Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26522 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 20/11/2020), n.26522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGANI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi n. 23361/2018 proposti da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma alla via

Zanardelli, n. 34 presso lo studio dell’avvocato Turco Nicoletta che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fagone Carmela;

– ricorrente –

e da:

P.A., elettivamente domiciliata in Roma alla via

Zanardelli, n. 34 presso lo studio dell’avvocato Turco Nicoletta che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Distefano Santi;

– ricorrente –

contro

A.G., A.S., B.F.,

C.N., nonchè F.G., F.R.,

F.E. e F.G., quale eredi di

A.M., elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio

dell’avvocato Ingrascì Giovanna che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Bruno Carmelo;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonchè contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Federico Cesi,

n. 72 presso lo studio dell’avvocato De Stasio Bernardo che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

F.M., F.S., Società Reale Mutua

Assicurazioni S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 142/2018 della CORTE d’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 da VALLE Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) O.G. e A.F., entrambi minorenni, il (OMISSIS), mentre erano a bordo del ciclomotore del padre dell’ O. e percorrevano l’intersezione tra due strade, nei pressi del quartiere Librino della città di Catania, si scontrarono con l’autovettura condotta da F.M. e di proprietà di F.S. e decedettero entrambi a causa dell’impatto.

2) I genitori, i fratelli e altri congiunti di A.F., proposero, con citazione notificata nel 2003, domanda di risarcimento di danni davanti il Tribunale di Catania, nei confronti dei F.M. e S. e della Reale Mutua Assicurazioni, assicuratrice dell’autovettura, e nei confronti di P.A. e O.G., e della Fondiaria Assicurazioni S.p.a., assicuratrice del ciclomotore, assumendo che A.F. fosse terzo trasportato sul ciclomotore del padre dell’ O..

3) I genitori dell’ O. proposero, a loro volta, domanda di risarcimento di danni nei confronti dei F. e della Reale Mutua Assicurazioni S.p.a..

4) Il Tribunale di Catania, nel contraddittorio con la Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. e della Fondiaria S.p.a., nella contumacia di entrambi i F., espletata l’istruttoria testimoniale, rigettò le domande dei congiunti dell’ A. e dei genitori dell’ O., escludendo, altresì, che potesse identificarsi quale dei due giovani fosse il terzo trasportato.

5) La Corte di Appello di Catania, espletata consulenza tecnica medico legale di ufficio, ha confermato la sentenza del primo giudice.

6) Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con separati ricorsi, sostanzialmente di identico tenore, affidato ciascuno a cinque motivi, P.A. e O.G..

7) Resistono con controricorso S. A. e C.N., quali genitori di A.F., nonchè la sorella A.G. e il di lei coniuge B.F., nonchè F.R., quale erede di A.M., pure sorella, anche per i figli minorenni E. e F.G. e, ancora quale erede di A.M., F.G., figlio maggiorenne.

8) I suddetti propongono altresì, ricorso incidentale, affidato a due gruppi di motivi, a loro volta suddivisi in sotto-motivi.

9) Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni, già Fondiaria Assicurazioni, S.p.a..

10) M. e F.S., già contumaci nelle fasi di merito, sono rimasti intimati, come pure la Reale Mutua Assicurazioni S.p.a., che era costituita nella fase di appello.

11) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

12) I ricorrenti incidentali hanno depositato memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) I due ricorsi di P.A. e O.G. sono sostanzialmente identici.

Essi così come segue censurano la sentenza d’appello.

1.1) Il primo motivo afferma nullità della sentenza per l’omessa indicazione tra le parti di M. e F.S., già contumaci in appello, con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione agli artt. 99 e 101 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto dalla mancanza nell’intestazione dei dati dei F. derivano conseguenze in punto di nullità della sentenza e del procedimento per non integrità del contraddittorio.

1.2) Il secondo motivo dei ricorsi della P. e dell’ O. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112 e 116, nonchè dell’art. 163 c.p.c., comma 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, omessa motivazione in ordine a richieste istruttorie e violazione ed errata interpretazione dell’art. 141 C.d.S. e art. 142C.d.S., comma 2. In particolare, il mezzo prospetta omissioni motivazionali, da parte della Corte d’Appello, in ordine all’accertamento del mancato rispetto dei limiti di velocità da parte di F.M., sull’individuazione del limite di velocità effettivamente previsto nel tratto di strada in cui avvenne l’incidente mortale e sulla valutazione delle conclusioni della consulenza medico legale di ufficio espletata in appello.

