Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26518 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8427-2010 proposto da:

COMIR DI A.G. & C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ADA DE

MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVAMBATTISTA MURANO

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO

11, presso lo studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti –

e contro

CONC. EQUITALIA POLIS SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2009 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata l’11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANELLI per delega dell’Avvocato

MURANO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato D’UGO per delega orale

dell’Avvocato COLLELUORI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. La società Comir s.a.s. di A.G. e C. proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’esonero dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per gli anni dal 2000 al 2003 relativamente alla superficie adibita a magazzino nella quale venivano prodotti rifiuti da imballaggio che la società stessa aveva provveduto a smaltire in maniera autonoma. Con distinto ricorso la società impugnava la cartella di pagamento emessa sul presupposto della debenza della tassa. La commissione tributaria di Bologna respingeva entrambi i ricorsi. La commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, investita degli appelli proposti dalla contribuente, li rigettava entrambi, previa riunione, sul rilievo che l’appellante solo nel giudizio di appello aveva introdotto la domanda di declaratoria di illegittimità della pretesa avanzata dal comune di Bologna basata sulla irretroattività della norma tributaria e sulla violazione del principio dell’affidamento. Trattandosi di domanda nuova, la CTR dichiarava l’inammissibilità dell’appello relativo al provvedimento di diniego dell’esonero dal pagamento della tassa e respingeva l’appello relativo alla cartella.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso il comune di Bologna.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Sostiene la ricorrente che il Comune di Bologna, dopo aver accolto la richiesta di riduzione della tassa ed aver corrispondentemente limitato la propria pretesa, con le cartelle relative agli anni 1997, 1998 e 1999, alla superficie adibita ad uffici, era poi ritornato inopinatamente sulla propria decisione richiedendo per gli anni successivi la corresponsione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche in relazione alla superficie adibita a magazzino che, per gli anni precedenti, era stata esonerata da tassazione in considerazione del fatto che ivi venivano prodotti rifiuti da imballaggio. Ciò facendo il Comune aveva violato il principio dell’affidamento che, essendo un principio generale immanente nell’ordinamento tributario, non poteva essere considerato domanda nuova inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1. Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: “Dica codesta eccellentissima Corte di Cassazione se il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente), in quanto espressivo di principi generali, anche di rango costituzionale, immanente nel diritto ed in particolare nell’ordinamento tributario, debba o meno considerarsi domanda nuova inammissibile ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, ove il comportamento lesivo dell’amministrazione sia stato comunque evidenziato dalla parte nel primo grado di giudizio”.

4. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione circa fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha omesso di esaminare gli altri motivi di impugnazione contenuti nell’atto d’appello. Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: “Dica codesta eccellentissima Corte di Cassazione se, ai fini della corretta interpretazione della domanda, il giudice sia tenuto ad interpretare la domanda limitando l’esame alle sole conclusioni contenute nell’atto o se debba avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa ed all’effettiva volontà della parte, tenendo conto delle finalità che essa intendeva perseguire e del provvedimento richiesto in concreto”.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che infondato. Il motivo è inammissibile poichè il quesito di diritto, per come formulato, non consente di addivenire alla decisione della causa in quanto, avendo contenuto generico, difetta della sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. La formulazione del quesito appare inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21672 del 23/09/2013; Cass. n. 7197 del 25/03/2009) in quanto si risolve nella generica richiesta rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata. La corretta formulazione del quesito esige, invero, che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non assertiva, il principio giuridico di cui chiede l’affermazione. In secondo luogo il motivo è infondato, posto che il fatto che il comune di Bologna, per gli anni 1997, 1998 e 1999, non abbia fatto corretta applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed abbia esonerato in toto la contribuente dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente alle aree nelle quali venivano prodotti imballaggi, salvo poi, per gli anni successivi, aver richiesto il pagamento della tassa adeguandosi, seppure in ritardo, alle prescrizione del citato Decreto Legislativo, non può concretare violazione del principio dell’affidamento. Ciò in quanto l’ente impositore era tenuto ad applicare correttamente la legge ed il fatto di non aver preteso la tassa per gli anni precedenti, benchè essa fosse dovuta, non solo ha comportato un vantaggio per la contribuente, ma non poteva ingenerare nella contribuente stessa il diritto a non pagare la tassa per gli anni successivi. Neppure si configura applicazione retroattiva della norma tributaria, tenuto conto del fatto che la normativa che prevedeva la soggezione all’imposta anche per le aree ove si producevano rifiuti speciali era in vigore dal 1997.

7. Il secondo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo è inammissibile perchè, analogamente al primo motivo, il quesito è formulato in maniera generica. In secondo luogo è inammissibile in quanto la ricorrente non ha indicato quali domande ulteriori aveva proposto nel giudizio di appello in relazione alle quali la CTR avrebbe avuto l’obbligo di pronunciarsi.

Il ricorso va, perciò, rigettato e le spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Bologna le spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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