Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26523 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4354-2010 proposto da:

P.P.G., nq di liquidatore della “Editrice Rosa D’Europa

srl”, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO PASQUALI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI FIRENZE CERIT SPA GRUPPO

EQUITALIA, in persona del suo rappresentante delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI giusta

delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 73/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega

dell’Avvocato PUOTI che si riporta agli atti;

è comparso l’Avvocato RAIMONDO per delega verbale dell’Avvocato

PASQUALI difensore del resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per il recupero coattivo d’imposta di pubblicità per l’anno 1999; la contribuente ha evidenziato come l’atto impositivo fosse illegittimo, per carenza di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. Nel costituirsi, il comune ha evidenziato come gli avvisi d’accertamento prodromici erano stati notificati ritualmente e nei termini di legge e poichè non opposti, la cartella poteva essere impugnata unicamente per vizi propri, chiedeva, pertanto, la reiezione nel merito del ricorso, in quanto infondato. Si costituiva, altresì, il concessionario della riscossione il quale sull’asserito difetto di motivazione della cartella evidenziava la sua piena conformità al modello legale, mentre infondate dovevano considerarsi le doglianze sull’ammontare degli interessi e degli altri oneri.

La CTP rigettava il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla CTR.

Avverso quest’ultima pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico articolato motivo illustrato da memoria, mentre hanno resistito con controricorso sia il comune di Roma che il concessionario della riscossione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, la società contribuente lamenta il difetto di motivazione della cartella per l’assenza di indicazioni sufficientemente specifiche che potessero consentire d’individuare agevolmente la natura, il periodo di riferimento e l’importo dei contributi pretesi, nonchè tipologia, modalità di calcolo e importo delle obbligazioni accessorie, in quanto, secondo il ricorrente, l’obbligo di motivazione è adempiuto allorchè il contribuente è posto nella condizione di contestare nell’an e nel quantum la pretesa impositiva. Nel medesimo motivo di censura, il ricorrente ha evidenziato di aver aderito alla definizione della lite fiscale pendente, con riguardo alla cartella di pagamento impugnata, relativa all’imposta comunale sulla pubblicità, anno 1999, provvedendo al relativo pagamento, in data 19.6.2009, sull’apposito bollettino di conto corrente postale, dell’importo di Euro 50,00 (trattandosi di lite fino a Euro 500,00), secondo quanto stabilito dalla Delib. Consiglio comunale di Roma 27 marzo 2009, n. 31.

La prima parte del motivo di censura proposto è sicuramente inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto, ex art. 366 bis c.p.c. (Cass. n. 20409 del 2008, Cass. S.U. n. 6420/2008; Cass. n. 2799 del 2011), per difetto di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10), per difetto di specificità e per mancata indicazione delle norme violate, ex art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. ord. n. 187/14, 17125/07, ord. n. 19959/14, 25332/14).

In riferimento, invece, alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito di estinzione della lite per intervenuto condono, si rileva come tale richiesta sia inammissibile, in quanto la documentazione afferente al condono non è autosufficiente, perchè manca la prova attestante la regolarità del pagamento e la sua riferibilità alla cartella impugnata, non essendo sufficiente la mera produzione del bollettino di pagamento, non potendo questa Corte esprimere valutazioni di merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte contribuente a pagare in favore di entrambe le parti controricorrenti Euro 500,00 di spese, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica e oltre accessori di legge, in favore di Equitalia Cerit SpA, in persona del legale rappresentante in carica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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