Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26522 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21660/10 proposto da:

Comune di Roma, in persona del suo Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Angela Raimondo e Federica Guglielmi, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Europa Pubblicità 92 S.n.c. di C.S. e C.;

– intimata –

e

Equitalia Gerit S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/35/09 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 24 giugno 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l

dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Angela Raimondo, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Basile Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 99/35/09 depositata il 24 giugno 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello del Comune di Roma avverso la decisione n. 198/47/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da Europa Pubblicità 92 S.n.c. di Carlo Signoretti e C. contro la cartella n. (OMISSIS) emessa a seguito di numerosi avvisi di accertamento di imposta di pubblicità anno 2000 che non erano stati impugnati.

Per quanto di stretto interesse la CTR – pur ricordando che il Comune con l’atto d’appello aveva anche eccepito “la mancata comunicazione dell’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31” relativamente all’udienza fissata davanti alla CTP – confermava la prima decisione soltanto statuendo che i “prodromici” avvisi non erano stati notificati e che l’impugnata cartella era affetta da “vizio proprio” consistente nella non indicazione del responsabile del procedimento.

Il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre gli intimati contribuente e concessionario non presentava difese.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso – “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 e 31 e agli artt. 100, 101 c.p.c. e art. 137 c.p.c. e ss.” – il Comune lamentava che la CTR aveva violato le disposizioni in esponente per non aver dichiarato la nullità della prima decisione per difetto di contraddittorio causa la mancata comunicazione dell’avviso di trattazione.

Il quesito sottoposto era il seguente: “Se sia affetta da violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 e 31 e agli artt. 100, 101 c.p.c. e art. 137 c.p.c. e ss. rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la sentenza della CTR che abbia disatteso, omettendo su di essa qualsiasi statuizione, l’eccezione espressamente formulata dal Comune nell’atto d’appello, di nullità della sentenza della CTP per omessa comunicazione al Comune resistente dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del 13/4/2007, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. cit. nella comparsa di costituzione previamente depositata nel giudizio di prime cure, presso i locali del Dipartimento 7 – UO Affissioni e Pubblicità (OMISSIS), il cui Dirigente aveva sottoscritto l’atto, e se tale violazione abbia causato la violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., poichè in mancanza del suddetto avviso parte resistente non è stata posta in grado di provvedere al tempestivo deposito della documentazione inerente agli atti presupposti alla cartella esattoriale impugnata e di conferente memoria illustrativa”.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso – “Art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza o del procedimento di secondo grado per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 2907 c.c. e art. 112 c.p.c.” – il Comune deduceva che la CTR era incorsa nel lamentato vizio di omessa pronuncia per non aver statuito sull’eccezione di nullità della prima sentenza causa la ridetta non comunicazione dell’avviso di trattazione.

Il quesito sottoposto era il seguente: “Se è vero che sia affetta da vizio di omessa pronuncia, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 come nullità della sentenza o del procedimento, la sentenza della CTR che abbia rigettato l’appello svolto dal Comune, omettendo di statuire sull’eccezione di nullità della sentenza della CTP che era stata in esso formulata per omessa comunicazione al Comune resistente dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del 13/4/2007 prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. cit. nella comparsa di costituzione previamente depositata nel giudizio di prime cure, presso i locali del Dipartimento 8^ – UO Affissioni e Pubblicità (OMISSIS), essendo nella fattispecie configurabile un error in procedendo che ha dato causa alla nullità della sentenza o del procedimento di secondo grado ai sensi dell’art. 2907 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.”.

1.2. I motivi – che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Deve rammentarsi la giurisprudenza della corte che ha avuto occasione di chiarire come l’attività processuale del giudice non tuteli un interesse astratto, cosicchè deve essere per es. dichiarata inammissibile la denuncia di omessa pronuncia su di un error in procedendo che se anche accolta non darebbe luogo come nella specie ad alcun concreto vantaggio (Cass. sez. 6 n. 15676 del 2014; Cass. sez. 3 n. 18635 del 2011). E difatti il dedotto vizio di attività della CTR – che avrebbe dovuto accogliere o anche rilevare ex officio l’eccezione di violazione del contraddittorio processuale discendente dalla mancata comunicazione dell’avviso di trattazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, con il conseguente obbligo di rimettere la causa alla CTP ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 546 cit. – non è censurabile perchè la ridetta CTR ha permesso al Comune il deposito in copia di tutti gli avvisi corredati di relate di notifica consentendo perciò una piena difesa che vieta alla corte “di annullare la sentenza di appello con riferimento all’iniziale vizio che inficiava la sentenza di primo grado, posto che la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, è prevista soltanto al fine di consentire una valutazione di merito” (Cass. sez. trib. n. 13113 del 2012; Cass. sez. trib. n. 24972 del 2006). Una valutazione di merito che la CTR ha in effetti svolto sia accertando l’irritualità della notifica dei “prodromici” avvisi e sia accertando il “vizio proprio” della cartella consistente nella mancata indicazione del responsabile del procedimento.

2. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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