Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26521 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26521 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 717-2012 proposto da:
GIOVANNINI

LINO

GVNLNI61H28L597R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BASTIONI MICHELANGELO 5A
(STUDIO DIURNI), presso lo studio dell’avvocato SAVONI
MONICA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAROZZI
FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2746

contro

NETURBA’ SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. C.F. 01177210448, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14,

Data pubblicazione: 27/11/2013

presso

lo studio dell’avvocato SINAGRA AUGUSTO,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

CIABATTONI

FRANCESCO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

022552620402;
– intimato –

Nonché da:
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
C.F. 022552620402, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI
PIER LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SIMONETTI GIOVANNI CAMILLO, giusta delega
in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale QUReMcontro

GIOVANNINI LINO GVNLNI61H28L597R, NETURBA’

SERVIZI

ECOLOGICI S.R.L. C.F. 01177210448;
– intimati –

avverso la sentenza n. 378/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 16/06/2011 r.g.n. 331/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

udito l’Avvocato MAROZZI FRANCESCO;
udito

l’Avvocato

GIANSANTE

LUIGINA

per

delega

CIABATTONI FRANCESCO e 4MONETTI GIOVANNI CAMILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
del

ricorso

principale,

dell’incidentale condizionato.

inammissibilità

rigetto

R.G. n. 717/12
Ud. 2 ott. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

giugno 2011, in riforma della pronuncia di accoglimento di primo
grado, ha rigettato, su impugnazione del Consorzio Formula
Ambiente, soc. coop. a r.1., la domanda proposta nei confronti dello
stesso Corsorzio e della società Neturbà – Servizi Ecologici s.r.l. da
Giovannini Lino, il quale, a seguito della cessione di un ramo
d’azienda da parte di tale ultima società alla prima, aveva chiesto
la condanna di entrambe le società “a compiere ogni adempimento
amministrativo necessario per la continuazione del rapporto di
lavoro” con il Consorzio.
La Corte territoriale ha osservato che era inammissibile, per
modificazione della causa petendi ed il divieto di introduzione di
nuove domande in appello, la questione introdotta con la memoria
di costituzione in appello dal Giovannini, il quale, nel rivendicare il
diritto ad essere trasferito alle dipendenze del Consorzio, aveva
dedotto che era stata ceduta l’intera azienda, con un negozio in
frode alla legge, e non già, come aveva ritenuto la sentenza di
primo grado, un ramo d’azienda.
Tale mutatio libelli era rilevabile d’ufficio, essendo stata violata
una norma di ordine pubblico.
Aggiungeva la Corte di merito che il Giovannini, nell’atto
pubblico di cessione, non figurava tra i dipendenti trasferiti e che
dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testi
escussi era emerso che il medesimo, quale direttore tecnico di
Neturbà s.r.l. e responsabile dei contratti d’appalto, svolgeva
mansioni direttive inerenti all’intera azienda, occupandosi della

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 15 aprile – 16

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generalità degli appalti di pulizia urbana, e non soltanto di quelli
ricadenti nel ramo d’azienda ceduto.
Il rapporto di lavoro del Giovannini non era quindi
ricompres D nella cessione.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il
dipendente sulla base di due motivi, illustrati da successiva
Consorzio, il quale ha altresì proposto ricorso incidentale
condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in
quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc.
civ.).
2. Con il primo motivo il ricorrente principale, denunziando
violazione e falsa applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ., nonché
difetto di motivazione, deduce che erroneamente la Corte di merito
ha ritenuto che fosse stata introdotta una nuova causa petendi in
appello.
Con il ricorso introduttivo era stato infatti dedotto che, pur
essendo stato trasferito con il contratto di cessione un ramo
d’azienda, in realtà tale contratto “era teso a cedere l’intera azienda
disfacendosi dei dipendenti a cominciare da quelli, come
Giovannini, aventi la qualifica di impiegato tecnico quadro”.
La questione del contratto in frode alla legge era stata oggetto
di contraddittorio tra le parti, senza che al riguardo nulla avesse
eccepito controparte.
Si trattava dunque di una mera emendatio libelli e cioè di una
semplice specificazione argomentativa che non aveva comportato la
modifica della causa petendi.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. nonché difetto di
motivazione.

memoria. Resistono con controricorso la società Neturbà e il

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Deduce che, trattandosi di un contratto in frode alla legge,
era irrilevante accertare l’inerenza delle mansioni svolte dal
Giovannini all’intera azienda o al ramo ceduto. Era stato infatti
posto in essere dall’azienda cedente un negozio illecito per liberarsi
di taluni dipendenti, tra cui esso ricorrente, il quale non venne
licenziato dalla società cedente al momento della cessione solo

