Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26528 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in Roma Via della

Maratona 56, presso lo studio dell’avv.ta Sabrina Romano,

rappresentato e difeso dagli avv.ti DEFILIPPI Claudio e Debora Bosi,

giusta procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso lo studio

dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Brescia, Sezione Seconda

Civile emessa l’8 ottobre 2008, depositata il 15 ottobre 2008, nella

procedura iscritta al n. 262/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 19 ottobre 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A. ha adito la Corte di appello di Milano per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondergli una equa riparazione per la durata non ragionevole del giudizio, proposto con ricorso dell’8 aprile 2003, avente anch’esso ad oggetto la richiesta di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, avanzata in relazione alla non ragionevole durata del giudizio proposto davanti al T.A.R. della Lombardia per ottenere l’annullamento di una delibera della giunta municipale del Comune di Bresso.

La Corte di appello di Brescia ha respinto il ricorso del L. condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Giustizia.

Ricorre per cassazione L.A. deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e all’art. 6, comma 1, C.E.D.U..

Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente deposita memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non può essere accolta la richiesta di inammissibilità del Procuratore generale con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Gaglione e, Italia, Simaldone c. Italia, Vaney c. Francia, Kaic c. Croazia) che ha si affermato la inesigibilità, a carico di chi intenda far valere la irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, della proposizione di un nuovo ricorso al giudice italiano fondato sulla stessa legge ma non ha di certo escluso che tale via possa essere scelta autonomamente dal ricorrente.

Il ricorrente sottopone alla Corte di Cassazione i seguenti quesiti di diritto:

1. se, la L. n. 89 del 2001, art. 2, il quale riconosce il diritto a un equo indennizzo a favore di chi abbia subito un pregiudizio per effetto della violazione del termine di ragionevole durata del processo, come previsto dall’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, vada interpretato nel senso che per determinarsi l’effettiva e complessiva durata del procedimento nell’ambito del quale si lamenta essere avvenuta la suddetta violazione, debba tenersi conto, come termine iniziale, della data di proposizione della prima istanza formulata dinanzi al giudice competente per la procedura illegittima in virtù della sua eccessiva lungaggine e come termine finale del momento in cui sia stata emessa la decisione conclusiva del processo o decisiva della fase del giudizio nell’ambito della quale si faccia rilevare l’avvenuta lesione del diritto a una ragionevole durata del processo (quindi nel caso de quo vada considerata durata complessiva del procedimento quella di 5 anni dall’8 aprile 2003 al 27 maggio 2008);

2. se l’art. 2 della summenzionata L. n. 89 del 2001, considerata la sussistenza in capo agli Stati firmatari della C.E.D.U. dell’obbligo internazionale di adeguare le proprie legislazioni interne alle norme del trattato, cosi come interpretate dalla Corte di Strasburgo (decisioni Musei/Italia, Bocellari/Italia, Pizzuti/Italia), obbligo per l’Italia discendente direttamente dalla Costituzione (artt. 11 e 117 Cost.), vada interpretato nel senso che ai fini della determinazione del danno liquidabile in favore del ricorrente debbasi tenere conto di ogni anno di durata del processo presupposto e non dei soli anni eccedenti il termine di durata reputato ragionevole dalla Corte nel singolo caso concreto;

3. se, considerata la sussistenza in capo agli Stati firmatari della C.E.D.U. dell’obbligo internazionale di adeguare le proprie legislazioni interne alle norme del trattato, così come interpretate dalla Corte di Strasbrugo, obbligo per l’Italia discendente direttamente dalla Costituzione (artt. 11 e 117 Cost.), nel caso di un soggetto riconosciuto titolare del diritto a conseguire un equo ristoro a seguito della violazione del termine di ragionevole durata del processo riscontrata nell’ambito di un procedimento interno, consegua un indennizzo inferiore rispetto a quello accordato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in fattispecie analoghe, possa la suddetta ragione vista l’esistenza del sopra indicato obbligo per gli Stati nazionali, ancora pretendersi vittima di fronte sia alla giurisdizione italiana che a quella europea ai sensi della Convenzione; quindi al ricorrente nel caso in esame vada riconosciuto un importo di 2.000,00 Euro per anno di giudizio.

Tutte le questioni poste con i riportati quesiti di diritto sono da ritenersi infondate come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. civ. sez. 1^ ordinanza n. 478 dell’11 gennaio 2011) secondo cui al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Nè a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana L. n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili.

E’ altresì infondato il profilo di censura attinente alla considerazione, da parte della Corte di appello di Brescia, come durata fisiologica di un processo articolato su quattro gradi di giudizio, in quattro anni di durata effettiva (depurata la durata complessiva del giudizio, ricompresa fra l’8 aprile 2003 e il 27 maggio 2008, dei tempi intermedi fra deposito dei provvedimenti decisori e deposito dei ricorsi per impugnazione o riassunzione da parte dell’odierno ricorrente). Si tratta infatti di una valutazione del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità e con quella europea.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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