Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2652 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI L.C.G. Umberto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 14712-2020 proposto da:

J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BASSAN

MARIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2455/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

rilevato che il signore la. La. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 2455/2020 di questa Corte, depositata in data 4 febbraio 2020, colla quale ha accolto il ricorso da questi proposto avverso il decreto emesso dal Tribunale di Venezia (n. 1600/2018);

che il ricorrente lamenta che l’ordinanza è affetta da errore materiale nella parte di in cui fa riferimento, ai punti 3, 4 e 6 della parte motiva e nella parte dispositiva, al Tribunale di Vicenza in luogo del Tribunale di Venezia;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese avverso l’istanza di correzione;

ritenuto che il ricorso è fondato;

che, in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della citata ordinanza e dei passi motivi di cui ai nn. 3, 4, e 6 là dove riferisce:l decreto limpugnato al Tribunale di Vicenza;

che non vi è luogo per provvedere alle spese di giudizio del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza n. 2455/2020 di questa Corte, nonchè dei nn. 3, 4 e 6 della relativa motivazione, in questi passi dovendosi leggere, in luogo della dizione “Tribunale di Vicenza”, quella di “Tribunale di Venezia”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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