Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26526 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1665-2013 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAGO DI LESINA

35, presso lo studio dell’avvocato CORATELLA CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA 3, MINISTERO

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 308/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CORATELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.C. propone ricorso, affidato a due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza n. 308/10/11 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia, ha riformato la decisione di primo grado con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata in data 11.3.2005 intesa ad ottenere il rimborso della maggiore ritenuta IRPEF operata nella misura del 31,15% dall’anno 1999 al 2001 dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) sulla corresponsione di somme erogate a fronte di polizza assicurativa.

Ad avviso del contribuente, la somma percepita avrebbe dovuto essere tassata operando una ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (TUIR) (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La Commissione adita accoglieva la richiesta del contribuente ed affermava la tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50% in quanto ritenuta reddito di capitale. L’appello dell’Ufficio era accolto sul rilievo che il contribuente non aveva fornito la prova della effettiva stipula di contratti di assicurazione a fondamento dell’invocato regime fiscale e che non ricorrevano le condizioni per poter qualificare le prestazioni erogate da Fondenel in forma capitale come corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. L’agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 16, 17, 42 e 44 TUIR, alla L. n. 482 del 1985, art. 6, D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 19, D.L. n. 669 del 1996, art. 1 convertito in L. n. 39 del 1997.

Sostiene il ricorrente che la CTR ha applicato in maniera distorta il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, secondo cui, per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. E solo per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)”. La CTR, invero, avrebbe omesso di prendere in considerazione la diversa natura delle componenti del trattamento integrativo corrisposto ed avrebbe dovuto ritenere applicabile la ritenuta del 12,50% sulle somme relative alla liquidazione del rendimento per gli importi maturati fino al 31.12.2000.

3. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver motivato la CTR in ordine alla natura della prestazione erogata e sulla mancata prova dell’effettiva stipula di contratti di assicurazione, quando invece risultava prodotto, tra l’altro, il certificato di assicurazione rilasciato dalla Mediolanum Vita sul quale era indicato il capitale investito e la rendita da corrispondere all’assicurato.

4. L’agenzia sostiene che con accordo Enel-Findai per la previdenza integrativa del personale dirigente dell’Enel stipulato il 16 maggio 1986, era stato istituito il fondo Pia riservato al personale dirigente ed era stato previsto che l’azienda avrebbe attuato una forma previdenziale aziendale impegnandosi a versare ai dirigenti una integrazione del trattamento previdenziale obbligatorio commisurata all’ultima retribuzione percepita. All’art. 3 dell’accordo era stabilito che l’Enel avrebbe fatto fronte agli obblighi scaturenti dall’accordo mediante proprie disponibilità e con i proventi di una contribuzione a carico dei singoli interessati. Dunque non era stata fatta una gestione separata del fondo o una gestione di tipo assicurativo e non era stata realizzata una utilizzazione finanziaria delle somme che non avevano, perciò, generato il risultato aleatorio tipico di un investimento finanziario.

5. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Essi sono fondati. Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, hanno affermato il principio secondo cui “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)”.

Va considerato che solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993 (art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11) è stato previsto che le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), erogati ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), sono comunque soggetti a tassazione separata, qualora i beneficiari fossero soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2001, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, è stata prevista la tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) sia che si tratti di prestazioni in forma di capitale che di rendita sicchè non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a).

Per gli importi maturati precedentemente il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse poichè occorre distinguere tra il capitale, costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, e il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Possono essere tassate in modo analogo al TFR tassazione separata) esclusivamente le somme liquidate a titolo di sorte capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza si applica la tassazione nella misura del 12,50%, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6. In coerenza con tale impianto normativo, le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, hanno enunciato il principio sopra ricordato.

Per il periodo precedente al 1 gennaio 2001, dunque, quel che rileva ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% o della sottoposizione a tassazione separata è che sia stato applicato dal soggetto tenuto al pagamento un modello gestionale di tipo assicurativo, non assumendo valenza decisiva la non conformità dei contratti stipulati sulla base del CCNL 16.5.1985 al modello formale assicurativo o a capitalizzazione (cfr. Cass. n. 5614 del 20/03/2015).

Nel caso che occupa la C.T.R., pur a fronte delle specifiche contestazioni svolte dall’appellante e della documentazione prodotta, non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, dato che solo rispetto a quest’ultimo rendimento sarebbe stata giustificata l’affermata tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./FONDENEL nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, da effettuarsi, se del caso, a mezzo di C.T.U., il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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