Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26526 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23708/2014 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Albalonga n.

7, presso lo studio dell’avvocato Palrmiero Clementino,

rappresentata e difesa dall’avvocato De Notariis Giovanni, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comunità Montana Trigno-Medio Biferno, in persona del Commissario

liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n. 7, presso lo studio

dell’avvocato Scalabrino Monica (Studio Tonucci & Partners),

rappresentata e difesa dall’avvocato Petrossi Concetta, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 03/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 108 del 3 maggio 2014, ha accolto il gravame della Comunità Montana Trigno-Medio Biferno avverso l’impugnata sentenza del Tribunale di Campobasso n. 317 del 27 maggio 2010, che l’aveva condannata a risarcire a F.F., quale erede di F.V., il danno per l’occupazione illegittima di imprecisate particelle di terreno di sua proprietà. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata n. 317 del 2010 era in contraddizione con la sentenza parziale dello stesso Tribunale n. 547 del 28 settembre 2009 che aveva rilevato l’inammissibilità della domanda risarcitoria “in relazione alle richieste indennità di espropriazione e di occupazione legittima”, sul presupposto che si trattasse di voci già coperte dal giudicato riferibile alla precedente sentenza della medesima Corte d’appello n. 75 del 7 ottobre 1998; che l’importo di Euro 16531,93, liquidato nell’impugnata sentenza n. 317 del 2010, comprendeva impropriamente anche l’indennità di esproprio, sulla quale aveva provveduto la sentenza n. 75 del 1998, e che comunque nel presente giudizio la parte attrice aveva chiesto soltanto il risarcimento per l’occupazione illegittima, non l’indennità di esproprio costituente oggetto del precedente giudizio.

Avverso questa sentenza F.F. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dalla Comunità Montana Trigno-Medio Biferno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con due motivi, che denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere travisato il contenuto della domanda risarcitoria che aveva ad oggetto sia il danno da occupazione illegittima che da accessione invertita, sia il dictum della sentenza impugnata n. 317 del 2010 che aveva riconosciuto entrambe le voci di danno; di avere ravvisato un giudicato inesistente, diverso essendo l’oggetto delle domande proposte nel giudizio sfociato nella sentenza della Corte d’appello n. 75 del 1998, la quale aveva determinato l’indennità di esproprio solo come mezzo al fine di determinare l’indennità di occupazione legittima, mentre le domande proposte nel presente giudizio avevano contenuto risarcitorio; di avere rilevato una insussistente contraddizione tra la sentenza n. 317 del 2010 che aveva statuito sul risarcimento dei danni e la sentenza parziale n. 547 del 2009 che aveva disposto la rimessione della causa sul ruolo per esigenze istruttorie di determinazione del danno, dopo avere rilevato che sulle indennità di esproprio e di occupazione legittima sii era pronunciata la Corte d’appello con la sentenza n. 75 del 1998.

I motivi devono essere accolti nei termini che si illustreranno.

Con la sentenza n. 75 del 1998 la Corte d’appello, pronunciandosi sull’opposizione proposta da F.F. alla stima delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, l’ha dichiarata improponibile in relazione alla particella (OMISSIS) (604, 605 e 607, mq. 2300) del foglio (OMISSIS), non essendo stato emesso il relativo decreto di esproprio; in relazione alla particella n. (OMISSIS) (592, mq. 440), l’ha rigettata, essendo l’indennità di espropriazione stata rideterminata in misura inferiore alla somma depositata e ha determinato l’indennità di occupazione legittima (non trova quindi riscontro l’affermazione della ricorrente secondo cui con la predetta sentenza del 1998 la Corte aveva statuito soltanto sull’indennità di occupazione legittima).

Nel successivo giudizio, nel quale la parte attrice aveva chiesto il risarcimento del danno da occupazione illegittima e da accessione invertita, il Tribunale di Campobasso ha emesso sentenza parziale n. 547 del 2009, con la quale ha rilevato l’inammissibilità delle domande (in realtà non proposte nè proponibili) relative alle indennità di esproprio e di occupazione legittima, quindi diverse per causa petendi e petitum e riguardanti altro giudizio già definito, ed ha rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione dei danni; con la sentenza n. 317 del 2010 il Tribunale ha condannato la Comunità montana al pagamento di una somma (Euro 16531,93) ritenuta “esaustiva del danno sofferto”.

La Corte d’appello, con l’impugnata sentenza n. 108 del 2014, ha ritenuto che la condanna risarcitoria disposta dal Tribunale con la sentenza n. 317 del 2010 fosse preclusa dal giudicato riferibile alla sentenza n. 75 del 1998, ma tale conseguenza non è stata giustificata mediante argomentazioni comprensibili, con l’effetto che la motivazione enunciata a sostegno del rigetto delle domande proposte in causa risulta apparente e quindi omessa.

La Corte infatti avrebbe dovuto giustificare il proprio convincimento, mediante una attenta analisi della fattispecie, avendo riguardo alle specifiche domande proposte nel giudizio sfociato nella sentenza n. 75 del 1998, in relazione a quelle introdotte nel presente giudizio e alle particelle cui si riferivano i pregiudizi da indennizzare nei diversi giudizi.

La sentenza n. 75 del 1998 aveva dichiarato improponibile la domanda determinativa dell’indennità espropriativa in relazione ad alcune particelle (derivanti dal frazionamento della particella (OMISSIS)) per la mancata emissione del decreto di esproprio e solo in relazione ad un’altra particella (la n. (OMISSIS)) aveva rigettato la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione, in quanto rideterminata in misura inferiore alla somma depositata.

Premessa la ontologica diversità tra il petitum risarcitorio (da occupazione illegittima e accessione invertita o occupazione acquisitiva) e il petitum indennitario (per l’occupazione legittima e l’acquisizione del bene espropriato dall’Amministrazione), si deve considerare che nel presente giudizio è stato chiesto il risarcimento del danno da occupazione illegittima e da accessione invertita che non era (nè poteva essere) oggetto del precedente giudizio di opposizione alla stima, fermo restando che la condanna all’equivalente pecuniario della perdita della proprietà non può essere oggetto di duplicazioni in relazione alla medesimo terreno.

Si imponeva pertanto una attenta analisi della fattispecie, tuttavia elusa dalla Corte di merito con la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto preclusa ogni domanda risarcitoria per effetto del giudicato emesso nel giudizio di opposizione alla stima, senza una specifica verifica delle reciproche interferenze delle domande proposte nei giudizi in relazione ai singoli beni.

La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso per un nuovo esame e per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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