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa.

Nel costituirsi in giudizio, la PAC s.r.l. ribadiva quanto già sostenuto nel procedimento cautelare, per ottenere il rigetto delle domande formulate dal M., e proponeva domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto di sfruttamento economico delle pellicole oggetto di controversia, nonchè il risarcimento dei danni cagionati dall’attore.

Il Giudice di prime cure ,con sentenza depositata il 28.3.02, accoglieva la domanda del M., ritenendo che, a fronte della produzione in giudizio ad opera dell’attore delle scritture di trasferimento, incombesse sulla PAC l’onere di provare un evento impeditivo dell’acquisto; a tale onere la PAC non aveva adempiuto, avendo acquistato i materiali delle opere cinematografiche nel 1981 sul presupposto della libera commerciabilità dei diritti, quando, invece, per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 19 del 1979, le opere erano rientrate in protezione. Il Tribunale condannava, altresì, la PAC a risarcire il danno da abusivo sfruttamento dei diritti, valutandone in via equitativa l’ammontare.

La PAC interponeva tempestivo appello, chiedendo il rigetto delle domande formulate dal M. in primo grado e l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta.

L’appellato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 2942/06, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma dell’impugnata decisione, rigettava la domanda di risarcimento del danno formulata dall’appellato M.V..

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la PAC srl sulla base di cinque motivi; cui non resiste l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la PAC deduce la violazione dell’art 2697 c.c. dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia valutato le prove documentali portate a sostegno del proprio diritto ma abbia invece valutato esclusivamente i fatti estintivi o modificativi del diritto stesso dedotti dalla controparte.

Con il secondo motivo lamenta che il giudice di merito non abbia valutato adeguatamente la documentazione prodotta dal M. attribuendo ad essa una presunzione di validità ed efficacia non attribuita dalla legge.

Con il terzo motivo deduce la carenza di legittimazione del M. in quanto questi non avrebbe titolo per far valere in giudizio alcun diritto sui materiali cinematografici oggetto di giudizio.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la forte d’appello confermato la sentenza di primo grado che aveva ordinato la consegna dei materiali cinematografici al M. sottintendendo l’esistenza di una domanda di rivendicazione giammai proposta da quest’ultimo.

Con il quinto motivo deduce che comunque, le opere erano cadute in pubblico dominio.

Va preliminarmente osservato che all’udienza di discussione si sono costituiti R.A.M. M.A. e M.L. tramite procura notarile conferita agli avv.ti Lorenzo Attolico, Angelo Martucci e Luciano Menozzi.

Tale costituzione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione; non essendosi specificato nella procura notarile in base a quale titolo i predetti soggetti si costituivano in giudizio (v. Cass. 100/11).

In secondo luogo, va ritenuta inammissibile la comparsa di costituzione in giudizio dei nuovi difensori della ricorrente PAC srl in quanto la procura agli stessi risulta conferita a margine dell’atto di costituzione anzichè a mezzo di atto notarile.

Questa Corte ha ripetutamente precisato che nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3 nel testo vigente ratione temporis nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato “atto di costituzione”) su cui possa essere apposta la procura speciale.( da ultimo v. Cass 13086/07; Cass 23816/10).

Ciò posto il ricorso si rivela inammissibile per tardività.

Risulta un primo tempestivo tentativo di notifica dello stesso in data 16.11.2006 (la sentenza era stata notificata il 14.9.06) presso lo studio dei difensori del M. in (OMISSIS), non riuscito perchè i predetti difensori risultavano avere trasferito il loro studio. Il secondo tentativo, in data 1.12.06, risulta andato a buon fine presso il nuovo studio di via (OMISSIS).

Detta notifica del ricorso risulta peraltro effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.

Sul punto deve applicarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (vedi per tutte Cass. 17352/09 sez. un).

Peraltro – come rilevato – il presupposto perchè possa farsi ricorso al rinnovo della notifica è che il mancato perfezionamento della prima notifica sia avvenuto per causa non imputabile al notificante.

Tale circostanza non ricorre nel caso di specie(posto che nella relata di notifica della sentenza di secondo grado ai difensori della PAC risulta riportato che i notificanti difensori del M. avevano il loro studio già in via (OMISSIS). Ne consegue che il mancato perfezionamento della prima notifica del ricorso per cassazione non può ritenersi non imputabile alla società ricorrente posto che la nuova ubicazione dello studio dei difensori dell’intimato risultava già portata a sua conoscenza a seguito della notifica della sentenza della Corte d’appello.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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