Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2652 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2652 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 348-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CANTORE TEODORO;

– intimato avverso la sentenza n. 6444/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 21.12.2010, depositata il 22/12/2010;

9L119

Data pubblicazione: 05/02/2014

1

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

Fatto e diritto

1. Con ricorso al Tribunale di Bari Teodoro Cantore, operaio agricolo a tempo
determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo
diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2002; il
ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto
dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995
– sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi
del d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra
quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla Corte
d’appello di Bari, che accoglieva la domanda, riconoscendo, fra l’altro, il diritto
del ricorrente alla inclusione nella retribuzione utile per il calcolo della indennità
di disoccupazione della quota di trattamento di fme rapporto; Avverso detta
sentenza l’ Inps ricorre con tre motivi di ricorso;
L’intimato non ha svolto attività difensiva;
2. Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma 3, del
d.P.R. n. 639/47 e successive modificazioni e integrazioni, chiedendo a questa
Corte di stabilire se sia applicabile o meno il termine di decadenza annuale per
la proposizione dell’azione giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione agricola, nella specie richiesta con istanza
proposta entro il 31 marzo 2003 ed azionata in giudizio con domanda depositata
in data 7 marzo 2006;
3. Con il secondo ed il terzo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione

Ric. 2012 n. 00348
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sez.

ML – ud. 28-11-2013

GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.

I.

dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, nonché
degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in
relazione all’art. 6, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l. n.
318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120
cod.civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la sentenza
per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione

quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto
affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
4. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 12720/2009,
Cass. n. 948/2010, Cass. n. 1580/2010) secondo cui la decadenza di cui all’art.
47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 – come interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103
del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della
prestazione pensionistica già attribuita, venendo in rilievo solo l’adeguamento
di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo inferiore, nel qual caso la
pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello dell’ordinaria
prescrizione decennale;
5. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle
integrazioni apportate dall’art. 38 del d. 1. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di
riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e
liquidate dall’ente previdenziale è stata recentemente ribadita da numerose
sentenze di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n.

dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la

7070/2012, Cass. n. 7071/2012, Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non
vi è motivo per discostarsi da tale indirizzo;
6. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente fondati, alla stregua di
quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da
numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio:
“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in
agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva
provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4
Ric. 2012 n. 00348 sez. ML – ud. 28-11-2013
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2

del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine
rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la
voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti,

giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del
quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi
collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito
negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa
rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
7. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal
legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e
l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione,
utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
8. Per le considerazioni esposte il ricorso va accolto limitatamente al secondo
ed al terzo motivo. Per l’effetto la sentenza deve essere cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere alla decisione nel
merito con conseguente rigetto della domanda di inclusione della quota di
TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola chiesta.
L’esistenza, ancora di recente, di orientamenti interpretativi diversi giustifica
l’integrale compensazione delle spese del processo tra le parti.
PQM
La Corte
Rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo ed il terzo. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito
rigetta la domanda volta all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola chiesta.
Ric. 2012 n. 00348 sez. ML – ud. 28-11-2013
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che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013

Il Presidente

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