Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26519 del 09/11/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26519 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

SENTENZA

sul ricorso 25182-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002,

in persona del

procuratore speciale Dott. ANTONIO DE GIORGI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA
SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato
v

2017
1779

EMANUELA

VERGINE,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

SANTORO GRAZIA, AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ASL

Data pubblicazione: 09/11/2017

TA;

intimate

avverso la sentenza n. 1711/2015 del TRIBUNALE di
TARANTO, depositata il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

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udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Sud s.p.a. procedeva, ai sensi dell’art. 72bis d.P.R. n. 602 del 1973, a sottoporre a pignoramento,
per un credito di euro 11.540,76, le somme dovute

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 19 maggio
2015, accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi proposta
dalla Santoro, dichiarando la nullità dell’atto impugnato
per omessa indicazione dei crediti per i quali si
procedeva.
Avverso tale decisione l’agente di riscossione propone
ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost.,
articolato in due motivi. Nè la debitrice, né l’ente terzo
pignorato hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si deduce la violazione o
falsa applicazione dell’art.

72-bis d.P.R. n. 602 del 1973,

dell’art. 543 cod. proc. civ. e degli artt. 2699 e 2700
cod. civ.
1.2 La sentenza impugnata, posta in disparte la
questione della regolare notificazione delle cartelle di
pagamento o degli avvisi di mora, si fonda su due
considerazioni, l’una in punto di diritto e l’altra in
punto di fatto.
IN

La considerazione punto di diritto e che

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al

dall’Azienda Sanitaria Locale – ASL TA a Grazia Santoro.

pignoramento presso terzi ex art.

72-bis d.P.R. n. 602/1973

si applica, in quanto non espressamente derogato dalla
disciplina speciale e con essa compatibile (art. 49, comma
2, d.P.R. n. 602/1973), il disposto dell’art. 543, secondo

questione deve contenere l’indicazione del credito per cui
si procede. Poiché nell’esecuzione forzata esattoriale gli
unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del
titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed
eventualmente l’avviso di mora, la previsione del requisito
contenutistico dell’atto di pignoramento implica quantomeno
il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano,
specificandone la fonte e la natura, il credito per il
quale si procede a riscossione.
In punto di fatto, il tribunale ha rilevato che l’atto
di pignoramento contiene una insufficiente specificazione
del credito, indicato solamente con la generica dicitura «e
11.540,76

per

tributi/entrate»,

senza alcun riferimento

alle relative cartelle di pagamento. Poi aggiunge:
dirsi che tali indicazioni possano ritrarsi

«Non può

per relationem

dal corpo dell’atto di pignoramento notificato, come
sostiene la società opposta. Non vi infatti dimostrazione
che con tale atto sia stato effettivamente notificato
all’opponente anche l’elenco delle cartelle per cui si
procede, il quale, nella produzione di Equitalia Sud

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comma, n. l, cod. proc. civ., secondo cui l’atto in

S.p.A.,

si trova materialmente spillato all’atto di

pignoramento presso terzi H]. In realtà, HA non vi è
alcuna ragionevole sicurezza che tale elenco facesse
effettivamente parte dell’atto di pignoramento, come

non reca alcun timbro di unione a tale atto, contiene una
data apparente posteriore a questo (13 novembre 2012),
redatto su un documento separato rispetto a quello
principale, è posto dopo la parte conclusiva di quello
recante la data dell’8 novembre 2012 ed è anche privo di
alcuna autonoma sottoscrizione».
1.3 il ricorso in esame non contiene alcuna censura
delle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione
impugnata.
La ricorrente, piuttosto, sostiene che l’effettiva
allegazione, all’atto di pignoramento, dell’elenco delle
cartelle di pagamento per cui si procedeva non potesse
essere posta in discussione, stante la fede privilegiata di
cui godono i fatti accertati dal pubblico ufficiale. Tale
fidefacienza, in particolare, doveva essere riferita
all’attestazione del responsabile della procedura contenuta
a pag. 2 dell’atto di pignoramento, relativa
all’allegazione allo stesso dell’elenco delle cartelle di
pagamento.
1.4 il motivo è infondato e deve essere rigettato, non

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notificato il 20 novembre 2012 alla Santoro, posto che esso

ricorrendo i presupposti per l’applicazione degli artt.
2699 e 2700 cod. civ.
Infatti, l’atto di pignoramento presso terzi, anche
quando è predisposto nelle forme previste dall’art.

72-bis

ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto
processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700
cod. civ. è riservata ai soli atti pubblici, sicché si
rivela infondata l’affermazione secondo cui il pignoramento
eseguito dall’agente di riscossione fa piena fede, fino a
querela di falso, dell’attività compiuta per la sua
redazione, inclusa l’effettiva allegazione dei documenti
ivi menzionati.
1.5 Piena conferma di ciò si trae anche dalla
previsione, contenuta nell’art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602
del 1973, secondo cui «le funzioni demandate agli ufficiali
giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della
riscossione».
In sostanza, nell’ambito dell’attività dell’ufficiale
di riscossione, occorre distinguere il caso in cui egli
esercita le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario,
rispetto alle quali assume la veste di pubblico ufficiale
ed è conseguentemente dotato dei poteri di fidefacienza
previsti dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ.; dal caso in cui
agisce quale operatore privato ed è quindi sprovvisto dei

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d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale,

citati poteri.
Mentre la notificazione dell’atto di pignoramento
costituisce funzione tipica dell’ufficiale giudiziario,
sicché all’agente di riscossione che ad esso si sostituisce

dirsi per la stesura dell’atto medesimo, che non rientra
fra le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario, ma
costituisce un atto di parte.
Consegue, in ultima analisi, che le affermazioni
contenute nell’atto di pignoramento presso terzi
predisposto dall’ufficiale di riscossione non godono, al
pari di quelle contenute in un qualsiasi atto processuale
di parte, di alcuna presunzione di veridicità fino a
querela di falso.
1.6 Va dunque affermato il seguente principio di
diritto:
“L’atto

di

pignoramento

presso

terzi

dall’agente di riscossione ai sensi dell’art.

eseguito

72-bis d.P.R.

n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene
preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali,
non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod.
civ., conservando invece quella di atto processuale di
parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle
attività svolte dal funzionario che ha materialmente

vanno riconosciuti gli stessi poteri, altrettanto non può

predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione
di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di
pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è
assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a

l’agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3,
d.P.R. n. 602 del 1973 – le funzioni proprie dell’ufficiale
giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto”.
1.7 Le ulteriori considerazioni esposte nel motivo in
esame concernono profili di fatto (circa l’effettività
dell’allegazione dell’elenco di cui si è più volte detto) e
sono quindi inammissibili in q uesta sede.
1.8 Il primo motivo va quindi respinto.
2.
spese

Il secondo motivo, relativo alla condanna alle
processuali,

è

prospettato

come

meramente

consequenziale all’accoglimento del motivo principale.
Pertanto, esso è assorbito dal rigetto del primo motivo.
3. Nulla si dispone per le spese del presente giudizio
di cassazione, in q uanto né la Santoro, né l’ASL TA hanno
svolto attività difensiva.
Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione
etell’Lt. 13,.e7Jcimma l qur,
115,

inserito dall’art.

del d P5

ma gg ìn 2002, o.

comma 17, della legge 24

l,

dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da
parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a

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querela di falso, a differenza di guanto avviene quando

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per
valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014, Rv. 630550).

rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater,

del d.P.R. n.

115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, dal parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

P.Q.M.

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