Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26519 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 20/11/2020), n.26519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35234-2018 proposto da:

P.R., P.L., P.L., rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO MASSIMO RECHICHI ed elettivamente domiciliati

presso lo studio del medesimo in Grosseto viale Ombrone 14, pec:

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA (già INA ASSITALIA SPA), in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Prof.

SCOZZAFAVA Oberdan Tommaso ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del medesimo in Roma, via Flaminia Vecchia 670 pec (Ndr:

testo originale non comprensibile);

e altresi:

contro

R.M., rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIETRO

BOZZOLA E MARIA ANTONIETTA D’INTINO ed elettivamente domiciliato

presso lo studio della seconda in Roma via G. Pisanelli n. 2 pec:

(Ndr: testo originale non comprensibile);

avverso la sentenza n. 2553/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.L., P.R. e P.L. convennero davanti al Tribunale di Grosseto, con atto di citazione del 5/6/2006, l’Ina Assitalia S.p.A., l’agente generale di Piombino R.M. e il procacciatore d’affari ex agente dell’Ina V.J. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’avvenuta stipulazione, per il tramite del signor Valori, di sei polizze “gestione Ina Life Energy”, risultate poi contraffatte e non effettivamente stipulate per l’importo, versato direttamente nelle mani del procacciatore V.J., di Euro 78.000. A latere del giudizio civile veniva svolto processo penale a carico di V.J. che si concludeva con l’accertamento della responsabilità per truffa dell’imputatoisia pur esitata in sentenza di patteggiamento della pena. In sede penale si accertò che il V., nel paese di Ribolla, di competenza dell’agenzia generale di Piombino, aveva agito come agente Ina, in un locale dotato di insegna Ina ed utilizzando moduli intestati ad Ina tutti risultati falsi.

2. I convenuti Ina SpA e R. si costituirono in giudizio contestando la domanda e negando la propria legittimazione passiva/mentre il V. restò contumace.

3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 867 del 2008, pur dando atto che la fattispecie non era riconducibile all’intermediazione finanziaria e non era regolata dal rito societario, decise la causa applicando i criteri di inversione dell’onere probatorio previsti dall’art. 1218 c.c. e art. 23, comma 6, TUF in favore del cliente, nonchè l’art. 31, 3 co,- sulla responsabilità solidale ed oggettiva dell’intermediario per i danni procurati a terzi dal promotore, condannando tutti i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni.

4. La Corte d’Appello di Firenze, adita in via principale da Ina Assitalia SpA ed in via incidentale da R.M., con sentenza n. 2553 del 15/11/2017, in accoglimento di entrambi gli appelli, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di Ina Assitalia SpA e del R., l’assenza di qualunque profilo di responsabilità ad essi imputabile e condannato il solo V. al risarcimento del danno, disponendo conseguenzialmente sulle spese del doppio grado.

Per quanto ancora qui di interesse, la sentenza ha accertato che erroneamente il giudice di primo grado aveva affermato l’applicabilità al caso di specie del cd. “rito societario” ritenendo che il caso si riferisse a questioni di intermediazione finanziaria ed addebitando alle parti convenute lo speciale onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c., cioè l’aver agito con la specifica diligenza prevista, decidendo la lite sulla base di una erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio; di contro il giudice d’appello ha ritenuto che il caso dovesse essere deciso sulla base delle norme ordinarie e che, vertendosi in un caso di presunta “rappresentanza apparente” ex art. 1189 c.c. o di “responsabilità ex art. 2049 c.c.”, ricadesse sugli attori l’onere di provare il rapporto di collaborazione e/o dipendenza esistente tra V.J. e l’Agenzia Generale di Piombino, nonchè il nesso di causalità necessaria tra la condotta dell’agente e il danno patito, con conseguente obbligo per i convenuti di dover dare prova della loro estraneità ai fatti e dell’assenza del rapporto di collaborazione. Ciò premesso in termini generali, la Corte d’Appello ha ritenuto provato che il V., pur avendo collaborato in un periodo antecedente ai fatti, quale “procacciatore d’affari” con l’agenzia Ina Assitalia di Piombino, così entrando in contatto con la documentazione appartenente alla stessa agenzia, aveva instaurato con il R. un rapporto di collaborazione connotato da autonomia, svolto peraltro in un locale distinto da quello locato in precedenza alla società di assicurazione e che detto rapporto fu consensualmente risolto, a causa del recesso del V. sin dal maggio 2002, prima della realizzazione dei fatti di cui è causa. Il V. aveva, tuttavia, continuato a somministrare agli ignari truffati, con artifizi grossolani e palesi falsificazioni del materiale, i “prodotti assicurativi”, pretendendo peraltro il pagamento direttamente nelle proprie mani, mercè titoli intestati a suo nome. La corte territoriale ha ritenuto, invece, non raggiunta la prova dell’effettiva conoscenza, da parte del R., delle illecite attività del V. nentre ha ritenuto inverosimile credere che, accadendo i fatti in una piccola frazione, i cittadini non fossero al corrente del fatto che l’attività del V. fosse del tutto distinta rispetto a quella dell’agenzia generale Ina Assitalia.

