Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26527 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 26527 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 20295-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

i

– ricorrente –

2013

contro

2918

TARDI CLEMENTE C.F. TRDCMN78M30A024A, elettivamente
domiciliato in ROMA, Via C. SALISTRI 2, presso lo
studio

dell’avvocato

BUONGIOVANNI

LUISA,

Data pubblicazione: 27/11/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato OLIVERIO LUIGI,
giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

5254/2007

D’APPELLO di NAPOLI, depositata

della CORTE

il 28/07/2007

R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 d’al Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

6093/2004;

R.G. 20295/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1106/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Noia
rigettava la domanda proposta da Clemente Tardi nei confronti della s.p.a.

al contratto di lavoro concluso tra le parti, per “esigenze eccezionali” ex art. 8
ceni 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., per il periodo 19-102000/31-1-2001, con le pronunce consequenziali.
Sull’appello del Clemente, resistendo la società appellata, la Corte
d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 28-7-2007, in accoglimento del
gravame, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo, con la
conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 19-10-2000,
e condannava la società alla riammissione in servizio dell’appellante e alla
corresponsione in suo favore delle retribuzioni spettanti dalla data di notifica
del ricorso introduttivo di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre
motivi.
Il Tardi ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art.
378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, osserva il Collegio che con i primi due motivi la società censura
(sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione) la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al
contratto de quo in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali…”) oltre il
termine ultimo fissato dagli accordi collettivi attuativi dell’acc. az. 25-9-1997
1

Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto

ed all’uopo sostiene la insussistenza di tale termine e la natura meramente
ricognitiva dei detti accordi.
I motivi sono infondati in base all’indirizzo ormai consolidato in materia
dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato
che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli
previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato
del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste
dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale
in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
2

ceni del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745,

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e
come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti
postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo,
sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la
sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998;
ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962
n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450;
Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In applicazione di tale principio vanno quindi respinti i detti primi due
motivi.
Con il terzo motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e
1233 c.c., lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in
ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto
“conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività
3

Cass. 14-2-2004 n. 2866).

lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la
società resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di
esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.
La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: “Dica la

lavoratore — a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del
contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni
soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in
mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel
rispetto della disciplina di cui agli artt 1206 e segg. cod. civ. “.
Tale quesito non riguarda il tema dell’ aliunde perceptum e comunque,
anche in ordine all’argomento della mora credendi risulta del tutto generico e
non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione
in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di
conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di
merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80) e senza integrare (in
base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica
sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Peraltro neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione
del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si
incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica effettiva della messa
in mora, senza considerare lo specifico

decisum sul punto e senza

minimamente riportare il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, in
parte qua, che, contrariamente a quanto espressamente ritenuto dalla Corte di
merito, non avrebbe integrato un atto di messa in mora.
4

Suprema Corte se per il principio di corrispettività della prestazione, il

Del pari, per quanto concerne l’aliunde perceptum (in relazione al quale
manca del tutto il quesito) alcunché di specifico viene poi indicato dalla
ricorrente, laddove al riguardo, come rilevato anche dalla Corte d’Appello, era
pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova

eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n.
14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099 -).
Né è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di
esibizione (dei modelli 101 e 740 del lavoratore) avanzata dalla società, in
quanto “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente
esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva
esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in
giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).
Così risultato inammissibile il terzo motivo, riguardante le conseguenze
economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche
modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dall’art. 32,
commi 5°, 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di
principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di
legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva,
una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in
qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso,
in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 272-2004 n. 4070).
5

(pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe,
anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad
essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v.
fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento
delle spese in favore del Tardi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Tardi le
spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre
accessori di legge.
Roma 17 ottobre 2013

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA