Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26517 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. I, 12/12/2011, (ud. 10/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23656-2007 proposto da:

Z.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VAZIO FRANCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

28/06/2007 n. 222/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI, con delega,

che ha chiesto l’estinzione per rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

OSSERVA

Ritenuto che Z.B., con il ricorso iscritto al R.G. con il n. 23656 del 2007 e notificato il 13 settembre 2007, ha impugnato per cassazione, nei confronti di B.P., il decreto emesso tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Genova in data 20 maggio- 28 giugno 2007 e notificato in data 18 luglio 2007, con il quale la Corte d’Appello ha respinto il reclamo proposto dallo Z. avverso il decreto del Tribunale di Savona in data 15-16 febbraio 2 007, avente ad oggetto la domanda di modificazione delle condizioni della separazione personale tra i predetti coniugi pronunciata dallo stesso Tribunale di Savona in data 15 gennaio-19 marzo 2005;

che B.P., benchè ritualmente intimata, non si è costituita nè ha svolto attività difensiva;

che, nel corso dell’odierna udienza, il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

che, infatti, con atto notificato il 26 settembre 2011e depositato in data 4 ottobre 2011, Z.B. ha dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;

Che, in considerazione della mancata costituzione di B. P., non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna dello Z. alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA