Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26526 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27237/2009 proposto da:

TLM TORNERIA LORENZINI MUSSO S.N.C. (p.i. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, M.G., in proprio

quale socio della predetta società elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA ANTONIO MEUCCI 23, presso l’avvocato PETITTA LEONARDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DEFILIPPI Claudio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

16/01/2009; n. 560/08 R.G.V.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto depositato il 16/1/2009, la Corte d’appello di Torino ha respinto il ricorso della TLM Torneria Lorenzini Musso s.n.c., depositato il 7/4/2008, inteso ad ottenere l’indennizzo per il danno non patrimoniale sofferto in conseguenza della durata irragionevole del giudizio introdotto dalla stessa ricorrente con atto di citazione dell’11/10/2002, nei confronti della società Emporio dell’Auto in liquidazione, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni determinatesi a seguito dell’allagamento dell’immobile condotto in locazione, ove la TLM svolgeva la propria attività, giudizio svoltosi in contumacia, definito in 1^ grado con sentenza 4/10/2006, impugnata dalla TLM per ottenere il risarcimento di tutti i danni, e per la quale la Corte d’appello, con ordinanza riservata all’udienza del 29/1/2008, aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 23/10/2012.

La Corte del merito, premesso di dovere fare riferimento al solo periodo eccedente la durata ragionevole, ha rilevato che nel caso, era ragionevole il lasso di tempo intercorrente tra la prima udienza del 9/1/03 e la sentenza del 4/10/06, così come la durata del giudizio d’appello, alla data della proposizione del ricorso, non potendosi considerare la durata futura preventivabile, in base al provvedimento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

Ricorre la TLM Torneria Lorenzini Musso s.n.c. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione del’art.2 della 1.89/01 e dell’art. 6, par. 1 CEDU come interpretati dalla Corte EDU, quanto alla individuazione del termine ragionevole in processo pendente.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1 CEDU come interpretati dalla Corte EDU, quanto alla necessità di riferirsi solo al periodo eccedente la durata ragionevole.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Correttamente la Corte del merito ha ritenuto di dovere avere riguardo, ai fini della individuazione della durata ragionevole del processo presupposto in grado d’appello, pendente alla data del deposito del ricorso ex L. n. 89 del 2001, a tale data, senza potere valutare l’ulteriore durata del giudizio d’appello, per il quale era stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni al 23 ottobre 2012, atteso che il pregiudizio che la parte intenderebbe così far valere è solo eventuale, non ancora subito e quindi insuscettibile di essere riparato.

La L. n. 89 del 2001, infatti, prevede l’indennizzo del pregiudizio concretamente subito e non già di un danno futuro ed eventuale.

2.2.- Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte EDU, nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5/6/07, Simaldone c. Italia del 31/3/09, ha rilevato che il solo indennizzo previsto dalla legge italiana per il pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla al margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le proprie tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, da ciò conseguendo che il citato metodo di calcolo della legge italiana, pur non corrispondendo esattamente ai parametri della Corte, non è di per sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle riconosciute dalla CEDU per casi simili (così la pronuncia del S.C., 478 del 2011, anche per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata ex art. 117 Cost.;

conforme, la precedente pronuncia 10415/09).

Va altresì evidenziato che la Corte EDU in due recenti decisioni, Volta et autres c. Italia del 16/3/2010, e Falco et autres c. Italia del 6/4/2010, ha ritenuto che potessero essere liquidati indennizzi, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, in importi notevolmente inferiori a quello di Euro 1000,00 per anno, normalmente liquidato, sì da consentire al Giudice italiano di procedere, in relazione alla particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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