Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26525 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24551/2014 proposto da:

PROVINCIA DI BARI, in persona del Presidente p.t., elettivamente

domiciliata in Roma, Via dei Tre Orologi 10/E, presso lo studio

dell’avvocato Andrea Guaccero, rappresentato e difeso dall’avvocato

Gaetano Guaccero, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura

Mantegazza 24, presso lo studio del Dott. Marco Gardin,

rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Di Cagno, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 935/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 935/2014, depositata in data 16/06/2014, – in controversia promossa da L.B. nei confronti della Provincia di Bari al fine di sentire determinare l’indennità di espropriazione e di occupazione di un immobile, composto da una villa con circostanti estensioni di suolo ricadente in agro di (OMISSIS), in parte occupato dalla Provincia di Bari, nel 2005, per la realizzazione dei “lavori di ampliamento ed ammodernamento del tronco della D.P. n. (OMISSIS), tra l’abitato di (OMISSIS) e la S.S. (OMISSIS)”, ed espropriato nel 2009, – ha quantificato l’indennità di espropriazione in Euro 147.862,00 e l’indennità di occupazione in Euro 14.14.188,68, ordinando all’amministrazione provinciale il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle differenze a conguaglio delle somme già versate per gli stessi tutoli, oltre interessi legali dal 29/6/2009 alla data di effettivo deposito; la Corte di merito ha anche condannato la Provincia di Bari al pagamento al D.B. di Euro 17.860,00 (riconosciute dalla parte convenuta) a titolo di rimborso dei costi dei manufatti e delle piante ornamentali, con gli interessi legali dal 3/4/2012 al soddisfo.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che la natura edificatoria dell’area espropriata, della superficie di mq 470, doveva essere desunta dagli strumenti urbanistici, in quanto essa si trovava all’interno di una “zona omogenea D”, legalmente edificabile e che la capacità edificatoria era stata correttamente stimata dal CTU in 2 mc per ogni mq, mentre doveva essere eliminato l’abbattimento stimato dal consulente (del 30%), stante l’erroneo riferimento temporale alla data del decreto di esproprio (2009 e non 2005) e doveva essere riconosciuta la maggiorazione del dieci % di cui al art. 37, comma 2, T.U. E., D.P.R. n. 327 del 2001 (essendo l’indennità di esproprio provvisoria di gran lunga inferiore agli otto decimi di quella determinata in sede giudiziale).

Avverso la suddetta pronuncia, la Provincia di Bari propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di L.B. (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, essendo stata operata la valutazione della Corte di merito sulla base di una superficie errata (essendo di mq 470 l’area occupata temporaneamente, non l’area effettivamente poi espropriata, di mq 253), nonchè per non avere la Corte di merito parametrato il valore di mercato del bene alle sue caratteristiche essenziali (la localizzazione rispetto al centro cittadino, il livello di sviluppo e di urbanizzazione dell’area); 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 37 T.U.E., ribadendo che essa Provincia, nella relazione di stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione, aveva utilizzato un procedimento misto, facente riferimento al valore di mercato dei beni dopo il processo di trasformazione ed al coefficiente di incidenza dell’area utile; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50, sempre reiterando la ricorrente le proprie ragioni in merito alla corretta determinazione dell’indennità complessiva spettante al B.; 4) con il quarto motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa l’adesione alle risultanze della consulenza tecnica in ordine alla determinazione delle indennità spettanti.

2. La prima censura è inammissibile per difetto di specificità, anzitutto, nella parte in cui la ricorrente deduce che vi sarebbe stata un’erronea determinazione da parte della Corte d’appello della superficie espropriata, avendo la Corte d’appello erroneamente fatto riferimento alla superficie originariamente occupata in via provvisoria e non a quella, minore, poi effettivamente espropriata, di complessivi mq 253 (come riferito “dall’attore a pag. 2 dell’atto introduttivo”).

Invero, nella sentenza impugnata, si dà atto che, dalla consulenza espletata, era emerso che la superficie espropriata, edificabile, in quanto all’interno di zona omogenea D, era pari a “mq 470” e che tali conclusioni erano esatte.

Orbene, la ricorrente non indica se essa avesse contestato le risultanze peritali, così da non consentire a questa Corte di vagliare compiutamente la doglianza, a fronte di un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui si invoca la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, senza spiegare in cosa, in concreto, la valutazione compiuta dalla Corte di merito sarebbe viziata, limitandosi la ricorrente a fare generico richiamo ad una omessa considerazione di “fattori comparativi utilizzati per la valutazione delle aree edificabili”.

3. Anche il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, in quanto la ricorrente si limita ad invocare la correttezza dell’originaria stima dell’indennità da essa effettuata sulla base dei dati forniti dall’OMI +, dal NOMISMA e dall’Osservatorio della FIAP, senza neppure individuare le parti della sentenza impugnata viziate.

4. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto formulato senza l’osservanza del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mancando l’individuazione del fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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