1.3) Il terzo mezzo, ancora identico nei due ricorsi O.- P., muove censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in relazione all’art. 2054 c.c., lamentandone la mancata applicazione da parte dei giudici di merito, pur in presenza di circostanze fattuali che avrebbero consentito di affermare il concorso di colpa del conducente dell’autovettura.

1.4) Il quarto motivo propone nuovamente censure “di violazione dell’art. 360, nn. 4 e 5 codice di rito, vizio di motivazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.. Insufficiente e omessa conoscenza degli atti processuali ed illogicità manifesta”. Il mezzo deduce, inoltre, un non corretto utilizzo del ragionamento inferenziale da parte della Corte territoriale e segnatamente una valutazione atomistica e non complessiva e sinergica.

1.5) Infine, il quinto motivo dei ricorsi di P.A. e di O.G. assume violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6CEDU in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, per avere i giudici di merito malamente applicato i principi del giusto processo, nel senso di avere privilegiato la celerità del processo a scapito del raggiungimento dell’accertamento dei fatti.

2) Il ricorso incidentale dei congiunti di A.F. è diviso in due parti, a loro volte articolate in motivi e in ulteriori sotto-motivi.

2.1) Il primo gruppo di motivi di ricorso incidentale concerne la ricostruzione, in generale, della dinamica del sinistro mortale.

Il detto gruppo di motivi così come segue censura la sentenza d’appello.

2.1.1) Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazi ne dell’art. 2054 c.c., comma 2, laddove i giudici di merito hanno escluso qualsivoglia responsabilità del conducente dell’autovettura e non hanno ritenuto il concorso di colpa in modo paritario tra questi e il conducente del ciclomotore.

11.1.2) Il secondo mezzo deduce omesso esame di fatto decisivo, da ravvisarsi nell’avere, la Corte di merito, ritenuto erroneamente che la strada sulla quale era accaduto l’incidente fosse “a scorrimento veloce”. Il mezzo è, quindi, ulteriormente ripartito in un sotto-motivo 2 bis che deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost. in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 e in un sotto – motivo 2 ter vertente sull’art. 2 C.d.S, comma 2, lett. D), in punto di qualificazione (violazione: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della strada come “a scorrimento veloce”.

11.1.3) Il terzo motivo del primo gruppo afferma violazione dell’art. 119 del regolamento di esecuzione del C.d.S. in ordine all’affermazione dei giudici di merito circa la fine del tratto di strada sul quale vi era limite di quaranta chilometri orari. L’ulteriore sub-motivo 3 bis censura per nullità la sentenza d’appello per carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata esplicazione della ragione relativa all’avere, i giudici di merito, ritenuto cessato, in assenza di ulteriore cartello segnaletico, il limite di velocità suddetto.

11.1.4) Il quarto motivo del primo gruppo deduce violazione degli artt. 140,141 e 145 C.d.S., per avere la Corte di merito disatteso i motivi di appello relativi al mancato rispetto, da parte del conducente dell’autovettura, dei limiti di velocità. Il detto quarto mezzo è ripatito in due sotto-motivi, 4 bis (omesso esame) e 4 ter (carenza di motivazione) relativi alla mancata considerazione delle risultanze dei rilievi della Polizia stradale.

11.1.5) Il quinto, e ultimo, motivo del primo gruppo è incentrato sulla violazione dei principi regolanti il nesso causale ed è dedotto per nullità della sentenza sul punto (omessa motivazione).

11.2) Il secondo gruppo di motivi, del ricorso incidentale, concerne specificamente la posizione di A.F. al momento dello scontro mortale e, segnatamente, se egli fosse o meno terzo trasportato.

11.2.1) Il primo mezzo muove censure di violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed assume la valutazione atomistica, da parte della Corte di appello, delle risultanze fattuali.

11.2.2) Il secondo mezzo ribadisce violazioni dell’art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 115 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost. con riferimento alla valutazione degli elementi offerti dalla consulenza medico legale svolta in appello.

11.2.3-4) Il terzo ed il quarto mezzo deducono ancora violazioni dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost., in riferimento al ritenuto, dai giudici di merito, contrasto delle prove testimoniali assunte in primo grado.

11.2.5) Il quinto e ultimo mezzo censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 2054 c.c., comma 3, in punto di mancata applicazione della detta norma pur in assenza dell’identificazione del soggetto terzo trasportato.

1.1.1) Il primo motivo dei ricorsi della P. e dell’ O. è infondato.

