Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26524 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26524 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso n. 11191/2010 proposto
DA

POSTE ITALIANE

in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro
tempore, Dott. Giovanni lalongo, rappresentata e difesa
dall’Avv. Salvatore Trifirò, elettivamente domiciliata in Roma, ,

i
221
fur2d,
o evere ‘ichelangéTo n.

presso lo studio Trifirò

& Partners, come da procura a margine del ricorso

8s-c)

Ricorrente

Data pubblicazione: 27/11/2013

2

CONTRO
MATTIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Flaminia n. 109, presso o studio dell’Avv. Giuseppe
Fontana, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Enrica Mangia del foro di Milano

Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 828/09 della Corte di
Appello di Milano del 17.09.2009/19.10.2009 (R.G. n. 2034
dell’anno 2007).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 10.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Bianca Maria D’Ugo, per delega dell’Avv. Salvatore Trifirò, per la ricorrente;
udito l’Avv. Giuseppe Fontana per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità e,
in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 6.12.2007, FRANCESCO
MATTIA agiva in giudizio nei confronti di POSTE ITALIANE
S.p.A. per far accertare e dichiarare l’illegittimità ed invalidità della procedura di selezione per il suo inquadramento
nell’Area Quadri di secondo livello di cui alla circolare n. 35
del 1995, della conseguente esclusione di esso ricorrente

come da procura a margine del controricorso

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aalla selezione e per sentir riconoscere il diritto al risarcimento del danno patito per perdita di chance di promozione
e del danno alla professionalità.
L’adito Tribunale di Milano con sentenza n. 3893 del 2006

del Mattia, è stata riformata dalla Corte di Appello di Mila-

no con sentenza n. 828/2009, cha ha ritenuto illegittima la
procedura selettiva, perché la società non aveva effettuato
una valutazione comparativa delle diverse posizioni dei
partecipanti. Il giudice del gravame ha ravvisato un ulteriore profilo di illegittimità nel fatto il Mattia era stato scrutinato da una commissione differente da quella che aveva
proceduto alla selezione degli altri partecipanti e il colloquio sostenuto dal lavoratore si era svolto a procedura definitivamente conclusa.
La stessa Corte ha proceduto a quantificare i danni in misura complessive di € 22.725,60, oltre accessori.
Le Poste Italiane ricorrono per cassazione affidandosi a tre
motivi.
Il Mattia resiste con controricorso.
Entrambe le pari hanno depositato rispettiva memoria ex
art. 378 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, rilevando che l’impugnata sentenza non spiega

rigettava le domande e tale decisione, a seguito di appello

4

l’incidenza della variazione della commissione esaminatrice
ai fini della dedotta illegittimità della procedura selettiva,
tanto più in mancanza di una norma legale o contrattuale
che imponesse- per tale procedura- alla società

dati.
La censura non appare decisiva, in quanto l’illegittimità è
fondata soprattutto sulla omessa comparazione dei candidati
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all’erroneità dell’affermazione della
definitività delle nomine, che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, non erano divenute definitive.
Anche questa censura è priva di pregio e va disattesa, trattandosi di circostanza già esaminata dal giudice di appello
(pag. 4 della sentenza impugnata), che, con adeguata e
coerente motivazione, ha posto in evidenza che la definitività dell’assegnazione di molti partecipanti- rispetto al colloquio con il Mania- non dipendeva più dalla procedura in
questione, ma dal mero trascorso del tempo (pag. 4 della
sentenza impugnata).
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione
dell’art. 2697 Cod. Civ. e degli artt. 115, 116 CPC, per non
avere il giudice di appello fatto buongoverno delle richia-

l’utilizzazione di una commissione unica per tutti i candi-

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mate norme in relazione alla mancata ottemperanza da
parte del Mattia dell’onere di prova circa la determinazione
del risarcimento del danno subito, soprattutto con riguardo
alla perdita di chances.

zioni del giudice di appello adeguatamente e dettagliatamente motivate con indicazione della scelta dei criteri di liquidazione del danno liquidato, non ammissibili in sede di
legittimità.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 10 ottobre 2013
Il Consigliere rel. est.

Trattasi di censure in fatto, volte a contrastare le valuta-

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