Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26523 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26523 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 10120-2011 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
2013
2806

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO,
SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 27/11/2013

contro

SIMA S.R.L. – SOCIETA’ITALIANA MENSE AZIENDALI S.R.L.
P.I. 01246951006, in persOna del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
OPITA OPPIO 65 scala C, interno 4, presso lo studio

difende giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 10281/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/04/2010 R.G.N.
2172/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito l’Avvocato GARGIULO CARLO:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

dell’avvocato GARGIULO CARLO, che la rappresenta e

FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 aprile 2010, riformando la
decisione del Tribunale di Roma, accoglieva l’opposizione proposta dalla
SIMA s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il
pagamento in favore dell’INPS della complessiva somma di lire 410.395.910,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di contributi
previdenziali omessi e relative sanzioni.

Ad avviso della Corte l’INPS non aveva fornito la prova del credito vantato.
Rilevava, infatti: chel)stituto previdenziale avrebbe dovuto dimostrare che, in
relazione al periodo considerato ( 1.10.1987 — 31.12.1991), le retribuzioni
riportate nelle denunce annuali di cui ai mod. 01/M non avevano riscontro
nelle denunce mensili mod. DM10; che tale prova poteva essere
agevolmente offerta mediante la produzione dei mod. 01/M e dei mod. DM10)
presentati all’epoca dalla società s il cui raffronto avrebbe consentito di
ricostruire la omissione contributiva affermata dall’istituto; che, invece,
quest’ultimo aveva depositato i mod. 01/M compilati dalla società ed i mod.
DM10 compilati “d’ufficio” da esso 5stituto sulla base dei dati risultanti dai
mod. 01/M; che i modelli compilati d’ufficio dall’INPS non potevano avere
alcuna valenza probatoria; che la CTU contabile espletata in appello —
nonostante il consulente fosse stato autorizzato ad accedere presso l’istituto
onde acquisire copia dei mod. DM10 compilati dalla società per confrontarli
con quanto riportato nelle denunce annuali — non aveva consentito di
acclarare alcunché in quanto l’INPS aveva riferito che, per il tempo trascorso,
non era possibile reperire detta documentazione cartacea.
Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso l’INPS affidato ad un
unico motivo.
Resiste con controricorso la società SIMA.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, si rileva la infondatezza della eccezione di inammissibilità
del ricorso per mancata esposizione del fatto. Ed infatti il ricorso non solo
riporta i fatti che hanno ingenerato la controversia così come descritti nella
impugnata sentenza – il che sarebbe già sufficiente a consentire una
cognizione degli stessi e delle posizioni assunte dalle parti (in tal senso, tra
le varie: Cass. n. 4403 del 28/02/2006; Sez. U, n. 2602 del 20/02/2003;
Cass. n. 12599 del 16/10/2001) – ma li integra anche con ampi riferimenti
allo svolgimento del giudizio di appello.
1

Neppure ricorre l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per mancata
indicazione del fatto controverso in relazione alla censura di omessa
motivazione, requisito questo non richiesto nel presente giudizio essendo
stato l’articolo 366 bis c.p.c. abrogato dalla L. 18 giugno 2009 n. 69
applicabile “ratione temporis” in quanto l’impugnata sentenza è stata
depositata il 7 aprile 2010 dopo la entrata in vigore ( 4 luglio 2009) della
citata legge n. 69/2009.

Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso si rileva che viene dedotta la
violazione degli artt. 30 della legge 21 dicembre 1978 n.843 e 4 della L. 4
agosto 1978 n. 467 nonché omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia.
Si assume che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto di quanto
dedotto dall’istituto nel costituirsi in appello e cioè che il decreto ingiuntivo
traeva origine dalla differenza riscontrata e contestata con i modelli DMN fra
quanto dichiarato dalla ditta con i modelli di denuncia mensile (DM/10) e
quanto dichiarato dalla stessa ditta con i modelli annuali (01/M), cui era
conseguita l’omissione contributiva accertata. Nella impugnata sentenza,
infatti, era stata pretermessa la circostanza che la SIMA non aveva affatto
presentato i modelli DM/10 motivo per il quale si era proceduto alla loro
compilazione d’ufficio da parte dell’istituto sulla scorta di quanto dichiarato
dalla ditta nei modelli 01/M.
La censura è infondata.
Come risulta dalle affermazioni dello stesso istituto ricorrente i contributi
dovuti erano stati calcolati sulla base delle differenze riscontrate tra quanto
dichiarato ( in meno) dalla società nei modelli DM/10 e quanto dalla stessa
dichiarato nei modelli 01/M. Nella impugnata sentenza è stato anche
evidenziato come l’INPS avesse anche chiarito che, a fronte delle retribuzioni
complessive erogate ai lavoratori risultanti dai mod. 01/M, la società SIMA
aveva dichiarato nei mod. DM10 importi inferiori il che aveva dato luogo alla
compilazione “d’ufficio” dei detti modelli sulla base di quanto dichiarato nelle
denunce annuali e sulla base degli stessi ( quelli compilati “d’ufficio”) era
stata formulata la richiesta monitoria.
In sostanza è lo stesso istituto ad ammettere, anche in appello, che il credito
contributivo era stato determinato dal raffronto tra i mod. 01/M e DM10
prodotti dalla società ma, poi, contraddittoriamente assume nel ricorso in
esame che i mod. DM/10 non erano stati mai presentati dalla SIMA.
2

In effetti la Corte di merito, dopo aver correttamente affermato che la prova
della esistenza del credito azionato in via monitoria incombeva sull)stituto,
ha osservato che agli atti non erano stati prodotti i modelli DM/10 presentati
dalla società, unico termine di raffronto valido per poter verificare la
sussistenza della omissione contributiva, all’uopo non potendo essere
utilizzati i modelli compilati d’ufficio dall’INPS. La Corte, peraltro, pur in
presenza di una insufficiente prova documentale del credito ha ritenuto di

nominato ad accedere presso i competenti uffici dell)stituto onde reperire ed
acquisire i modelli DM/10 compilati dalla SIMA ma senza sortire alcun effetto
in quanto il CTU ha riferito che l’istituto non era stato in grado di fornire detta
documentazione in quanto afferente a periodi molto risalenti ( circa vent’anni
addietro).
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, vengono
poste a carico dell’INPS e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 5.000,00
per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

disporre anche una consulenza tecnica d’ufficio autorizzando l’ausiliare

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