Il ricorso di legittimità è stato notificato a M. e F.S. come risulta dalle relate in calce al ricorso di P.A., laddove viene dato atto delle formalità di affissione e deposito presso la casa comunale di Catania e dalle relate in calce al controricorso con ricorso incidentale degli A. (nonchè B. e F.), dalle quali risulta la notifica a mano di familiare convivente.

L’infondatezza del mezzo è conclusione ne aderente alla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa della P. e dell’ O. (Cass. n. 05660 del 20/03/2015 Rv. 635001 – 01, con massima, quindi, ufficiale e in caso di specie sovrapponibile a quello in esame): “L’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell’art. 101 c.p.c., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l’omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata, in quanto in quest’ultima si era dato atto che la convenuta, il cui nome era stato omesso, era stata parte del giudizio di primo grado e gli stessi ricorrenti avevano sia esposto nel ricorso per cassazione che la medesima era stata dichiarata contumace nel grado di appello, sia provveduto a notificarle il ricorso, così riconoscendola come parte del processo.”.

1.1.2) Il secondo mezzo dei ricorsi dei genitori di O.G. è inammissibile in quanto chiede il riesame di circostanze di fatto adeguatamente apprezzate dai giudici di merito, che hanno escluso che a F.M. potesse essere ascritto un, seppur minimo, concorso di colpa.

La motivazione della Corte territoriale è, invero, incentrata sulla circostanza che il ciclomotore con a bordo l’ O. e l’ A. imboccò in controsenso la strada sulla quale marciava l’autovettura provenendo, esso, da una bretella di collegamento con visuale preclusa a chi si trovava, come appunto il F., sull’opposto senso di marcia. Il motivo è, altresì, inadeguato laddove non censura l’affermazione dei giudici di merito relativa al fatto che l’occorso si verificò per l’assoluta imprevedibilità della condotta del ciclomotore, che proveniva da senso vietato, con la conseguenza che doveva escludersi che la visuale inadeguata potesse avere un’efficacia causale, nel senso di comportare un concorso di colpa del conducente dell’auto.

Il motivo in scrutinio è, altresì, privo di specificità in ordine ai profili relativi alla circostanza che sul punto dell’impatto vigesse ancora il limite di quaranta chilometri orari, che la Corte ha ritenuto ivi non più vigente, non precisando i ricorsi dove e quando, nelle fasi di merito, il punto sia stato evidenziato dagli O.- P..

La parte di motivo, sviluppata alle pag. da 8 in poi, concernente la posizione di terzo trasportato dell’ A., è carente di interesse per la posizione dei genitori di O.G., in quanto dal relativo accertamento deriverebbe un loro obbligo risarcitorio e della compagnia assicuratrice del ciclomotore, ed è, in ogni caso, infondata giusta quanto si deve tra breve affermare in relazione al ricorso incidentale. Il motivo, inoltre, in detta sua articolazione, assume connotati di novità, non risultando dove e quando, con l’appello incidentale, l’ O. e la P. avessero chiesto l’accertamento sulla posizione di trasportato di A.F., in quanto l’impugnazione di merito incidentale era volta a che “si dichiarasse che il sinistro de quo si era verificato per responsabilità del conducente della vettura Renault 5 e perchè, in via subordinata, si dichiarasse la colpa concorrente tra i conducenti dei mezzi coinvolti”.

1.1.3) Il terzo mezzo è privo di adeguata consistenza.

La Corte territoriale ha adeguatamente apprezzato le circostanze di fatto, giungendo alla conclusione che nessun rimprovero di colpa potesse farsi al conducente dell’autovettura, con conseguente accertamento di responsabilità unicamente a carico del conducente, chiunque egli fosse, del ciclomotore.

La mancata applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, norma di carattere sussidiario, è pienamente coerente, quindi, con la detta conclusione cui i giudici di merito sono pervenuti.

La motivazione della Corte territoriale è, peraltro, aderente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 04130 del 16/02/2017 Rv. 642842 – 01).

1.1.4) Il quarto mezzo è incentrato sulla violazione della disciplina codicistica in tema di onere della prova e disponibilità delle prove, nonchè di mancata valutazione di elementi istruttori.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura effettivamente e solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, attribuendo il compito di fornire la prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo che deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., non risulti argomentato in questi termini, ma solo con la postulazione che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in diritto ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (se si considera l’art. 2697 c.c. norma sostanziale) e, nel regime dell’art. 360 c.p.c., n. 5, oggi vigente) si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma.

