Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26523 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1909-2009 proposto da:

ASPRA FINANCE S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), e per essa UNICREDIT

CREDIT MANGEMENT BANK S.P.A. – c.f. (OMISSIS) – (già UGC BANCA

SPA) quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ARCO DELLA CIAMBELLA

6, presso l’avvocato MESSINA IGNAZIO, che le rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA F.I.P.A.M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. 6475/2008 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato DELL’ORSO FRANCESCO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Unicredit Credit Management Service s.r.l. chiedeva l’ammissione al passivo del Fallimento Fipam s.r.l. in liquidazione per Euro 229.047,15 in privilegio, di cui Euro 37.561,15 per un finanziamento in forza di contratto di mutuo, ed Euro 191.486,00 per scoperto di conto corrente.

Il credito veniva ammesso per il minor importo di Euro 34.494,19 in privilegio ipotecario ed Euro 2424,14 per interessi di mora e spese, mentre veniva rigettata la domanda relativa allo scoperto di conto corrente, in assenza della produzione del contratto e degli estratti conto.

Unicredit proponeva opposizione, affermando che il rigetto doveva ritenersi limitato solo allo scoperto di conto, atteso che le somme insinuate in forza del contratto di mutuo erano state di fatto ammesse al passivo, per cui chiedeva la “rettifica” del provvedimento di ammissione; nel merito, deduceva che il credito doveva ritenersi provato, avendo depositato in sede di opposizione l’originale del contratto di conto corrente. La Curatela si costituiva, insisteva per il rigetto dell’opposizione, non avendo la ricorrente depositato, neppure nell’ambito del giudizio e contrariamente a quanto affermato, il contratto di conto corrente, per cui si rendeva impossibile la verifica delle condizioni concordate tra le parti e di quelle in concreto applicate al rapporto.

Il Tribunale, con decreto depositato il 2/12/2008, ha respinto l’opposizione, ritenendo, quanto alla prima linea di credito azionata dalla ricorrente (contratto di mutuo), di non dovere adottare alcun provvedimento, potendo solo il G.D. provvedere alla correzione di errore materiale, nè la Banca aveva inteso impugnare il provvedimento assunto in sede di verifica tempestiva; quanto al credito da conto corrente, che non era stato prodotto il contratto nè provata la sottoscrizione delle clausole generali, e che, inoltre, l’assenza degli estratti di conto corrente relativi a tutta la durata del rapporto impediva di procedere a nuovo calcolo delle somme pretese, facendo applicazione degli interessi in misura legale.

Ricorre Aspra Finance s.p.a., cessionaria dei crediti in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58, e per essa come mandataria Unicredit Credit Management Bank s.p.a., sulla base di un unico motivo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., dell’art. 99 L.F., come novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere validità all’accordo contrattuale del 19/12/1989 in atti e pertanto, la mancanza del contratto originario ha impedito di verificare le condizioni concordate tra le parti e quelle in concreto applicate, mentre tali condizioni sono state pattuite con la lettera del 19/12/89 contestualmente alla stipula del rapporto di conto corrente, la cui esistenza è comprovata dai successivi contratti in rinnovazione; il G. era a conoscenza delle condizioni contrattuali già alla data della firma apposta in calce alla lettera del 19/12/89 di precisazione ed integrazione di quanto previsto all’art. 7 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, documenti tutti non contestati, ed all’epoca vigeva il principio della piena libertà di forma negoziale del contratto di apertura di conto corrente.

Inoltre, secondo la ricorrente, il Tribunale, a mente dell’art.99 L.F. novellato, invece di rigettare la domanda avrebbe dovuto ammettere la C.T.U., al fine di procedere al ricalcolo delle somme dovute, ed anche la produzione di estratti conto relativi al periodo dal 1/1/94 al 21/12/06 avrebbe permesso di procedere all’integrale “riconsiderazione” del credito preteso dalla Banca, ben potendosi partire da altro dato di partenza e non necessariamente dall’inizio del rapporto, per ricalcolare il credito mediante l’applicazione del tasso legale d’interesse vigente per tempo.

Infine, secondo la ricorrente, i motivi addotti dal Tribunale a giustificazione del rigetto dell’opposizione sono insufficienti e sono stati erroneamente valutati i documenti prodotti.

2.1.- Il motivo deve ritenersi inammissibile. Premesso che il ricorso in oggetto è soggetto al disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, atteso che il decreto impugnato è stato depositato in data 2/12/2008, e l’abrogazione ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 47 riguarda solo i ricorsi avverso provvedimenti depositati dopo la data di entrata in vigore di detta legge, si deve rilevare che a chiusura del motivo sono stati articolati i seguenti quesiti quali interrogazioni rivolte alla Corte: “a) se a norma dell’art. 1341 c.c. i documenti regolarmente prodotti (contratto, lettera di approvazione condizioni contrattuali sottoscritte in pari data, estratti conto non contestati) sono idonei a provare la conoscenza che determina l’efficacia nei confronti di un contraente delle condizioni generali del contratto predisposte dall’altra parte.

b) se a norma dell’art. 99 L.F. il Tribunale era tenuto ad approfondire l’accertamento del credito con l’ammissione di nuovi documenti e mezzi di prova disponendo su quanto già prodotto la CTU richiesta”.

E’ agevole rilevare che i quesiti indicati sono generici ed inconferenti, non censurando in alcun modo la ratio decidendi adottata dal Tribunale a fondamento della decisione, mentre il quesito di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al Giudice di legittimità, formulata in modo tale che dalla risposta, positiva o negativa, che ad esso sia dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame (così le pronunce delle S.U., 20360/2007 e 2658/08).

Quanto al vizio di motivazione, indicato peraltro in modo del tutto generico, senza indicare in quale parte della pronuncia il Tribunale sia incorso nel vizio in oggetto, va rilevata la totale carenza del momento di sintesi, che il ricorrente ha l’onere di formulare, quale indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisce un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo,e che consente al Giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (così le pronunce 27680/09, 11094/09, tra le tante).

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non v’è pronuncia sulle spese del presente giudizio, non essendosi difeso il Fallimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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