Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26520 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 197-2006 proposto da:

M.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso l’avvocato CARDONI CESARE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONTICELLI GUIDO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

mandataria di CAPITALIA S.P.A. (già denominata BANCA di ROMA spa e

prima Banco di Santo Spirito spa), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso l’avvocato FIORETTI ANDREA,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATORE FALLIMENTARE DI C.A.I.F. S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VITERBO, depositato il

13/10/2005, n. 1025 Cron.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FIORETTI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L. proponeva reclamo avanti al Tribunale di Viterbo avverso il provvedimento del 14/4/05 del G.D. del Fallimento C.A.I.F. s.r.l., che aveva riconosciuto la spettanza al creditore ipotecario Banca di Roma s.p.a., in sede di riparto parziale, dei frutti civili prodotti dall’immobile, gravato di ipoteca volontaria a fronte di contratto di mutuo fondiario a suo tempo stipulato tra l’Istituto bancario e la società fallita, e per il quale la Banca aveva abbandonato l’esecuzione individuale intrapresa.

Il Tribunale, premesso che non v’è norma che estenda espressamente la prelazione ipotecaria ai frutti civili dell’immobile come previsto per il pignoramento dall’art. 2912 c.c., in quanto non vi fa espresso riferimento l’art. 54 L.F. (pur ritenuto estensibile dalla giurisprudenza), ha ritenuto di dovere coordinare la disciplina fallimentare con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 3, e, privilegiando l’interpretazione costituzionalmente orientata, ha concluso nel senso che, anche ove il creditore fondiario opti per la vendita del bene in sede fallimentare abbandonando l’esecuzione individuale, deve ritenersi estesa la prelazione ipotecaria anche ai frutti civili( nella specie, canoni di locazione). Ricorre il M., sulla base di un unico motivo.

Capitalia Service J.V. s.r.l., mandataria di Capitalia s.p.a., già Banca di Roma s.p.a. e prima ancora Banco di Santo Spirito s.p.a., ha depositato controricorso.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, commi 2 e 3, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, l’art. 41, comma 2 cit. si limita a riconoscere in capo al creditore fondiario il privilegio di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale sui beni ipotecati a garanzia del finanziamento fondiario, anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, da cui le conseguenze disposte dal successivo comma 3, ove si prevede che il “custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento” devono versare alla Banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, “spettando queste ultime al creditore fondiario che si sia avvalso della facoltà riconosciutagli dal comma precedente, proprio ed esclusivamente in applicazione della regola generale di cui all’art. 2912 c.c.” (pag. 5 del ricorso).

Nè, secondo il ricorrente, l’interpretazione prospettata creerebbe irragionevole disparità di trattamento rispetto al caso del creditore fondiario che opti per la vendita del bene in sede fallimentare, trattandosi di situazioni diverse.

2.1.- Il motivo è infondato e va pertanto rigettato. Il Tribunale ha rigettato il reclamo, richiamando l’orientamento del S.C. in relazione alla ritenuta estensione della prelazione ipotecaria ai frutti civili prodotti dall’immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento (così la pronuncia 9429/1992), per poi analizzare la specifica disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 3, che, nel consentire al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale nei confronti del debitore fallito, dispone che il curatore fallimentare versi alla Banca “le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato”; ha quindi concluso nel senso di ritenere applicabile tale disposto non solo nel caso in cui il creditore fondiario continui l’esecuzione individuale in presenza della procedura fallimentare, ma anche nel caso in cui opti per la vendita fallimentare, trattandosi di situazione sostanzialmente identica alla prima, nella sussistenza della medesima condizione di creditore fondiario.

E’ questa pertanto la condizione unificante delle due ipotesi, mentre ha natura meramente processuale la facoltà riconosciuta dalla norma all’istituto di credito fondiario, di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale nei confronti del debitore fallito (così tra le ultime, le pronunce 8609/07, 11014/07, 23572/04).

Il Tribunale pertanto ha reso corretta applicazione dell’art. 41 cit.

e la motivazione in punto di diritto è di per sè adeguata.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale con il Fallimento, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento a favore di Capitalia Service J.V. s.r.l., quale mandataria di Capitalia s.p.a., delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1500,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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