Affinchè, poi, si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, ossia giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare, come avviene nel motivo all’esame dei ricorsi O.- P., nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c.. Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo (Sez. U n. 16598 del 05/08/2016; e già Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640193 – 01). Nel quarto motivo in esame, inoltre, il riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., citati nel corpo del motivo ma non nell’intestazione di esso, concerne non il ragionamento presuntivo in quanto tale, bensì la valutazione stessa degli elementi raccolti nell’istruttoria operata dai giudici di merito, e, giusta quanto sopra scritto, il mezzo, in detta sua articolazione, è inammissibile.

1.1.5) Il quinto motivo dei ricorsi di P.A. e di O.G. si sostanzia in poco meno di due facciate.

La violazione dell’art. 6 della CEDU è, invero, soltanto enunciata nell’intestazione dei motivi ma non è in alcun modo indicato in qual modo i giudici del merito, nella conduzione del processo, avrebbero violato la norma.

La denuncia relativa all’art. 111 Cost. è apodittica, affermandosi che la realizzazione del canone del giusto processo non si ha soltanto se sono osservate le norme di diritto sostanziale, dovendosi necessariamente assicurare anche la qualità della risposta giudiziaria e ciò non accadrebbe qualora il vizio di motivazione fosse inteso nei ristretti ambiti della norma di legge.

La censura, inoltre, sembra prospettare un’illegittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, che la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo oramai, condivisibilmente ritenuto insussistente (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 Rv. 629830-01 e 629830-01).

1.1.6) I ricorsi di P.A. e di O.G. sono, pertanto, rigettati.

2.1.1.a) I primi tre motivi, fino al sotto-motivo 3 bis, del ricorso incidentale dei congiunti di A.F. possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto connessi.

I motivi ed i sotto-motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Inammissibili laddove non specificano dove e quando, nell’atto di appello principale, le questioni che essi intendono sottoporre al sindacato di legittimità sono state proposte al giudice dell’appello. Il primo motivo concernente la mancata applicazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 2054 c.c., sebbene connotato da maggiore specificità rispetto a quello proposto dai genitori dell’ O., si risolve nel chiedere una diversa valutazione delle circostanze di fatto, adeguatamente apprezzate dai giudici di merito, che le hanno complessivamente valutate concludendo per l’affermazione di esclusiva addebitabilità dell’occorso alla manovra del conducente del ciclomotore, che attraversò la strada, provenendo da senso precluso – ossia in senso contrario al senso unico favorevole a chi proveniva dalla direzione contraria – davanti l’autovettura antagonista, precludendole, in tal modo, anche la possibilità di una diversa manovra di emergenza.

La Corte territoriale ha, altresì, escluso che la velocità dell’autovettura, sebbene non particolarmente moderata, potesse essere considerata manifestazione della colpa del suo conducente, escludendo, parimenti, che nel tratto in cui è avvenuto il sinistro la velocità massima fosse di quaranta chilometri orari. Su detto ultimo punto, e sul fatto che la Corte di appello avesse ritenuto la strada in questione fosse “a scorrimento veloce”, la difesa dei ricorrenti incidentali ha incentrato diversi profili di censura, ma essi sono tutti affetti da mancanza di specificità, non risultando, dal ricorso, dove e quando le dette questioni, in esse compresa quella relativa al carattere di “strada urbana” e non di strada extraurbana del tratto in questione, erano state sottoposte al giudice di appello.

Soltanto a pag. 10 del ricorso incidentale si legge che “gli odierni ricorrenti…hanno espressamente richiesto (pag. 9 dell’appello) che “devono essere riconsiderate tutte le valutazioni in ordine alla velocità dell’autovettura condotta dal F.” (ed hanno altresì insistito nelle conclusioni esplicitate nell’ultima parte dell’appello) affinchè venisse “disposta una nuova consulenza tecnica di ufficio. al fine di verificare, sulla scorta della documentazione relativa al sinistro (verbali ed accertamenti redatti dalle forze dell’ordine intervenute e precedente consulenza espletata nel procedimento penale) il reale svolgimento dei fatti”, in modo, evidentemente, non specifico e comunque insufficiente ai fini della esaustiva devoluzione delle suddette questioni al giudice di legittimità.

Altrettanto è a dirsi della questione relativa al limite di velocità effettivamente vigente su detto tratto di strada, non apparendo implausibile il ragionamento dei giudici di merito, secondo il quale il limite di quaranta orari, indicato da apposito cartello, doveva ritenersi circoscritto al (precedente) tratto di strada in coincidenza con un cavalcavia, mentre nel tratto successivo, laddove l’impatto si era verificato, il limite di velocità era quello ordinario di novanta chilometri orari.

