Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26524 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria C. – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3757-2007 proposto da:

D.L.P. (c.f. (OMISSIS)), C.D. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ERNESTO

MONACI 13, presso l’avvocato MAZZELLA DI BOSCO VINCENZO,

rappresentati e difesi dall’avvocato RONCO PASQUALE, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), nella qualità di

procuratrice della CASTELLO FINANCE SRL e di INTESA SANPAOLO SPA

(già Banca Intesa spa, quest’ultima incorporante la cessata Intesa

Gestione Crediti spa), in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 28, presso

l’avvocato PAVONI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale per Notaio avv. ENZO ROMANI di ROMA – Rep. n. 380285

del 2.3.2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato DOMENICO PAVONI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento dei motivi primo e

secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.9.2000, il Tribunale di Trani respingeva l’opposizione proposta il 2.10.1991, da D.L.P. e C.D. contro il decreto ingiuntivo in data 29.07.1991, con cui ad entrambi gli opponenti era stato ingiunto di pagare alla Banca Commerciale Italiana, la somma di L. 20.348.532, oltre accessori. Il D.L. e la C. impugnavano la sentenza di primo grado con citazione notificata il l.3.2001. Il giudizio d’appello, interrotto all’udienza del 15.5.2002 a seguito della dichiarazione del procuratore dell’appellata dell’avvenuta incorporazione per fusione della Banca Commerciale Italiana con Banca Intesa, veniva dagli appellanti riassunto il 9.6.2003, nei confronti di Intesa Gestione Crediti S.p.A..

Con sentenza del 10.02-8.03.2006, la Corte di appello di Bari, nella contumacia di Comit Factoring S.p.A., accertava l’estraneità al giudizio della società Intesa Gestione Crediti spa e dichiarava estinto il processo di appello, compensando integralmente le spese del grado.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che preliminarmente occorreva dare atto che gli appellanti avevano depositato tardivamente sia la comparsa conclusionale che quella di replica (fissata l’udienza di discussione per il 10.2.2006, la prima era depositata il 3.2.2006, la seconda l’8.2.2006);

– che, pertanto, di tali scritti difensivi non si sarebbe tenuto conto, posto che, come dispone l’art. 111 disp. att. c.p.p., comma 3, l’inserzione tardiva delle comparse avrebbe dovuto essere autorizzata dal Presidente per gravi ragioni;

– che non era da trascurare che con la comparsa di replica gli appellanti per la prima volta avevano dedotto in giudizio un fatto nuovo, quale la cessione del diritto controverso da parte di Banca Intesa BCI ad Intesa Gestione Crediti e che ciò denotava un ulteriore profilo di inammissibilità dell’attività difensiva in questione;

– che fondate erano le eccezioni sollevate da Intesa Gestione Crediti spa;

– che la documentazione prodotta da tale parte consentiva di accertare che la Banca Commerciale Italiana (titolare del diritto esercitato in questo giudizio) si era fusa con Banca Intesa assumendo la diversa denominazione di Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.A.;

– che, inoltre, la documentazione acquista aveva permesso di accertare che Intesa Gestione Crediti S.p.A era soggetto completamente distinto da Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.A., avente una propria sede in un diverso indirizzo che, infine, andava preso atto che il ricorso per riassunzione era stato notificato soltanto ad Intesa gestione Crediti S.p.A. nella sede di quest’ ultima società ma non era mai stato notificato a Banca Intesa Banca Commerciale Italiana spa;

– che, per quanto rilevato in precedenza, era succeduta nel diritto azionato con il ricorso monitorio dalla Banca Commerciale;

– che alla luce di questi fatti, inoppugnabilmente accertati, andava innanzitutto dichiarata l’estraneità al processo di Intesa Gestione Crediti, cui erroneamente era stata notificata l’istanza di riassunzione (invece che a Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.A.);

– che si era, inoltre, in presenza di una ipotesi di notificazione (quella dell’atto di riassunzione) giuridicamente inesistente, in quanto indirizzata ad un soggetto estraneo al giudizio e privo di qualunque collegamento con la parte cui la notificazione era diretta (nè il collegamento poteva ravvisarsi per il fatto che le due società gravitavano nello stesso gruppo bancario, essendo risultato che esse avevano autonoma struttura giuridica e sedi distinte);

– che, una volta decorso il termine perentorio previsto per la riassunzione del giudizio interrotto, la mancanza di un rituale atto di riassunzione comportava l’estinzione del processo, a nulla valendo persino la costituzione della parte cui era stato indirizzato l’atto di riassunzione, intervenuta in giudizio al sol fine di eccepire l’estinzione.

