Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26516 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26516 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 4958-2009 proposto da:
ALI’ FRANCESCO LAIFNC37B26044V, già elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 44, presso
lo studio dell’avvocato LUCCHETTI EZIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato MOLLICA LULY GABRIELLA, giusta
delega in atti e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA
2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

2582

contro

A.S.L. n. 9 DI LOCRI 9000380803, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 27/11/2013

in ROMA, VIA GERMANICO,

172,

presso lo studio

dell’avvocato CARBONE NATALE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

113/2008

di REGGIO CALABRIA, depositata

della CORTE D’APPELLO
il 18/02/2008

R.G.N.

847/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

18/09/2013

dal Consigliere Dott. UMBERTO

BERRINO;
udito l’Avvocato VEDOVA ENRICO per delega MOLLICA LULY
GABRIELLA;
udito l’Avvocato MICHELE ROMANO per delega CARBONE
NATALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

controricorrente

Svolgimento del processo
Con sentenza dell’8/2 — 18/2/08 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato
l’impugnazione proposta da Alì Francesco avverso la sentenza del giudice del
lavoro del Tribunale di Locri che gli aveva respinto la domanda diretta alla

patrimoniali conseguenti al lamentato demansionamento consistito
nell’allontanamento, da parte dell’azienda, dalla divisione di ostetricia e
ginecologia dell’ospedale di Siderno, in cui aveva operato fino al 1997, e nella sua
successiva nomina a dirigente del Dipartimento per la prevenzione e l’età
evolutiva, ove di fatto veniva lasciato inoperoso.
La Corte territoriale ha spiegato il rigetto del gravame nei seguenti termini: L’azienda sanitaria non aveva fatto altro che attuare la delibera n. 9348 del
30/12/96 della Giunta regionale calabrese nel momento in cui, anche in ossequio
al disposto di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23-12-96 n. 662 sulla soglia
minima del tasso di occupazione, aveva soppresso la divisione esistente presso
l’ospedale di Siderno per aggregare nella struttura di Locri le due specialità
omologhe di ostetricia e ginecologia, operanti in precedenza in distinti ospedali
distanti tra loro solo tre chilometri; a decorrere dal 10/9/97 era stato affidato al
ricorrente, in qualità di perdente il posto di primario di unità organica soppressa,
l’incarico a tempo pieno di dirigente dell’istituito dipartimento per la prevenzione e
l’età evolutiva al fine di evitare di attribuirgli qualche altro incarico che avrebbe
potuto comportare un suo demansionamento, non essendo possibile impiegarlo in
altre divisioni già coperte e richiedenti una diversa professionalità, né tanto meno
assegnargli compiti in sottordine; l’istituzione di un modulo di chirurgia vaginale
presso il suddetto dipartimento di nuova istituzione, così come richiesta dal
ricorrente, avrebbe rappresentato una inutile superfetazione, mentre il fatto che
nel dicembre del 2000 si fosse reso vacante il posto di primario presso la divisione
di ostetricia e ginecologia dello stesso ospedale di Locri non legittimava il

condanna della ASL n. 9 di Locri al risarcimento dei danni professionali e

ricorrente ad essere automaticamente chiamato a ricoprire quell’incarico, data la
necessità di provvedervi con un bando di concorso, come di fatto avvenuto, o con
la procedura di cui all’art. 15 del d.lgs n. 502/1992.
In definitiva, secondo la Corte di merito, l’inadempimento aziendale lamentato dal

mancato espletamento dell’attività chirurgica nel settore ostetrico e ginecologico
era dovuto all’inevitabile concorso dei suddetti fattori non dipesi dalla volontà della
parte obbligata.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso AU Francesco, il quale affida
l’impugnazione a cinque motivi di censura.
Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri che deposita
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione
degli artt. 2103 e 2108 cod. civ., del d.lgs. 20/12/1992 n. 502, relativo al riordino
della disciplina sanitaria, nonché dell’art. 27, n. 4, del C.C.N.L. 1998/2001 per la
dirigenza medica. Ritiene il ricorrente che in ipotesi di accertato
demansionamento, come quello da lui lamentato, non è legittimo escludere, come
ha invece fatto la Corte territoriale, la sussistenza di una responsabilità risarcitoria
in capo alla parte datoriale in assoluta mancanza di prova che l’inadempimento
derivi da causa a quest’ultima non imputabile. Aggiunge il ricorrente che in caso di
riorganizzazione dell’ASL ai sensi dell’art. 15 del d.lgs n. 502/1992, in cui è
previsto che debbano trovare collocazione tutte le professionalità esistenti, non è
legittimamente ipotizzabile un licenziamento per un sanitario dirigente di 11 0 livello
perdente posto, dal momento che agli ex dirigenti di tale livello sono riservate le
strutture complesse, secondo quanto stabilito anche dall’art. 27, n. 4, del ceni della
dirigenza medica, e per la stessa ragione non è sostenibile quanto ritenuto dai