In punto di sottoposizione della questione alla Corte di Appello il ricorso incidentale è, anche in questo caso, estremamente lacunoso.

I motivi del primo gruppo, dal n. 1 al n. 3 bis, vanno, pertanto disattesi.

2.1.1.b) Il motivo 4 ed i sotto-motivi 4 bis e 4 ter ed il quinto e ultimo motivo sono pure connotati da aspecificità e soprattutto da novità, in quanto tendono a rimettere in discussione questioni non adeguatamente sottoposte al giudice di appello, o, quantomeno, il ricorso incidentale non evidenzia dove e quando le questioni erano state poste e in quali termini puntuali e non, invece, come sopra visto, del tutto generali.

L’affermazione, di cui al quinto mezzo, che una differente valutazione da parte della Corte di Appello, circa la velocità dell’autovettura, avrebbe condotto ad un esito del tutto diverso è tautologica e tenta di criticare, per omessa motivazione, un punto sulla quale la Corte ha adeguatamente motivato. Inoltre, e ciò vale con riferimento a tutti i motivi concernenti la ricostruzione dell’incidente, non risulta in alcun modo sottoposta a critica l’affermazione dei giudici di merito, avente un’autonoma valenza decisiva, relativa al fatto che entrambi i giovani viaggiavano sprovvisti di casco.

11.2.1) Il secondo gruppo di motivi, dell’impugnazione incidentale, concerne la posizione di A.F. quale terzo trasportato.

Il ritenuto, dalla sentenza in scrutinio, contrasto delle prove testimoniali sul punto, seppure possa ritenersi non del tutto esatta l’affermazione della Corte territoriale, non ha di per sè un peso decisivo, in quanto comunque il risultato dell’indagine testimoniale non consente, nei limiti in cui può effettuarsene riscontro diretto in questa sede sulla base delle dichiarazioni riportate in ricorso incidentale, di individuare con certezza se al momento dell’incidente A.F. fosse terzo trasportato oppure conducesse il ciclomotore.

Parimenti si sottrae alle critiche mossele la seconda parte di motivazione della sentenza d’appello in cui il giudice di merito si discosta dalle conclusioni, peraltro rese non in forma connotata da certezza ma di verosimiglianza, del consulente medico legale di ufficio, nominato dalla stessa Corte, che tanto ritenne di disporre al fine di tentare di dissipare ogni ulteriore dubbio.

In tema giova precisare che il mezzo è innanzitutto impropriamente formulato, in quanto la mancata valutazione delle conclusioni del consulente tecnico è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (quale espressione di un orientamento consolidato si veda di recente: Cass. n. 13770 del 31/05/2018 Rv. 649151 – 01: Il mancato esame delle risultanze della c. t. u. integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.).

Il mezzo, anche a volerlo ritenere proposto correttamente, è comunque infondato.

Il medico legale, precisato di avere proceduto sulla base delle risultanze non di un’autopsia, ma della sola ispezione cadaverica (effettuata non da lui direttamente ma da altri nel seguito immediato dell’incidente mortale), ha affermato che poteva presupporsi, con buon grado di attendibilità, che le lesioni riscontrate sul corpo di O.G. fossero indice dell’essere egli il guidatore del ciclomotore al momento dell’impatto.

La Corte di merito ha disatteso detta conclusione, resa peraltro in forma – sebbene altamente – comunque probabilistica, dell’essere l’ O. alla guida del ciclomotore, ritenendo, con motivazione logica ed esauriente, potenzialmente compatibili le lesioni riscontrate sul corpo di A.F. con la posizione di guidatore del mezzo.

Sul punto, inoltre, la valutazione del giudice di merito, oltre che adeguatamente motivata con riferimento al riscontro delle lesioni riportate da A.F., è autonoma rispetto al richiamo, di cui pure i ricorrenti incidentali si dolgono, a non migliori osservazioni del consulente della società assicuratrice.

3) Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato.

4) In conclusi ne, tutti i ricorsi vanno rigettati.

5) La peculiarità della controversia giunta in questa fase di legittimità, trattandosi di causa iniziata in primo grado nel 2003, prima delle modifiche dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rende sussistenti idonee ragioni per disporre integrale compensazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

6) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se effettivamente dovuto si nota che P.A. e O.G. risultano ammessi al patrocinio a spese dello Stato).

P.Q.M.

rigetta tutti i ricorsi, incluso l’incidentale;

compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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