Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26521 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17659/10 proposto da:

ENEL S.p.A., in persona del suo A.D. pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 66, presso lo Studio degli

Avv.ti Roberto Tieghi e Francesco Giuliani, che anche disgiuntamente

la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Campi Salentina, in persona del suo Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mantegazza n. 24,

rappresentata e difesa dall’Avv. Rodolfo Barsi, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/23/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce, depositata il 14

maggio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Leonardo Laviola, per delega, per la ricorrente;

udito l’Avv. Rodolfo Barsi, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 135/23/09 depositata il 14 maggio 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di Lecce rigettava l’appello di Enel S.p.A. avverso la decisione n. 66/02/1999 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso dalla contribuente contro l’avviso di accertamento TOSAP 1994 emesso dal Comune di Campi Salentina per l’occupazione “con cavi, condutture e impianti in genere, dello spazio sottostante e sovrastante la rete viaria del Comune”.

La CTR – dopo aver ricordato che la CTP aveva statuito “in linea con quanto eccepito dal Comune” che nel 1993 la rete viaria occupata dall’Enel era superiore a quella dichiarata, ma che per il calcolo dell’imposta dovuta nel 1994 andavano applicate le più favorevoli tariffe in vigore in epoca precedente il 1995 – confermava la prima decisione spiegando che l’imposta versata nel 1993 che D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 56, comma 4, era quella da pagarsi per il 1994 maggiorata del 10% doveva essere ricalcolata sulla scorta del “ragionevole conteggio effettuato dal Comune” dal quale risultava che la rete viaria occupata nel 1993 era superiore a quella dichiarata “considerando l’effettiva estensione viaria del Comune occupata ovvero 49,39 km”.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale il Comune resisteva con controricorso in limine eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione ex adverso.

Diritto

1. Come anticipato in narrativa del presente il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’avversario ricorso per cassazione perchè tardivamente notificato, l’eccezione è però infondata giusta Corte cost. n. 477 del 2002 perchè le formalità di notifica a carico del Comune sono state eseguite prima dello scadere del termine lungo entro cui doveva farsi l’impugnazione (Cass. sez. trib. n. 24239 del 2004; Cass. sez. 3 n. 21409 del 2004).

2. Con il primo motivo di ricorso – “Nullità della sentenza. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: ultrapetizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” – la contribuente deduceva che la CTR era incorsa nel vizio di extrapetizione perchè il calcolo della rete viaria occupata non era quello accertato con l’impugnato avviso e nemmeno quello dichiarato dalla medesima contribuente ecc.

Il quesito sottoposto era il seguente: “Se si configuri la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato qualora il giudice, come nella specie, abbia superato i confini della domanda asserendo “… a conclusione della rivisitazione dei calcoli e delle misurazioni il Comune ha presentato un conteggio che questa Commissione condivide. E’ stato preso a base di calcolo la lunghezza effettiva delle strade del territorio cittadino, pari a km. 38 per il prezzo di euro 129,11 al km.; per le strade provinciali km. 10,39 per euro 129,11 al km” e, dunque, offrendo una ricostruzione integrativa rispetto a quanto desumibile dalla lettura congiunta dell’avviso di accertamento del ricorso e della costituzione in giudizio del Comune, pronunciandosi su questioni estranee alla domanda e mai prospettate dalle parti”.

Il motivo è infondato perchè la CTR non ha pronunciato fuori della domanda – costituita dalla pretesa fiscale – e bensì l’ha accolta solo in parte riducendola nell’ammontare (Cassazione civile, sez. 1 n. 28660 del 2013; Cass. sez. 2 n. 23490 del 2009).

2. Con il quarto motivo di ricorso da esaminarsi preventivamente agli altri – e rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 56, comma 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – la contribuente lamentava che la CTR era incorsa in errore laddove in contrasto con D.Lgs. n. 507 cit., art. 56, comma 4, aveva ritenuto che l’imposta dovuta per il 1994 non dovesse essere quella pagata per il 1993 con maggiorazione del 10% e bensì che per il 1994 fosse dovuta un’imposta maggiore rispetto a quella pagata nel 1993.

Il quesito sottoposto era il seguente: “Se si configuri il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 56, comma 4, qualora il giudice, come nella specie, con asserzioni incomprensibili e illogiche abbia ritenuto di pretendere una integrazione del versamento dell’imposta per l’anno 1994 avendo erroneamente ritenuto: – che il Comune avesse correttamente applicato la legge, tenuto conto che l’aumento del 10% doveva essere calcolato sull’importo dovuto (e non su quello dell’anno precedente) che andava rivisto in funzione delle nuove occupazioni; – che il conteggio fosse decisamente inferiore rispetto all’anno precedente; partendo da un presupposto errato e cioè che la Società avesse dichiarato occupazioni per (soli) 17 km. E non come è nella realtà per 36,42 km.”.

Il motivo – che coinvolge questioni sulle quali a quanto consta la corte mai si è direttamente pronunciata – è infondato.

Invero la disposizione contenuta nel D.Lgs. 507 cit., art. 56, comma 4, stabilisce che l’imposta del 1994 sia “pari all’importo dovuto per l’anno 1993, aumentato del 10 per cento”. Letteralmente quindi l’imposta da pagarsi per il 1994 non è quella semplicemente pagata per il 1993, bensì quella esattamente “dovuta” in ragione della lunghezza della rete viaria occupata nel 1993. Trattasi dell’unica interpretazione ragionevole – anche costituzionalmente ragionevole se non si vogliono creare disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost. – dell’art. 56, comma 4 D.Lgs. n. 507 cit. Questo perchè non può consentirsi che una falsa o comunque errata dichiarazione della occupazione della rete viaria nel 1993 possa dare luogo nel 1994 ad un ammontare d’imposta minore di quello “dovuto”. L’art. 56, comma 4 D.Lgs. n. 507 cit. deve essere perciò interpretato nel senso di permettere al Comune di accertare l’imposta del 1994 con riferimento a quanto effettivamente “dovuto” nel 1993 e cioè indipendentemente da quanto pagato 1993.

