Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2652 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1864/2015 proposto da:

COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati RUGGERO MERONI, ANTONELLO MANDARINO, IRMA MARINELLI,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.M., R.P.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4739/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 5/11/2013, depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta la motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Milano lamenta la “violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la CTR riformato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi dei contribuenti avverso il diniego di rimborso dell’ICI versata negli anni 2002-2006, ritenendoli invece impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g), (afferente “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”), senza avvedersi che, trattandosi di pagamenti avvenuti in forza di avvisi di accertamento non impugnati e quindi divenuti definitivi – provvedimenti di diniego-rifiuto non erano autonomamente.

2. Con il secondo mezzo denunzia la “nullità/invalidità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, stante la mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico operato dal giudice d’appello per giungere alla conclusione che “alla luce degli atti di causa, gli appellanti hanno versato, negli anni, l’ICI per beni non di loro proprietà, per i quali la predetta imposta è stata versata pure dai legittimi proprietari”.

3. Entrambe le censure appaiono fondate, la seconda con assorbimento della prima; è invero palese la nullità della sentenza, per il combinato effetto della mancanza dell’esposizione dei farti di causa – dai quali sarebbe dovuto emergere la preesistenza di avvisi di accertamento non impugnati, segnalata con il primo mezzo – e della apparenza della motivazione della decisione, ridotta al mero riferimento agli “atti di causa”.

4. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, anche ai fini delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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