Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26526 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26526 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 19943-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2013
2867

RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO
GIUSEPPINA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

A

contro

TINGHI ROSANNA C. F. TNGRNN37R69E466T, elettivamente

Data pubblicazione: 27/11/2013

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

presso lo

2,

studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente seAf–r-eA/zfi
n.

838/2007

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

della CORTE

10/07/2007

r.g.n.

984/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso

R.G. 19943/2008

14%

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 209 del 2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Prato,
in accoglimento della domanda proposta da Rosanna Tinghi, condannava

novembre 1992 al 31-5-1999, con gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria per la parte eccedente gli interessi dal 121° giorno dalla domanda
amministrativa.
L’istituto proponeva appello lamentando in particolare che il primo
giudice non aveva adeguatamente considerato che la Tinghi aveva presentato
domanda di pensione di vecchiaia il 31-5-1999 ed aveva contestualmente
proceduto a ricongiunzione onerosa di un periodo contributivo accreditato nella
gestione dei coltivatori diretti, per cui, a detta dell’appellante, il trattamento di
vecchiaia non poteva in alcun caso decorrere dal 1992, non potendo
condividersi la tesi secondo cui, una volta operata la ricongiunzione, il diritto a
pensione potesse retrodatarsi dalla data del perfezionamento del requisito
dell’età.
La Tinghi si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 10-7-2007,
rigettava l’appello.
In sintesi, premesso che la pensione di vecchiaia a carico del fondo
lavoratori dipendenti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile e soltanto “su richiesta
dell’interessato” la decorrenza può essere spostata alla data della domanda, la
Corte territoriale, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 3667/1995,
1

l’INPS ad erogare i ratei di pensione di vecchiaia maturati dalla attrice dal

rilevava che lo stesso INPS riconosceva la “immediata efficacia retroattiva
della contribuzione versata” o comunque accreditata, sia per la contribuzione
figurativa sia per la costituzione di rendita ex art. 13 1. n. 1338/1962, senza
fornire alcun argomento a sostegno della tesi che escluderebbe da tale principio

La Corte rilevava, inoltre, che la pensione di vecchiaia della Tinghi, con
decorrenza, 1-11-1992, risultava integrata al minimo, di tal che, ratione

temporis, non si poneva nemmeno il problema della cumulabilità con il reddito
da lavoro dipendente.
Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso con due
motivi.
La Tinghi ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art.
378 c. p. c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1 e 2 della legge
n. 29/1979, 18 del d.P.R. n. 488/1968, e 6 della legge n. 155/1981, premesso
che la Tinghi al raggiungimento dell’età pensionabile ai fini della pensione di
vecchiaia (29-10-1992) non aveva presentato alcuna domanda di
pensionamento (né di ricongiunzione) l’istituto ricorrente rileva che nella
fattispecie difettava il requisito essenziale della presentazione della istanza
amministrativa già all’epoca del compimento dell’età pensionabile, e deduce
che non appare configurabile nel nostro ordinamento un principio generale nei
termini esposti dalla Corte d’Appello ed in forza del quale, in sostanza, i
contributi trasferiti da una gestione ad un’altra possano avere comunque effetto
sia sulla misura che sulla decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
2

generale l’ipotesi della ricongiunzione onerosa ex art. 2 e ss. 1. n. 29/1979.

Il ricorrente, poi, aggiunge che il precedente richiamato dai giudici di
merito (Cass. S.U. 3667/1995) non sarebbe pertinente, in quanto riguardante un

Pfa

riscatto di periodi di lavoro prestato all’estero senza copertura assicurativa ed
afferenti a periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione (contributi da

Nel caso in esame, invece, la Tinghi, iscritta al Fondo lavoratori
dipendenti a momento del pensionamento, ha chiesto la ricongiunzione al
regime AGO della contribuzione versata alla gestione speciale CD/CM solo nel
1999, pur potendolo già fare all’epoca del raggiungimento dell’età
pensionabile.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 22 della legge n.
153/1969, l’istituto lamenta che la Corte di merito ha riconosciuto il diritto alla
pensione di vecchiaia a favore della Tinghi con decorrenza novembre 1992,
senza considerare che l’accesso al suddetto trattamento è subordinato alla
cessazione dell’attività lavorativa svolta, nella quale, al contrario, la Tinghi ha
proseguito fino al 31-5-1999, data di presentazione dell’unica domanda di
pensione.
Entrambi i motivi, connessi fra loro, risultano fondati e vanno accolti.
Osserva il Collegio che la normativa vigente ratione temporis consentiva
di fissare la decorrenza della pensione di vecchiaia dal 1° giorno del mese
successivo al compimento dell’età pensionabile ovvero al raggiungimento dei
requisiti di assicurazione e di contribuzione, compresa la cessazione del
rapporto di lavoro dipendente, se perfezionati dopo il compimento dell’età.
In particolare, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, la pensione
di vecchiaia decorre “dal primo giorno del mese successivo a quello di
3

accreditarsi nella medesima gestione in cui era stata liquidata la pensione).

presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i
relativi requisiti”.

iim

Tale necessità permane anche con l’entrata in vigore dell’art. 6 della legge
n. 155/1981 che stabilisce che “la pensione di vecchiaia a carico del Fondo

decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha
compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino
soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.
Ai sensi, poi, dell’art. 22 della legge n. 153 del 1969 “gli iscritti alle
assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione a condizione che:

a)

.b)

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della

presentazione della domanda di pensione.”
Anche tale requisito (su cui v. poi l’art. 1 comma 7 d.lgs. n. 503/1992)
costituisce, quindi, presupposto “indefettibile” per poter beneficiare della
prestazione pensionistica (v. da ultimo Cass. 21-2-2013 n. 4480).
Vero è, poi, che “in tema di ricongiunzione di periodi assicurativi l’art. 5
ultimo comma d.P.R. n. 488 del 1968 sancisce una regola di carattere generale
in forza della quale gli effetti della ricongiunzione di più periodi assicurativi si
producono nel momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione
previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce” con la conseguenza
che “il nuovo trattamento deve essere riconosciuto con decorrenza dalla data
di inizio del godimento della pensione e non dal mese successivo alla domanda
di riliquidazione” (v. Cass. 1-10-1997 n. 9599, Cass. 8-5-2013 n. 10844), ma è
4

pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

pur vero che la norma (e la regola in essa sancita) riguarda pur sempre l’ipotesi
della riliquidazione della pensione (“Ove dopo la consegna del certificato di
pensione all’interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi
figurativi……„ per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione,

riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in
base alle quali essa è stata calcolata.) e non il raggiungimento stesso del
requisito per il diritto alla pensione.
In mancanza, quindi, all’epoca (novembre 1992), dei presupposti necessari
della domanda di pensione e di ricongiunzione e della cessazione dell’attività
lavorativa, legittimamente l’INPS, a seguito dell’unica domanda del 31-51999, ha liquidato la pensione di vecchiaia con decorrenza 1-6-1999.
Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda
introduttiva della Tinghi.
Infine, sulle spese dell’intero processo non si provvede, ratione temporis,
in base al testo originario dell’art. 152 disp. att. c.p.c., vigente anteriormente al
d.l. n. 269/2003, conv. in 1. 326/2003, risalendo il ricorso di primo grado ad
epoca anteriore all’entrata in vigore del detto d.1..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda della Tinghi; nulla per le spese.
Roma 10 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è

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