Aggiunge che in realtà il ramo d’azienda, inteso quale entità
economica produttiva, organizzata in maniera stabile ed autonoma,
non esisteva, come accertato dal giudice di primo grado.
Rileva che, come è emerso dalla prova testimoniale, egli venne
trasferito all’impresa cessionaria unitamente all’intera azienda e,
sebbene non fosse stato formalizzato il passaggio, venne preso in
carico dal Consorzio, al quale doveva persino trasmettere i
certificati medici.
4. Con il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento di
quello principale, il Consorzio, denunziando omessa pronuncia
(art. 112 cod. proc. civ.), insiste nella censura formulata in grado
di appello, non esaminata dalla sentenza impugnata perché
assorbita dall’accoglimento delle altre, secondo cui sia la società
Neturbà che il Giovannini, peraltro socio della stessa Neturbà,
avevano manifestato, con comportamento concludente, la volontà
di non interrompere il rapporto, lasciandolo formalmente in essere
dopo la cessione del ramo d’azienda, sino al licenziamento
avvenuto dopo dodici mesi. Ciò evidenziava che la cessione non
prevedeva il passaggio del Giovannini all’impresa cessionaria.
5. Il primo motivo non è fondato.
Come si evince dal ricorso introduttivo, il cui esame non è
precluso a questa Corte in ragione del vizio denunziato, il
ricorrente ha reiteratamente dedotto con tale ricorso che era stato
trasferito al Consorzio un ramo d’azienda, peraltro non indicato,
costituito, come risulta dal controricorso, dal servizio di nettezza

perché assente per malattia.

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urbana esercitato dalla cedente nei comuni di Malignano,
Sant’Elpidio a Mare e Sabaudia.
Anche le prove testimoniali ivi dedotte tendevano a
dimostrare, come risulta dai relativi capitoli, la cessione di un
ramo d’azienda, del quale, asseritamente faceva parte il
Vero è che nello stesso ricorso si fa riferimento ad un
“accordo in frode alla legge”, ma ciò con riguardo non già alla
cessione del ramo d’azienda, ma al licenziamento di alcuni
soggetti, tra cui il ricorrente, che la società cedente si era
impegnata ad effettuare con la scrittura privata in data 8 novembre
2004, anteriore alla cessione.
Alla stregua di quanto precede, è corretta la statuizione della
sentenza impugnata, la quale, nell’affermare che nella memoria di
costituzione in appello l’odierno ricorrente aveva introdotto nuovi
temi d’indagine, affermando che era stata ceduta l’intera azienda e
non già un -ramo della stessa, e che era stato effettuato un
contratto in frode alla legge, ha ritenuto inammissibili tali
questioni, per il divieto posto dall’art. 345 cod. proc. civ.
Al riguardo va richiamato il principio enunciato da questa
Corte – che qui si ribadisce – secondo cui si ha domanda nuova,
inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi,,
quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al
giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di
fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado,
comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e,
introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di
decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della
controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per
la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e
sulla quale non si é svolto in quella sede il contraddittorio. Tale

mutatio libelli va rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado e, in
mancanza, in sede di legittimità, poiché il divieto di proporre

Giovannini.

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domande nuove in appello costituisce una preclusione all’esercizio
della giurisdizione ed il suo mancato rispetto, integrando, altresì,
violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del
contraddittorio é violazione di norma di ordine pubblico. (cfr.
Cass. 24 novembre 2008 n. 27890 nonché Cass. 10 settembre
confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto
inammissibile in quanto fondata su diversa causa petendi la
domanda in appello del lavoratore, volta a far dichiarare
l’interposizione fittizia in prestazioni di lavoro, sulla base
dell’assenza di una organizzazione produttiva nell’impresa
asseritamente interposta, laddove in primo grado il lavoratore
aveva fondato l’interposizione sulla corrispondenza delle mansioni
svolte alle attività aziendali dell’interposto e non a quelle
dell’interponente).
6. Anche il secondo motivo è infondato.
Con riguardo alla prima parte, relativa al negozio in frode alla
legge, la censura è assorbita dalla statuizione di rigetto del primo
motivo, con la quale è stata confermata la sentenza impugnata
nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la relativa domanda,
perché nuova.
Quanto alle altre censure, la Corte di merito ha accertato che
il ricorrente, quale direttore tecnico responsabile dei contratti di
appalto, svolgeva mansioni direttive per

l’intera

azienda,

occupandosi non solo degli appalti di pulizia relativi al ramo di
azienda ceduto al Consorzio (comuni di Malignano, Sant’Elpidio a
Mare e Sabaudia), ma anche degli appalti non rientranti nella
cessione, rimasti alla società Neturbà.
Era pertanto da escludere che la cessione del ramo d’azienda
avesse comportato anche il trasferimento del ricorrente alle
dipendenze del Consorzio, considerato peraltro che, in via generale,
il passaggio alle dipendenze del cessionario non è automatico
neppure per i lavoratori addetti in via esclusiva al ramo d’azienda

2012 n. 15101, la quale, in applicazione di tale principio, ha

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ceduto, come affermato dalla sentenza impugnata, richiamando
Cass. 13 dicembre 2003 n. 19105.
Di nessun rilievo, infine, è la circostanza che durante il lungo
periodo di malattia, conseguente alla cessione, il ricorrente fece
recapitare all’impresa cessionaria i primi due certificati medici (il
cedente), pacifico essendo che il rapporto di lavoro con Neturbà
s.r.l. mai ebbe formalmente a cessare.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, restando
assorbito il ricorso incidentale condizionato.
8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara
assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida a favore di
ciascuna parte resistente in E 100,00 per esborsi ed E 2.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 2 ottobre 2013.

terzo gli venne restituito affinchè venisse trasmesso alla società

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