Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26523 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23809/2018 proposto da:

D.G., nella qualità di genitore esercente patria potestà

del minore D.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Isole

del Capo Verde n. 26 – Ostia, presso lo studio dell’avvocato Di

Benedetto Alfonso che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di

Roma;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2019 dal Cons., Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

All’esito del procedimento promosso dal Procuratore della Repubblica, il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato “non luogo a provvedere” in mancanza di “elementi che giustifichino l’emissione di provvedimenti che possano incidere sulla responsabilità genitoriale” della madre D.G. (nata il (OMISSIS)) nei confronti del figlio minore D.D., nato il (OMISSIS).

Il Procuratore della Repubblica ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Roma che, con decreto del 24 gennaio 2018, ha disposto “l’affidamento ai servizi sociali del minore D.D. e il suo collocamento immediato in una casa famiglia insieme alla madre, se consenziente o in caso contrario da solo”, demandando ai medesimi servizi di garantire un intervento di sostegno psicologico al minore, di gestire “tempi e modi per le visite allo stesso da parte dei familiari” e di informare il Procuratore sulla situazione del nucleo familiare “al fine di consentire le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per richiedere la decadenza di D.G.’ dalla responsabilità genitoriale”.

Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione la D., notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, è ammissibile, essendo impugnato un provvedimento di affidamento di un minore ai servizi sociali emesso dal giudice minorile, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. che, incidendo sull’esercizio della potestà dei genitori, ha attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabile o modificabile in caso di mancata sopravvenienza di fatti nuovi (Cass., sez. un., n. 32359 del 2018; sez. I, n. 28998 del 2018).

Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.c., u.c., per non essere stata disposta la nomina di un curatore speciale, a norma dell’art. 78 c.p.c., e di un difensore in favore del minore.

Il motivo è fondato.

Nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti comunque incidenti sulla responsabilità genitoriale, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori (Cass. n. 5286 del 2018). Ne consegue che, nell’ipotesi in cui – come nella specie – non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo, non avendo potuto il minore esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito. Il minore deve essere parte del procedimento a mezzo del curatore speciale al quale compete la nomina del difensore tecnico.

Il decreto impugnato è cassato con rinvio al primo giudice, ex art. 383 c.p.c., comma 3, il quale provvederà all’integrazione del contraddittorio e sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale per i minorenni di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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