Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26526 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10350-2017 proposto da:

B.M. e B.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

BOCCONGELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO FANTIN;

– ricorrenti –

contro

FRIULANA COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati

SABINA PELLIZZON e MAURIZIO TREVISAN ed elettivamente domiciliata

presso lo studio degli stessi, in VENEZIA, CANNAREGIO 5677;

– controricorrente –

nonchè contro

MINATEL IMPIANTI SNC, rappresentata e difesa dall’avv. GIUSEPPE

BAVARESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in SAN

VITO AL TAGLIAMENTO, PIAZZETTA DELLA PESCHERIA N. 14;

– controricorrente –

Nonchè da:

MINATEL IMPIANTI SNC, rappresentata e difesa dall’avv. GIUSEPPE

BAVARESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in SAN

VITO AL TAGLIAMENTO, PIAZZETTA DELLA PESCHERIA N. 14;

– ricorrente incidentale –

contro

FRIULANA COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati

SABINA PELLIZZON e MAURIZIO TREVISAN ed elettivamente domiciliata

presso lo studio degli stessi, in VENEZIA, CANNAREGIO 5677;

– controricorrente all’incidentale –

nonchè contro

B.M. e B.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 635/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

i coniugi L. e B.G., proprietari di un immobile sito in san (OMISSIS) (che avevano acquistato dalla Edilizia Futura & Territorio s.r.l.), convennero in giudizio la società costruttrice, Friulana Costruzioni s.r.l., per sentirla condannare – ai sensi dell’art. 1669 c.c., – al risarcimento dei danni conseguenti alla presenza di umidità sul piano di calpestio e sulle pareti;

la convenuta resistette alla domanda e chiamò in causa, per l’eventuale manleva, la Minate Impianti s.n.c. (cui aveva subappaltato la realizzazione dell’impianto idraulico), che si costituì in giudizio;

il Tribunale di Pordenone rigettò la domanda attorea rilevando che nè la consulenza tecnica svolta in sede di a.t.p. nè quella disposta nel corso del giudizio avevano “consentito di determinare con ragionevole certezza quali cause abbiano effettivamente originato le problematiche strutturali e abitative poste dagli attori ad oggetto della loro azione giudiziale”;

provvedendo sul gravame dei B., la Corte di Appello di Trieste ha riformato la sentenza di primo grado, condannando la Friulana Costruzioni al pagamento di 3.480,00 Euro (oltre accessori) e disponendo l’integrale manleva della stessa a carico della Minate Impianti;

la Corte ha affermato che:

alla luce di Cass., S.U. n. 2284/2014 -che, in relazione all’azione extracontrattuale prevista dall’art. 1669 c.c., ha individuato una presunzione di responsabilità a carico del costruttore – è “erroneo il ragionamento del giudice di primo grado nella parte in cui non ritiene assolto dagli attori l’onere probatorio; spettava viceversa alla Friulana Costruzioni la prova liberatoria”;

“che l’immobile presenti i lamentati vizi è risultato dagli elaborati peritali che però non hanno fatto chiarezza sulla causa degli stessi”, giacchè la c.t.u. espletata in primo grado ha affermato che “non è ancora del tutto chiara l’origine dell’acqua presente nel vuoto sanitario”;

“l’appello è pertanto sul punto fondato e la sentenza va riformata sussistendo in capo all’impresa costruttrice la responsabilità per i difetti lamentati dagli attori”;

“quanto ai costi necessari per l’eliminazione dei vizi, la CTU quantifica gli stessi in Euro 3.480,00 e tale somma dovrà essere posta a carico dell’impresa costruttrice”;

quanto alla domanda di manleva, “vi è la prova che i danni lamentati, e ciò indipendentemente dalla presenza di acqua nel vuoto sanitario per la quale non vi è prova liberatoria per l’impresa costruttrice, siano ascrivibili alla Minate Impianti; l’errato posizionamento della piletta di scarico della vasca da bagno venne infatti posto in essere dal subappaltatore che conseguentemente dovrà manlevare la Friulana Costruzioni del relativo costo così come quantificato”;

“visto il mutamento di giurisprudenza in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., dovuto alla sentenza delle sezioni unite del 3 febbraio 2014, n. 2284, sussistono ragioni per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio”;

deceduta B.G., hanno proposto ricorso per cassazione B.L. (in proprio nonchè quale erede della moglie) e B.M. (quale erede della madre), affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; la Friulana Costruzioni ha resistito con controricorso; anche la Minatel Impianti ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi; ad esso ha resistito -con controricorso- la Friulana Costruzioni, eccependo la tardività del ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto al ricorso principale, che:

il primo motivo denuncia “errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione al contenuto e finalità della garanzia ex art. 1669 c.c., la cui tutela per equivalente non può risolversi nel risarcimento delle sole spese di elisione del fenomeno attraverso cui il vizio si manifesta e non anche in quella di eliminazione delle cause dei gravi vizi accertati”;

a prescindere dalla dubbia ammissibilità (in relazione alla scarsa specificità delle deduzioni in iure), il motivo è infondato: la tutela che l’art. 1669 c.c., accorda al proprietario per il pericolo di rovina o i gravi difetti dell’immobile ascrivibili a vizio del suolo o difetto di costruzione è volta ad eliminare il pregiudizio che consegue a tali vizi o difetti e non necessariamente anche a rimuovere -a monte- la causa dei vizi medesimi (che, come nel caso di specie, può rimanere non compiutamente accertata);