Il principio di diritto da affermarsi è pertanto il seguente: “In tema di TOSAP l’art. 56, comma 4 D.Lgs. n. 507 cit. – secondo cui “Per le occupazioni di cui all’art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l’anno 1994 è pari all’importo dovuto per l’anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000″ – deve essere interpretato nel senso che non osta al Comune accertare l’imposta dovuta per l’anno 1994 mediante verifica della fedeltà della dichiarazione del contribuente circa l’effettiva occupazione della rete viaria comunale nel 1993”.

3. Con il secondo motivo di ricorso – rubricato “Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante l’individuazione del metodo utilizzato dal Comune per determinare la superficie occupata dalla Società (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” – la contribuente deduceva che la CTR era incorsa nel denunciato vizio motivazionale per non aver dato conto “del criterio da applicare nel calcolo della superficie occupata” ecc..

Il quesito cosiddetto di fatto sottoposto era il seguente: “Se si configuri il vizio di insufficiente motivazione qualora il giudice, come nella specie, abbia ritenuto corretta la “rivisitazione della misurazione della superficie effettivamente occupata” effettuata dal Comune “su invito” della Commissione stessa – senza che nè nella rivisitazione del calcolo della superficie occupata nè dell’invito dei giudici vi sia evidenza negli atti del giudizio – limitandosi ad assai sintetiche asserzioni di principio, palesemente insufficienti ai fini della comprensione del percorso logico seguito e delle ragioni sottese alla composizione del caso concreto dedotto in giudizio”.

Il motivo è inammissibile perchè il criterio di calcolo è ex lege stabilito dall’art. 47 D.Lgs. n. 507 cit. cosicchè quello che rileva è che lo stesso sia stato adottato dandosi luogo – altrimenti – a una violazione di legge da censurarsi esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e mai ad un vizio motivazionale circa la spiegazione della sua adozione che è invece ininfluente e tanto è vero che ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, l’insufficiente o errata motivazione giuridica deve essere dalla corte semplicemente integrata o corretta se la decisione è conforme a diritto (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

4. Con il terzo motivo di ricorso – “Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante la determinazione della “effettiva occupazione” del suolo del Comune da parte della Società (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” – la contribuente denunciava in particolare la contraddittorietà della motivazione della CTR che aveva rigettato l’appello nonostante la CTP nell’accertamento della rete viaria occupata avesse errato nell’utilizzare il “criterio dell’arrotondamento al km lineare” ecc.

Il quesito cosiddetto di fatto sottoposto era il seguente: “Se si configuri il vizio di motivazione contraddittoria qualora il giudice, come nella specie, abbia dapprima ritenuto corretta la “rivisitazione della misurazione” effettuata dal Comune sulla base della “superficie effettivamente occupata” dal “grande occupatore”, Enel S.p.A., e riconoscendo espressamente l’errore commesso dall’Ufficio nella quantificazione in 141 km della superficie occupata, abbia poi confermato la sentenza dei primi giudici, che avevano ritenuto corretta l’applicazione dell’imposta su 141 km, che rappresentavano il risultato della utilizzazione del (diverso ed errato) criterio dell’arrotondamento al chilometro lineare”.

4.1. Con il quinto motivo di ricorso – “Omessa motivazione sulla questione controversa e decisiva per il giudizio riguardante la apoditticamente – ritenuta insufficienza del versamento del tributo per l’anno 1994 calcolato sulla base del quantum dovuto per l’anno precedentemente e aumentato del 10% (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” – la contribuente deduceva che la CTR era incorsa nel denunciato vizio motivazionale “riguardo alla corretta quantificazione” dell’imposta avendo omesso qualsiasi spiegazione per es. in ordine all’affermazione che “il conteggio risultava decisamente inferiore a quello dovuto” ecc.

Il quesito cosiddetto di fatto sottoposto era il seguente: “Se si configuri il vizio di omessa motivazione qualora il giudice, come nella specie, abbia ritenuto che “il conteggio era decisamente inferiore rispetto all’anno precedente”, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a consentire di comprendere le ragioni sottese alla decisione del caso concreto”.

4.2. I motivi – che essendo tra di loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili e comunque infondati.

In disparte il difetto di autosufficienza in mancanza di trascrizione circa l’affermazione fatta dalla contribuente in ordine all’errato utilizzo da parte della CTP del vietato “criterio dell’arrotondamento” ai fini del calcolo dei km occupati – e al di là dell’innocua argomentazione circa la “ragionevolezza” del conteggio esposto dal Comune cui si è rifatta la CTR – quest’ultima ha fondato l’accertamento della occupazione della rete viaria da parte dell’Enel “considerando l’effettiva estensione viaria del Comune occupata ovvero 49,39 km”. Qui non è questione di motivazione – giacchè è più che logico che l’accertamento della CTR si sia fondato sulla “effettiva estensione viaria del Comune occupata ovvero 49,39 km” – atteso che in realtà trattasi invece di un apprezzamento documentale che da questa corte rimane insindacabile in quanto appunto congruamente e non contraddittoriamente motivato in ragione della lunghezza delle vie comunali occupate (Cass. sez. 2 n. 23278 del 2014; Cass. sez. 2 n. 12574 del 2014).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare al Comune le spese processuali, queste liquidate in Euro 5.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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