Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26525 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24580-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE CASTELLO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento dell’importo di Euro 44.248,99, con la quale l’ufficio ha proceduto al recupero di un credito d’imposta IVA, maturato nell’anno 1999 ed indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, ma senza che fosse stato inserito nella dichiarazione annuale IVA.

La ctp ha accolto il ricorso della contribuente, pur in assenza di dichiarazione annuale IVA, ritenendo legittima la detrazione dell’IVA a credito, maturata nell’anno e computata in detrazione nell’anno successivo.

L’ufficio impugnava tale sentenza, rilevando come lo strumento idoneo per recuperare un credito Iva non inserito nella dichiarazione annuale di competenza, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 Bis, fosse l’istanza di rimborso, presentata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, entro 48 mesi dall’insorgenza del credito. La società contribuente si è costituita e ha resistito all’appello.

La CTR confermava la sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, mentre ha resistito con controricorso, la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

In via preliminare, va disatteso il primo motivo di controricorso, volto a evidenziare la non autosufficienza del ricorso, per mancata allegazione degli atti e documenti, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Si rileva, infatti, come in relazione allo specifico vizio denunciato, il ricorso principale si presenta come autosufficiente per la valutazione del motivo di doglianza, da parte di questa Corte, ai sensi del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2.

Con l’unico motivo di doglianza, il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 54 bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto in riferimento alla detraibilità o meno del credito d’imposta, nell’anno successivo a quello di maturazione, la CTR avrebbe fatto applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, non più vigente, in quanto abrogato dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 9 al quale si richiamano tutte le pronunce citate a supporto della propria decisione da parte dei giudici d’appello. Mentre per dirimere la controversia è necessario riferirsi all’art. 30 del D.P.R. n. 633 cit. il quale subordina il diritto di computare (nell’anno successivo) l’importo dell’eccedenza in detrazione, alla presentazione della dichiarazione annuale; in difetto, il contribuente ha facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi del successivo art. 38 D.P.R. da ultimo citato.

Il motivo è fondato.

Il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, prevede due modalità di recupero del credito d’imposta, mediante detrazione ovvero mediante rimborso. Per poter accedere alla modalità della detrazione (richiesta dalla società contribuente, ma rifiutata dall’ufficio), il disposto della norma citata prevede che il credito, ritualmente maturato nell’anno di competenza e risultante dalla documentazione contabile del contribuente, debba essere inserito nella dichiarazione annuale IVA. Tale soluzione risponde ai principi informatori della materia: infatti, da una parte, il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 prevede la possibilità di compensare i crediti d’imposta solo quando gli stessi risultino dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche; d’altra parte, l’omesso inserimento nella dichiarazione annuale, è un errore “cartolare” (non può essere riconosciuta la detrazione di un credito che risulta da una dichiarazione, in effetti, omessa) e ciò viene rilevato dal controllo automatizzato, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, e non consente alla procedura di riconoscerne la detraibilità, ma il contribuente potrà esperire la procedura di rimborso, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38. Se si ammettesse l’utilizzo in compensazione di un credito non inserito nella dichiarazione apposita, si eluderebbero le procedure e i controlli a presidio degli interessi erariali come ribadito dai pronunciamenti di questa Corte con sentenze n. 16477 del 2004, n. 17158 del 2005, nn. 11737/11, 16341/13, 1845/14). Le superiori considerazioni risultano riscontrate dal disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis che riconosce inequivocabilmente all’amministrazione finanziaria il potere di correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte risultanti dalle precedenti dichiarazioni, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.

Tale soluzione è quella fatta propria dalle sezioni unite di questa Corte, secondo le quali “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. sez. un. n. 17758/16).

Poichè, nella presente vicenda non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo pacifica sia la sussistenza del credito in favore della società contribuente, sia il suo mancato inserimento nella dichiarazione annuale di competenza, ma non essendo neppure dubbia la possibilità di chiederne il rimborso, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La particolarità della questione che ha richiesto l’intervento in tempi recentissimi della Cassazione a sezioni unite impone la compensazione delle spese di lite.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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