lavoratore derivava da causa non imputabile alla parte datoriale, posto che il

giudici d’appello in ordine al fatto che in una siffatta ipotesi non poteva esservi
altra alternativa alla contestata soluzione adottata.
Il motivo è infondato.
Invero, il quesito di diritto, nel quale sono compendiate le ragioni di doglianza

maniera tale da presupporre con certezza un inadempimento dell’azienda
sanitaria nell’osservanza degli obblighi datoriali di rispetto della professionalità
acquisita del dipendente, mentre i giudici d’appello hanno spiegato chiaramente,
con adeguata motivazione immune da rilievi di natura logico-giuridica, che il
conferimento al ricorrente di un incarico dirigenziale diverso ed appositamente
costituito era dipeso esclusivamente da fattori non riconducibili alla volontà della
parte datoriale.
Si è, infatti, posto in rilievo che l’azienda sanitaria aveva dato corso alla delibera n.
9348 del 30/12/96 della Giunta regionale calabrese nel momento in cui, anche in
ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23-12-96 n. 662 sulla
soglia minima del tasso di occupazione, aveva dovuto sopprimere la divisione
esistente presso l’ospedale di Siderno per aggregare nella struttura di Locri le due
specialità omologhe di ostetricia e ginecologia, operanti in precedenza in distinti
ospedali distanti tra loro solo tre chilometri, con la conseguenza che l’incarico
conferito al ricorrente di dirigere il dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva,
in luogo della soppressa unità organica dal medesimo diretta in precedenza, era
atto a garantirgli il mantenimento del livello dirigenziale, non essendo possibile il
suo reimpiego in altre divisioni già coperte e richiedenti una diversa
professionalità.
Il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, confutare tale ricostruzione giuridica
dell’inadempimento non imputabile alla parte obbligata, così come affermato nei
suddetti termini dalla Corte di merito, e non limitarsi semplicemente a contrapporre

3

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attraverso le quali è stato sviluppato il primo motivo di censura, è formulato in

al suddetto convincimento giudiziale la propria tesi incentrata sul presupposto non
dimostrato di un colpevole inadempimento della controparte.
2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e
17 del d.lgs. n. 517/1999 e dell’art. 97 della Costituzione, il ricorrente, dopo aver

istruttorie e con la prova documentale dalle quali era emersa la completa
inefficienza della ASL di Locri, adduce che a seguito della riorganizzazione delle
aziende sanitarie l’organizzazione dipartimentale, a sua volta articolata in strutture
complesse, rappresentava il modello ordinario di gestione operativa di tutte le
attività delle aziende stesse e che le predette strutture erano riservate ai dirigenti
del precedente II’ livello, per cui le funzioni che questi ultimi avrebbero dovuto
esercitare non avrebbero potuto essere sminuite, non essendo legittima a tal
riguardo una diversa scelta discrezionale dell’ente datore di lavoro.
Il motivo è infondato.
Invero, nel porre in evidenza le caratteristiche della struttura ordinamentale
dell’azienda sanitaria con particolare riferimento alla posizione dirigenziale che lo
riguardava, il ricorrente introduce valutazioni di tipo tecnico-amministrativo che
non rilevano ai fini della decisione, congruamente motivata ed immune da rilievi di
carattere logico-giuridico, sull’accertata insussistenza di una causa di
inadempimento imputabile alla parte datoriale nell’operazione di assegnazione al
medesimo appellante di un diverso incarico dirigenziale non corrispondente, per
contenuto di mansioni, a quello precedentemente ricoperto.
3. Col terzo motivo, formulato per vizio della motivazione, si adduce che
erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che le richieste avanzate dal
ricorrente in via amministrativa non fossero da accogliere e che in maniera
altrettanto erronea aveva escluso che il demansionamento e la privazione delle
funzioni del ricorrente potessero essere dipese da causa imputabile all’Azienda
sanitaria locale.