nel caso in esame, il pregiudizio lamentato è consistito nella diffusione di umidità interessante il piano di calpestio e le pareti dell’abitazione degli attori e tale pregiudizio è stato “neutralizzato” tramite la previsione di opere di raccolta e deviazione delle acque stagnanti nel “vuoto sanitario”, oltrechè mediante la previsione di sistemi aggiuntivi di areazione della medesima intercapedine; interventi che sono stati proposti dalla c.t.u. e che la Corte ha ritenuto idonei a rimuovere il pregiudizio lamentato dai B., liquidando agli attori l’importo stimato occorrente (i 3.480,00 Euro indicati dal consulente d’ufficio) per la loro effettuazione;

risultando così rimossa la causa prossima della diffusione di umidità e, con ciò, eliminato il pregiudizio conseguente agli attori dal vizio di costruzione, non residua la possibilità di ritenere integrata alcuna violazione dell’art. 1669 c.c., sotto il profilo dell’inidoneità della tutela accordata dalla Corte di appello ai B. col secondo motivo, viene dedotto l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dall’esistenza di ulteriori gravi vizi descritti dal c.t.u. nell’elaborato peritale di primo grado ed integranti in primo grado motivo di doglianza degli attori ed in appello specifico motivo di gravame, totalmente ed immotivatamente pretermessi dal Giudice distrettuale”;

il motivo va disatteso, in quanto:

la Corte di Appello ha tenuto conto degli elementi indicati a pagg. 23 e 24 del ricorso, pur escludendone sostanzialmente la rilevanza risarcitoria (“danni, risultati pochi e di modico valore”); quanto -in particolare- ai punti 1-3, ha considerato e liquidato (come detto in relazione al motivo precedente) il danno -consistente nella diffusione di umidità- conseguente al ristagno di acqua nel vuoto sanitario ed ha implicitamente escluso un danno da deprezzamento dell’immobile, dal momento che ha ritenuto non provata l’insalubrità dell’edificio e che ha considerato che gli interventi indicati dal c.t.u. (e per i quali è stato liquidato l’importo di 3.480,00 Euro) comportano l'”eliminazione dei vizi” riscontrati;

il terzo motivo denuncia un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 “in relazione al disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per quanto attiene alla operata compensazione delle spese tecniche e di lite, in ragione di un dedotto mutamento giurisprudenziale in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c.”: premesso che non risulta applicabile il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 132 del 2014 convertito in L. n. 162 del 2014 (atteso che il giudizio di appello è stato introdotto il 14.4.2014, anteriormente alla modifica normativa), i ricorrenti assumono che, non ricorrendo reciproca soccombenza, l’unica possibilità di compensazione era ancorata a “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, secondo il testo dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis; tanto premesso, rilevano che la sentenza delle SS.UU. richiamata dalla Corte di Appello quale indice del mutamento giurisprudenziale è stata pubblicata anteriormente alla proposizione del gravame, “di talchè ed almeno per tale fase di giudizio, esisteva ab origine un ben preciso quadro giurisprudenziale di riferimento rispetto al quale gli appellati sono risultati totalmente soccombenti, avendo perorato ragioni di diritto in conflitto proprio con il citato e preesistente orientamento giurisprudenziale”; concludono che “una corretta applicazione del disposto di cui all’art. 92 c.p.c. (…) avrebbe dovuto portare ad una condanna degli appellati alla refusione delle spese di lite e tecniche dei gradi o, quantomeno, del giudizio d’appello”;

il motivo è fondato, atteso che:

il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis è quello introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che consente la compensazione a fronte di soccombenza reciproca o di “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate”;

la sentenza richiamata dalla Corte di merito, ossia Cass., S.U. n. 2284/2014, non innova la precedente giurisprudenza, ma si pone sulla linea di un indirizzo consolidato (cfr. Cass. n. 8520/2006 e Cass. n. 3338/1999), che -fra l’altro- già qualificava quella di cui all’art. 1669 c.c. come azione di natura extracontrattuale assistita da presunzione di responsabilità del costruttore;

ne consegue che, non soltanto al momento dell’inizio del giudizio di appello, ma già al momento dell’avvio della controversia, il quadro giurisprudenziale di riferimento era stabilizzato;

non risulta pertanto prospettabile il mutamento giurisprudenziale evidenziato dalla sentenza impugnata, al fine di ritenere integrata la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni a giustificazione della disposta compensazione;

la sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame in ordine al carico delle spese di lite (comprese quelle di consulenza tecnica).

Considerato, quanto al ricorso incidentale, che:

il ricorso è tardivo, in quanto proposto oltre la scadenza del termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., ossia oltre i 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale;

infatti, a fronte della notifica effettuata a tutte le controparti il 19.4.2017, il termine per il deposito del ricorso principale era scaduto il 9.5.2017, con la conseguenza che il controricorso (ed il ricorso incidentale nello stesso contenuto) avrebbe dovuto essere notificato entro il 29.5.2017;

risulta pertanto tardiva la notifica effettuata dalla Minate Impianti soltanto in data 15.6.2017, oltre quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Considerato, infine, che:

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite;

sussistono, in relazione al ricorso incidentale, le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il suo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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