Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26517 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26517 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 2264-2010 proposto da:
NASSO NELLO NSSNLL46L05H501A, domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE
dell’avvocato

CLODIA
ARBIA,

80,

presso

rappresentato

lo

studio

e

difeso

dall’avvocato SAMPIERI VALERIO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2584

contro

CONSORZIO AGENZIA GENERALE DI ROMA I.N.A. VITA ASSITALIA DI ROMA IN GESTIONE DIRETTA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 8073/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 27/11/2013

di ROMA, depositata il 14/01/2009 R.G.N. 9088/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato SAMPIERI VALERIO;

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Con sentenza del 12/11/08— 14/1/09 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma
della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino, ha condannato
l’appellato Consorzio Agenzia Generale INA – Vita Assitalia di Roma in gestione

2142,05, oltre accessori di legge, a titolo di saldo provvigioni dovute al rapporto di
agenzia intercorso tra le parti.
Nel pervenire a tale decisione la Corte territoriale ha spiegato di poter condividere
quanto accertato dal primo giudice in ordine al fatto che il recesso operato dalla
mandante era risultato giustificato dalla circostanza che il medesimo agente aveva
finito per ammettere nel corso del libero interrogatorio la veridicità dell’addebito
contestatogli, vale a dire l’aver trattenuto somme per circa 200 milioni di lire a
compensazione parziale di un credito risultato insussistente; inoltre, all’esito della
consulenza contabile d’ufficio era emerso che l’unico credito che l’agente poteva
vantare nei confronti della mandante era quello rappresentato dal saldo per
provvigioni nella suddetta misura di € 2142,05, mentre era risultata sfornita di prova
la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di quest’ultima per l’asserita
tardività dell’iscrizione nell’albo degli agenti.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Nasso Nello, il quale affida
l’impugnazione a quattro motivi di censura.
Rimane solo intimato il Consorzio Agenzia Generale I.N.A Vita – Assitalia di Roma
in gestione diretta.
Il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112, 113, 114,
115 e 116 c.p.c., degli artt. 2727, 2729 e 2730 cod. civ., nonché dell’insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

1

/(5

diretta al pagamento in favore dell’appellante Nello Nasso della somma di €

Il ricorrente contesta, anzitutto, la parte della motivazione della sentenza impugnata
in cui la prova del credito della mandante, oggetto della riconvenzionale esperita da
quest’ultima, è stata ricollegata alla ammissione di esso agente, nel corso del libero
interrogatorio, della veridicità del fatto addebitato, in quanto ritiene che sia stata

non concorrevano a far ritenere che egli avesse deliberatamente trattenuto le
somme in questione, in quanto il ritardo nella loro consegna era dipeso
esclusivamente dall’infarto subito in quel periodo.
Inoltre, il Nasso si lamenta che non si è tenuto conto del fatto che il consulente
d’ufficio, la cui relazione ha contributo al convincimento del giudicante
nell’accoglimento della suddetta riconvenzionale, aveva affermato di non aver
effettuato alcun tipo di riscontro in merito agli addebiti a carico dell’agente, non
essendogli stato posto il relativo quesito. In definitiva si imputa alla Corte d’appello
di aver accolto la riconvenzionale nonostante questa non fosse supportata da prove.
2. Col secondo motivo, proposto per violazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116
c.p.c., degli artt. 2727, 2729 e 2730 cod. civ., nonché per insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, si imputa
alla Corte d’appello di non aver considerato che i rispettivi crediti vantati dalle parti
in causa erano stati definiti in via transattiva e che, ciò nonostante, il Consorzio
avversario aveva continuato ad operare a suo carico degli addebiti; inoltre, non si
sarebbe tenuto conto del fatto che il consulente d’ufficio non aveva potuto rinvenire
le prove del suo credito per provvigioni per la semplice ragione che non era in
possesso dei tabulati dell’agenzia I.N.A, per cui la stessa Corte avrebbe potuto
disporne l’acquisizione.
3. Col terzo motivo, proposto per violazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116
c.p.c., degli artt. 2727, 2729 e 2730 cod. civ., nonché per insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, si imputa
alla Corte d’appello di non essersi pronunziata sulla domanda riflettente la

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male interpretato il significato delle espressioni adoperate, nel senso che queste

differenza sulle provvigioni maturate nel periodo compreso tra il 18 marzo ed il 12
settembre del 1997, nonostante che i documenti prodotti in giudizio non fossero stati
contestati, e di essersi limitata a considerare, ai fini dell’invocato risarcimento, il
profilo costituito dalla sua tardiva iscrizione all’albo.

c.p.c., degli artt. 2727, 2729 e 2730 cod. civ., nonché per insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, il
ricorrente richiama il contenuto della prima censura in ordine al contestato valore
confessorio attribuito dalla Corte territoriale alle sue dichiarazioni rese nel corso del
libero interrogatorio e ribadisce che non è stato compreso il loro vero significato,
cioè quello della conferma del semplice ritardo nella consegna delle somme oggetto
di causa per motivo di forza maggiore che non poteva rappresentare in alcun modo
una giusta causa di recesso in tronco, con conseguente omissione di ogni
motivazione al riguardo e mancata ammissione delle prove richieste.
Osserva la Corte che i quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per
ragioni di connessione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, nessuno dei quattro motivi, ciascuno dei quali contiene la denunzia di vizi di
violazione di legge, si conclude col prescritto quesito di diritto richiesto a pena di
inammissibilità dalla norma di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. applicabile “ratione
temporis” alla fattispecie in esame.
Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 3 n. 24339 del 30/9/2008) che” il quesito di diritto
di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della “regula
iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il
ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del
primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso
inammissibile.

A,

4. Col quarto motivo, proposto per violazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116

Per quel che concerne, invece, la denunzia dei vizi di motivazione, la stessa si
traduce a tratti in un inammissibile tentativo di rivisitazione delle risultanze peritali
condivise dalla Corte con adeguata motivazione, mentre per il resto si registra una
mera contrapposizione interpretativa dell’esito del libero interrogatorio alla congrua

ammissione dei mezzi istruttori che la stessa Corte aveva ritenuto irrilevanti, senza
che il tutto contenga un momento di sintesi omologo del quesito di diritto.
Non va, infatti, dimenticato che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n.
20603 dell’1/10/2007) hanno già avuto modo di statuire che ” in tema di
formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti
pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366 bis
cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la
relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità.”
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio dal
momento che il Consorzio Agenzia Generale I.N.A Vita – Assitalia di Roma in
gestione diretta è rimasto solo intimato.
P. Q. M.
La Corte dichiara H ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

4

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valutazione fattane dai giudici d’appello o una generica contestazione della mancata

Così deciso in Roma il 18 settembre 2013

Il Consigliere estensore

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