Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26517 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7777-2010 proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

L.R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 129/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 15/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAIMONDO che ha chiesto

l’accoglimento con rinvio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. L.R.M. impugnava la cartella di pagamento, notificata in data 11.6.2004, relativa all’ICIAP pretesa dal Comune di Roma per l’anno 1996.

La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proponeva appello il Comune di Roma e la CTR del Lazio lo dichiarava inammissibile in quanto la cartella era stata notificata l’ottavo anno successivo alla dichiarazione e l’appello del Comune di Roma, che non si era costituito in primo grado, era tardivo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Roma affidato a tre motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 4, commi 4 e 7, convertito in L. n. 144 del 1989. Sostiene di aver notificato alla ricorrente, in data 23 novembre 2001, l’avviso di accertamento in rettifica per l’anno d’imposta 1996, quindi entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia era stata presentata, conformemente a quanto previsto dal D.L. n. 66 del 1989, art. 4, comma 4, e che tale avviso non era stato impugnato. Successivamente è stata emessa la cartella di pagamento e la notifica è avvenuta in data 11 giugno 2004, ovvero entro il termine previsto dal D.L. n. 66 del 1989, art. 4, comma 7, lett. b. Pertanto la CTR è incorsa in violazione di legge per non aver rilevato la piena legittimità della procedura seguita dall’amministrazione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 del in quanto il Comune di Roma, nel proporre appello, ha legittimamente depositato l’avviso di rettifica ritualmente notificato ed ha proposto l’eccezione relativa al fatto di non essere incorso in decadenza per la tempestiva notifica dell’avviso di accertamento, eccezione che avrebbe potuto essere rilevata anche d’ufficio.

5. Con il terzo motivo deduce omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo dato comprendere dalla sentenza impugnata quale sia stato il percorso logico-giuridico seguito dai giudici d’appello, stante la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento e l’omessa specifica indicazione dei motivi sottesi alla pronuncia di tardività dell’appello, posto che la sentenza della commissione tributaria provinciale è stata depositata il 28 luglio 2008 ed è stata appellata il 22 settembre 2008.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa notificazione. Invero la ricorrente non ha prodotto neppure in copia l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita dell’ufficio postale il 15.3.2010.

Va dunque fatta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui “ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poichè solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” (Cass. n. 25285 del 28/11/2014; Cass. n. 19387 del 8/11/2012). Non può essere accolta, dunque, l’istanza formulata dal difensore del ricorrente volta ad ottenere un rinvio dell’udienza al fine di acquisire da Poste Italiane s.p.a. detta attestazione.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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