Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2652 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO D’AGOSTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato INTILISANO PIETRO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), (gia’ Ferrovie dello

Stato – Societa’ di Trasporti e Servizi per Azioni) in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23,

presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PUGLISI LUCIA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 848/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

16/12/08, depositata il 24/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 24 gennaio 2009 la Corte di appello di Messina confermava la decisione del Tribunale della stessa sede, impugnata da B.C., che aveva rigettato la domanda avanzata da costei nei confronti delle Ferrovie dello Stato – e poi estesa all’INAIL chiamato in causa – per il riconoscimento del diritto alla rendita “di reversibilita’” per malattia professionale, causa della morte del coniuge G.C., gia’ dipendente delle Ferrovie.

La Corte territoriale escludeva, sulla base della rinnovata consulenza di ufficio, coincidente nel parere con quella di primo grado, la riconducibilita’ della malattia dedotta (adenocercinoma del lobo superiore sinistro) all’attivita’ lavorativa del congiunto dell’appellante, il quale era stato dirigente del settore scorte e non era stato a contatto con materiali cancerogeni. Il giudice del gravame precisava che il predetto G. non era stato esposto ad inalazione di polveri d’amianto, non essendo espletati, in luoghi di lavoro attigui o comunque vicini all’ufficio a cui lo stesso era addetto, lavorazioni dirette su materiali contenenti amianto.

Per la cassazione della sentenza la soccombente ha proposto ricorso con tre motivi, cui gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi.

La B. e la societa’ intimata, ora con la denominazione Rete Ferroviaria Italiana, hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, nel denunciare violazione degli artt. 194, 116 e 437 cod. proc. civ., dell’art. 90 disp. att. cod. proc. civ., nonche’ dell’art. 111 Cost. (primo motivo), vizio di motivazione (secondo e terzo motivo), lamenta che il consulente tecnico di ufficio d’appello nell’esprimere il suo parere, poi condiviso dalla sentenza impugnata, abbia fatto riferimento alle notizie da lui apprese direttamente dalla societa’ datrice di lavoro e riportate in una relazione della medesima societa’, acquisita al di fuori del contraddittorio; deduce che il giudice del merito non ha tenuto conto delle diverse risultanze emergenti dalle deposizioni dei testimoni escussi in primo grado, in ordine alle lavorazioni all’interno del magazzino dove lavorava il G., e concernenti il contatto con materiali contenenti amianto e comunque tossici, e che infine la sentenza impugnata non ha dato risposta alle osservazioni contenute nelle note difensive da essa depositate.

Il ricorso e’ infondato.

La richiamata relazione e’ del seguente tenore: “Osserva il relatore che sulla questione della nullita’ della consulenza tecnica di ufficio, per avere l’ausiliare posto a base del suo parere elementi desunti dalle informazioni acquisite direttamente senza autorizzazione del giudice e al di fuori del contraddittorio delle parti, la giurisprudenza e’ nel senso che rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando cio’ sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice quando ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo (cfr. Cass. 28 gennaio 2010 n. 1901, oltre a Cass. 8 giugno 2007 n. 13428, Cass. 6 novembre 2001 n. 13686 ed altre precedenti)”.

“Tali indicazioni sono state fornite dal consulente di ufficio, il quale inoltre ha sottolineato che il tumore da cui era affetto il coniuge della odierna ricorrente non e’ correlabile con le inalazioni da polvere d’amianto o da inalazioni di idrocarburi o degli altri materiali, quali zinco, grassi, alluminio, rame e ferro, cui avevano fatto riferimento i testi escussi”.

“E di conseguenza deve escludersi anche il vizio di motivazione denunciato dalla parte sotto il profilo del contrasto fra il parere dell’ausiliare circa il nesso di causalita’ fra malattia e attivita’ lavorativa, condiviso dal giudice del merito, e le deposizioni dei testimoni escussi”.

“Mentre riguardo all’ultimo motivo, le note difensive di cui la ricorrente lamenta la mancata risposta, si risolvono nella affermazione del nesso causale tra attivita’ lavorativa e la patologia accertata, contro la diversa statuizione della sentenza impugnata, ed e’ giurisprudenza consolidata che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciatale con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non sussiste quando nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza pero’ che il giudice abbia l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici sviluppati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Cass. 15 maggio 2007 n. 11193)”.

Il Collegio condivide le suesposte argomentazioni che escludono la dedotta violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., sulla quale la ricorrente ha insistito nella memoria, e negano la sussistenza fra patologia accertata e attivita’ lavorativa. Ne’ d’altra parte puo’ ritenersi la decisivita’ delle deposizioni testimoniali in ordine alla situazione dell’ambiente di lavoro – e che, secondo quanto ribadito nella memoria, si assumono trascurate -una volta escluso il nesso causale fra attivita’ lavorativa e la malattia denunciata.

Il ricorso va dunque rigettato.

Sebbene soccombente, la B. resta esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio, a norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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