Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26517 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 17/10/2019), n.26517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3208/2014 proposto da:

Italfondiario S.p.a., nella qualità di procuratore della Castello

Finance s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Bressanone n.

3, presso lo studio dell’avvocato Casotti Cantatore Maria Luisa, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.L., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Liberti Luigi, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 902/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/06/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione ritualmente notificata, P.L. conveniva innanzi al Tribunale di Bari Banca Intesa BCI Gestione Crediti spa e F.F., esponendo che:

con atto del 3 giugno 1992 F.F. aveva prestato alla Cariplo spa, successivamente Intesa BCI Gestione Crediti spa, fideiussione in favore della F.lli F. snc;

in data 2 ottobre 1995 il Presidente del Tribunale di Bari aveva emesso decreto ingiuntivo, a carico della società e dei soci, F.F. e T.M., per il pagamento di Lire 112.186.150 a saldo dal debito rinveniente da apertura di credito; in data 6 ottobre 1995, in forza del su indicato decreto ingiuntivo, la banca aveva iscritto ipoteca sulla quota, pari alla metà, di un appartamento sito in (OMISSIS) di cui era titolare il F.;

con sentenza del 29 dicembre 1995 la Corte d’Appello di Bari aveva trasferito, in sede di procedimento di divorzio, alla P. la quota di pertinenza del marito dell’immobile suindicato;

successivamente, con ricorso dell’11 luglio 1997, la F.lli F. snc aveva chiesto di essere ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni;

il 27 ottobre 1997 il Tribunale con sentenza del 17 dicembre 1998 aveva omologato il concordato che era stato integralmente attuato.

L’attrice esponeva inoltre che con comunicazione del settembre 2002 la banca le aveva chiesto il pagamento della somma di 40.921,40 Euro, pari alla differenza tra il credito vantato nei confronti della società ammessa al concordato preventivo e quello effettivamente realizzato in sede concorsuale.

L’attrice aveva di contro invocato l’effetto liberatorio del concordato L. Fall., ex art. 184, ed intimato alla banca la cancellazione dell’ipoteca; tale intimazione era peraltro rimasta senza esito, onde l’attrice medesima era stata costretta ad agire in giudizio per ottenere la liberazione del bene dal vincolo ipotecario.

Tanto premesso, la P. chiedeva la condanna della banca alla cancellazione dell’ipoteca ed al risarcimento dei danni; in via subordinata chiedeva la condanna del F. a manlevarla dal pagamento delle somme che fosse eventualmente condannata a versare alla banca ed al risarcimento dei danni.

Il F. si associava alla domanda di cancellazione dell’ipoteca e chiedeva invece il rigetto della domanda di manleva.

La banca chiedeva il rigetto della domanda. Rilevava che l’immobile su cui era stata iscritta l’ipoteca non era entrato a far parte della proposta di concordato e negava pertanto che si fosse verificato, in relazione ad esso, l’effetto di esdebitazione del concordato preventivo.

Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava estinto il credito di Intesa Gestione Crediti spa nei confronti del F. e per l’effetto dichiarava estinta l’ipoteca, iscritta il 6 ottobre 1995, oggetto di causa e ne ordinava la cancellazione.

Il tribunale rigettava inoltre le domanda risarcitorie spiegate dalla P. e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

La Corte d’Appello di Bari confermava integralmente la sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, Italfondiario spa, nella sua qualità di procuratore di Castello Finance srl, subentrato a Intesa Gestione Crediti spa.

La P. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 647 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che l’ipoteca giudiziale per cui è causa era stata iscritta in virtù di decreto ingiuntivo non opposto e dunque definitivo, con la conseguenza che doveva ritenersi ormai preclusa ogni eccezione in ordine alla sua operatività.

Il secondo mezzo denuncia violazione della L. Fall., art. 184, commi 1 e 2, in relazione alla posizione del fideiussore che sia anche socio illimitatamente responsabile nel concordato preventivo;

Il terzo motivo denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte territoriale omesso di rilevare che l’immobile su cui era stata iscritta l’ipoteca era uscito dal patrimonio del F. e non poteva dunque far parte della proposta di concordato.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge, in quanto, essendo l’immobile uscito dal patrimonio del F., non è ipotizzabile, ad avviso della ricorrente, che gli effetti del concordato si producano sul bene di proprietà di un terzo.

I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

E’ incontroverso che l’ipoteca giudiziale fu iscritta pro quota sull’immobile di cui era comproprietario il F. in relazione al credito azionato dalla banca nei confronti del medesimo, quale fideiussore della società F.lli F. snc. E’ dunque pacifico che l’ipoteca fu iscritta a garanzia dell’obbligazione di pagamento del fideiussore.

Successivamente, la quota del bene di pertinenza del F., gravata dall’ipoteca suddetta, fu trasferita alla odierna resistente (in sede di giudizio di divorzio).

E’ peraltro irrilevante che il bene sia uscito dal patrimonio del F. e che dunque lo stesso non facesse parte della proposta concordataria.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte infatti, la regola generale prevista dalla L. Fall., art. 184, comma 1, secondo cui l’effetto di esdebitazione del concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori non opera, allorquando, come nel caso di specie, il fideiussore sia anche socio illimitatamente responsabile della società.

In tal caso, come affermato nella sentenza impugnata, la qualità di garante è recessiva rispetto a quella di socio e dunque l’effetto esdebitatorio si produce anche nei confronti del socio-garante.

A seguito dell’esecuzione del concordato, dunque, si è estinta anche l’obbligazione di garanzia ed è dunque venuta meno, ex art. 2878 c.c., n. 3), in virtù del vincolo di accessorietà, anche l’ipoteca che a garanzia di tale obbligazione era stata iscritta.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si censura la statuizione di compensazione delle spese di lite, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il motivo è infondato.

E’ al riguardo sufficiente rilevare, da un lato la soccombenza reciproca, nei gradi di merito, sia il fatto che la statuizione di compensazione risulta adeguatamente motivata sulla base della complessità, opinabilità della vicenda e sulla mancanza di precedenti di legittimità.

In conclusione va respinto il ricorso principale e quello incidentale e, considerata la reciproca soccombenza, va disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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