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itAr)

premesso che quanto argomentato in sentenza è in contrasto con le risultanze

Il motivo è inammissibile.
Anzitutto, non può sfuggire che attraverso la presente censura il ricorrente esegue
una rivisitazione del merito istruttorio, non consentita nella sede di legittimità, che
riguarda la decisione dell’azienda sanitaria di non accogliere determinate istanze

eseguito in maniera adeguata dalla Corte territoriale che ha escluso che tali
iniziative potessero aver rilievo ai fini dell’imputabilità della causa
dell’inadempimento alla parte datoriale.
Manca, in ogni caso, un momento di sintesi omologo del quesito di diritto.
Non va, infatti, dimenticato che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n.
20603 dell’i /10/2007) hanno già avuto modo di statuire che ” in tema di
formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti
pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366 bis
cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del
quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità.”
4. Col quarto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 15-ter,
commi 2° e 3°, del d.lgs n. 502/1992, il ricorrente sostiene l’erroneità
dell’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, per la quale egli si sarebbe
dovuto sottoporre a concorso per poter occupare l’incarico di Primario nella
divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Locri, attesa la vacanza del

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da lui avanzate in sede amministrativa, accertamento di merito, questo, già

posto. Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, il conferimento dell’incarico per
l’occupazione del posto resosi vacante avrebbe potuto essere disposto in suo
favore in via provvisoria, essendo egli in possesso dei titoli per ricoprirlo.
Il motivo è infondato in quanto inconferente ai fini della validità della “ratio

Invero, la Corte ha spiegato che l’assegnazione del posto di primario resosi
vacante tre anni dopo richiedeva, quanto meno, il ricorso alla procedura di cui
all’art. 15 del d.lgs n. 502/1992, cioè la stessa procedura ora indicata dal
ricorrente, aggiungendo, però, che. in ogni caso, l’assegnazione non poteva
avvenire in maniera automatica, come infondatamente preteso dal dipendente, e
che di fatto il posto era stato ricoperto tramite apposito concorso al quale Alì
Francesco non aveva, comunque, partecipato.
Né può sottacersi che nel corso di quei tre anni il ricorrente aveva di fatto mostrato
acquiescenza all’assegnazione conferitagli, manifestando, in tal modo, una
mancanza di interesse immediato al conseguimento dell’incarico da lui gradito,
così come emerge dalla parte della motivazione dell’impugnata sentenza in cui si
pone in rilievo che l’appellante non aveva affatto contestato le ragioni
organizzative dettate dall’esigenza dell’azienda sanitaria di dare attuazione alla
programmazione imposta dalla Regione in ordine alla soppressione del
dipartimento in precedenza diretto dal medesimo Alì.
5. Col quinto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della
Costituzione, il ricorrente contesta che la sua assegnazione ad un posto inoperoso
rispondesse ai principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione.
Il motivo è infondato.
Invero, la ragione sulla quale è basata la decisione è rappresentata dalla
constatazione che l’incarico conferito all’appellante di dirigente del diverso
dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva rappresentava in quel

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decidendi” che sorregge l’impugnata sentenza.

determinato periodo l’unico modo per evitare di assegnare il dipendente ad
incarichi in sottordine, stante l’impossibilità di adibirlo ad altri incarichi dirigenziali
già ricoperti e che presupponevano una specifica professionalità diversa da quella
posseduta dal ricorrente, il tutto nel quadro di una situazione venutasi a creare per

attuare il programma di riorganizzazione dell’azienda previsto dalla delibera n.
9348 del 30/12/1996 della Giunta Regionale, per cui non è ravvisabile alcuna
violazione del suddetto precetto costituzionale.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e
vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio
nella misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013
Il Consigliere estensore

cause assolutamente indipendenti dalla volontà datoriale che aveva dovuto

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