Ha ritenuto però incontestato, perchè non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che, evidenziando il ruolo del V. nella causazione dei fatti lamentati dalle parti danneggiate, lo aveva condannato alla restituzione della somma di Euro 78.000,00 maggiorata degli interessi legali, a far data dal mese di agosto 2003 fino al soddisfo. Conseguentemente ha ritenuto pacificamente accertato e provato documentalmente che fu il solo V. a carpire la buona fede dei signori P. e a ricevere le somme dagli stessi asseritamente indicate con la conseguente declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’Ina Assitalia e del R.. La corte territoriale ha ritenuto inapplicabile il principio dell’apparentia iuris, ed ha escluso che il falsamente rappresentato avesse dato causa o concorso nel determinare la situazione di apparenza incolpevole, non incombendo su di esso l’onere di provare le circostanze che escludono l’apparenza, dovendo essere il terzo a provare la situazione di apparenza. Ciò premesso la corte territoriale ha ritenuto che le emergenze probatorie acquisite al procedimento avessero dato piena prova di una autonoma organizzazione da parte dello stesso V. della propria attività fraudolenta, commessa in epoca nella quale, pacificamente, lo stesso aveva cessato la propria attività “esterna” di procacciatore di affari dell’agenzia generale, escludendo il nesso di occasionalità necessaria tra l’agente e l’illecito.

5. Avverso la sentenza che, in accoglimento dei due appelli, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, disponendo conseguenzialmente sulle spese del doppio grado, i singori P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, R.M. e Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia).

6. La trattazione della causa è stata fissata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., all’odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre rilevare che il contraddittorio non è stato esteso in questa sede al V. a ma questo Collegio ritiene di non dover procedere all’integrazione in ragione del rigetto del ricorso per le ragioni qui di seguito enunciate.

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 1228 c.c. e il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, comma 6 e art. 31, cd. TUF, in relazione all’art. 1218 c.c. e in deroga all’art. 2697 c.c., omesso esame di un fatto decisivo consistente nelle risultanze istruttorie di primo grado sull’attività del V. e sul collegamento del medesimo con l’agente R. e con l’Ina – i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto la carenza di legittimazione passiva del R. e dell’Ina e la loro mancanza di responsabilità in relazione alle somme di cui il V. si è appropriato. Vi sarebbero elementi di prova dai quali desumere l’apparenza del diritto e la tutela dell’affidamento incolpevole, come sostenuto dal Tribunale, di guisa da dover riconoscere la responsabilità dei convenuti sia in base al paradigma civilistico di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., sia in relazione all’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 31 TUF e della consolidata giurisprudenza di questa Corte sull’apparenza del diritto ètl’affidamento incolpevole. Deporrebbero in tal senso la presenza di elementi ingannevoli ed il possesso, da parte del V., della documentazione intestata ad Ina di guisa da configurare quel nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze demandate al V. e l’illecito.

1.1 Il motivo è radicalmente inammissibile per difetto di specificità delle censure, in quanto si limita a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado senza indicare i capi della sentenza impugnata che si intendono censurare. Peraltro, nel lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nelle risultanze istruttorie di primo grado, i ricorrenti neppure indicano quali sarebbero dette risultanze istruttorie che collegherebbero l’attività del V. all’agente R. e all’Ina Assitalia. E’ evidente che le censure si pongono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato necessariamente dai motivi di ricorso che assumono una funzione identificativa della loro formulazione tecnica con riferimento ad ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo deve necessariamente possedere i requisiti di tassatività e specificità, sicchè è inammissibile la critica generica dell’impugnata sentenza, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass., 6-2, n. 11603 del 14/5/2018; Cass., 6-5, n. 19959 del 22/9/2014; Cass., L, n. 17224 del 18/8/2020).

Il motivo è peraltro inammissibile anche in quanto, a prescindere dai gravi vizi di autosufficienza, è comunque volto a sollecitare questa Corte ad un inammissibile riesame del merito delle questioni.

2. Con il secondo motivo – omesso esame dell’interrogatorio penale del V. i ricorrenti censurano la sentenza per non aver esaminato l’interrogatorio penale del V. nel quale il medesimo aveva dichiarato di aver lavorato quale produttore del R. anche dopo il 2002 e dunque dopo la stipula delle polizze dei signori P. e che a Ribolla esisteva un ufficio con insegna e modulistica Ina.

2.1 Il motivo è radicalmente inammissibile in quanto, pur formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non contiene l’indicazione del fatto che sarebbe stato pretermesso dalla impugnata sentenza: La generica indicazione dell'”allegato interrogatorio penale” è palesemente inammissibile in quanto privo di specificità e di autosufficienza non essendo detto interrogatorio minimamente riportato nel motivo.

Il motivo, oltre a non soddisfare i criteri di autosufficienza, è irrilevante per la carenza di elementi temporali e riferimenti a modalità di condotta indispensabili per configurare in astratto la responsabilità per colposo affidamento dei terzi. Non attinge neppure la ratio decidendiiche non ha affatto escluso l’esistenza di rapporti pregressi tra il R. ed il V., ma ha accertato che gli stessi erano cessati ben prima dei fatti contestati, che il V. operava in piena autonomia e che le operazioni erano condotte con tale grossolanità da dover indurre i P. nel sospetto che si trattasse di operazioni fraudolente.

3. Con il terzo motivo di ricorso – inammissibilità dell’appello incidentale del R. e violazione degli artt. 333 e 343 c.p.c. – i ricorrenti deducono l’inammissibilità, nei loro confronti, dell’appello incidentale del R.. Tale appello, non notificato, sarebbe stato proposto nella comparsa di costituzione del R. depositata, come risulterebbe dalla cancelleria telematica, oltre il termine di legge con la conseguente violazione degli artt. 333 e 343 c.p.c..

3.1 Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto indicare, a pena di inammissibilità, la data effettiva in cui si era tenuta la prima udienza, indicare la non coincidenza con quella dell’atto di citazione e specificare se il differimento era disposto o meno ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.. In ogni caso il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’omessa notifica al contumace dell’appello incidentale determina una nullità che, sebbene relativa, può essere fatta valere solo dal contumace con ricorso per cassazione (Cass., 1, n. 7307 del 26/3/2009, Cass., 5n. 19754 del 19/9/2014).

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di ciascuna parte resistente in Euro 3.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

 

 

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