Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2652 del 02/02/2018

Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2018, (ud. 09/01/2018, dep.02/02/2018),  n. 2652

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, decidendo in sede di rinvio per effetto della pronunzia resa da questa Corte n. 6597/2013, è stata confermata la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRPEF e altri tributi per l’anno d’imposta 1994.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., poichè la CTR, tralasciando di esaminare tutti gli elementi forniti dal contribuente al fine di dimostrare l’assenza di residenza in Italia ed invece valorizzando unicamente quelli offerti dall’ufficio, non si sarebbe attenuta al principio espresso da questa Corte, dando luogo ad una omessa pronunzia sugli elementi indicati dalla stessa.

Il motivo è manifestamente infondato.

Va ricordato che in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato di questa Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati – cfr., tra le altre, Cass. n. 13719/2006-.

Orbene, nel caso di specie la sentenza n. 6597/2013 resa da questa Corte aveva annullato con rinvio la pronunzia della CTR sul rilievo che la motivazione, a fronte sia della pluralità degli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio, non privi di conforto documentale che di talune difese dello stesso B., riportate nello svolgimento del processo della sentenza impugnata, era insufficiente e non congrua rispetto al thema probandum – residenza fiscale del contribuente nel territorio italiano – e perciò inidonea a dare conto delle ragioni della decisione.

Nessun principio di diritto era stato quindi fissato da questa Corte che, per converso, aveva ritenuto affetta da vizio di motivazione la sentenza impugnata per le ragioni ivi esposte, correlate alla specificazione degli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio, invece limitandosi a valorizzare le contestazioni del contribuente in ordine alla proprietà di immobili in Italia e alla percezione di compensi di amministratore dalla Cobe Hotels.

Pertanto, quanto sopra ricordato impedisce, anzitutto, di ravvisare una violazione della sentenza di questa Corte n. 6597/2013 per mancata osservanza del “principio” ivi reso perchè, per l’un verso, nessun principio di diritto venne espresso e, per altro verso, l’annullamento della sentenza della CTR aveva riguardato la carenza motivazionale della sentenza che aveva annullato l’accertamento a carico del contribuente, denotandone le lacune e la superficialità. Ciò che impedisce di ravvisare il prospettato vizio.

Nè maggior fortuna può avere la censura correlata alla dedotta omessa pronunzia che non ha riguardato alcuna domanda o eccezione della parte contribuente, prospettando in realtà la censura la mancata ponderazione degli elementi dedotti a sostegno dell’assenza di residenza e tendendo ad una rivalutazione degli stessi non consentita a questa Corte.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la motivazione apparente.

Quanto all’ultimo dei profili censori surricordati, rileva il Collegio che la sentenza impugnata non è affetta dal prospettato vizio di motivazione apparente avendo la CTR agganciato la decisione a precisi elementi indiziari che, anche se richiamati dall’ufficio, sono stati ponderati idonei a giustificare la pretesa fiscale.

La censura relativa all’omesso esame di fatti, a prescindere dai profili di inammissibilità correlati alla concomitante prospettazione di vizi tra loro irrimediabilmente incompatibili, è inammissibile nella parte in cui tralascia di considerare che i fatti asseritamente non esaminati dalla CTR sono stati per converso espressamente valutati dal giudice di appello-rappresentanza legale nelle società indicate nell’atto di accertamento, rilevanza del figlio minore in Italia, esistenza di carta American Express utilizzata in Italia della pronunzia – non potendosi dunque profilare il vizio di cui al novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – cfr. Cass. S.U. n. 8054/2014.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 2, comma 2 T.U.I.R. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, comma 2, resta assorbito dal rigetto delle altre censure, avendo il ricorrente correlato la censura relativa ai redditi di lavoro autonomo alla ritenuta residenza fiscale in Italia che lo stesso contribuente aveva fatto oggetto di censura con i primi due motivi, disattesi per le considerazioni sopra esposte.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018

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