Avverso questa sentenza il P. e la C. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria e notificato il 26.01.2007 alla Intesa Gestione Crediti S.p.A.. La società Italfondiario S.p.A., quale procuratrice di Castello Finance S.r.l., cessionaria del credito controverso, nonchè quale procuratrice di Intesa S. Paolo S.p.A. già Banca intesa S.p.A., incorporante Intesa Gestione crediti S.p.A., ha resistito con controricorso notificato il 6-7.03.2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il P. e la C. denunziano:

1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 190 c.p.c. (ante riforma) e art. 111 disp. att. c.p.c. (ante riforma) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, conclusivamente ponendo i seguenti quesiti di diritto:

1a) “Una comparsa conclusionale, regolarmente scambiata con la controparte il giorno 28.01.2006 può ritenersi regolarmente depositata in cancelleria il giorno 3.02.2006, rispetto all’udienza collegiale prevista per il 10.02.2006, in quanto “quattro giorni prima della udienza” vanno considerati a ritroso e non sono da considerarsi liberi”;

1b) “Il principio del contraddittorio, stabilito dall’art. 101 c.p.c., correlato con gli artt. 3 e 24 e 111 Cost., esige che il contraddittorio si realizzi durante tutto lo svolgimento del processo, pertanto viola il principio del contraddittorio e del diritto di difesa il giudice;

– che non tenga conto, ai fini della decisione, di scritti difensivi regolarmente e tempestivamente depositati agli atti”.

1c) “Deve ritenersi affetta da nullità una sentenza resa in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, dovuta a violazione di norme di diritto da parte del giudice adito”.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il primo dei posti quesiti di diritto, inerente soltanto al deposito della comparsa conclusionale, si risolve in apodittica asserzione, inidonea a fare desumere l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel ritenere tardivo detto deposito in rapporto alla normativa previgente (artt. 352, 190 e 169 c.p.c.), laddove tra l’altro il richiamo operato dalla medesima Corte all’art. 111 disp. att. c.p.c., appare dalla medesima Corte limitato al solo terzo comma di tale disposizione, in tema di autorizzazione al deposito tardivo. I restanti due quesiti di diritto, invece, si rivelano assertivi e del tutto generici, muti in ordine alle specificità del caso.

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt 303, 305, 307 e 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e pongono i seguenti quesiti di diritto:

2a) “La riassunzione del processo ex artt. 303 e 305 c.p.c. si perfeziona con il deposito, tempestivo e rituale nel termine stabilito, dell’atto di riassunzione nella cancelleria del giudice precedentemente adito”;

2b) “Il deposito tempestivo e rituale dell’atto di riassunzione impedisce l’estinzione del processo medesimo, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza – giuridica o di fatto – della notificazione dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicare lo stesso alla parte che ha effettuato la riassunzione e di assegnare alla stessa, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., un nuovo termine, necessariamente perentorio, previa fissazione di altra udienza, per provvedere alla rinnovazione della notificazione”.

Il motivo è fondato, alla luce dei condivisi principi di diritto già affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 7611 del 2008; n. 17679 del 2009; n. 4044 del 2011), secondo cui:

– In tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando a tal fine l’eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell’atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire.

in caso di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell’azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove il processo sia stato interrotto a causa della fusione, è sufficiente – ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l’estinzione del processo – il deposito, presso la cancelleria del giudice, dell’atto di prosecuzione del giudizio, ancorchè questo sia stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell’azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l’incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale;

– il giudice, ove la notifica sia viziata od inesistente o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di una erronea od incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l’estinzione del processo.

Conclusivamente si deve dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso, accogliere il secondo motivo e cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA