Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26516 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25321/2014 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,

con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente e controricorrente –

contro

V.G.C., in qualità di procuratore speciale di

D.M.R., B.M.L., BA.MO.LU. e

B.M.P., rappresentato e difeso dagli Avv. Renato

Sanità e Gaetano Ottaviano, con domicilio eletto presso lo studio

del primo in Roma, viale delle Milizie, n. 22;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6166/14,

depositata il 9 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.G.C., in qualità di procuratore speciale di D.M.R., B.M.L., Lu. e P., eredi di B.M.B., convenne in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per sentirlo condannare, ai sensi della L. 9 dicembre 1977, n. 961, L. 5 aprile 1985, n. 135 e L. 29 gennaio 1994, n. 98, al pagamento dell’indennizzo dovuto al dante causa dei rappresentati per la perdita di beni da lui già posseduti in Etiopia, ed acquisiti dal Governo locale nell’ambito della nazionalizzazione disposta nel mese di marzo 1975.

Premesso che il B.M. era titolare di due aziende ortofrutticole condotte in affitto in (OMISSIS), nonchè di fabbricati e terreni in (OMISSIS), macchinari, attrezzature agricole, mezzi di trasporto ed impianti vari, l’attore affermò l’inadeguatezza della liquidazione compiuta dalla Commissione interministeriale competente con atto del 17 dicembre 2002, n. 9, contestando in particolare la decurtazione dei valori stimati dallo Ufficio Tecnico Erariale di Roma e l’esclusione dell’indennizzo per la perdita dell’avviamento commerciale.

Si costituì il Ministero, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 29 marzo 2010, il Tribunale di Roma accolse la domanda, liquidando in Euro 7.937.640,76 l’indennizzo complessivamente dovuto, e condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 1.685.334,48, oltre interessi, a titolo di differenza rispetto all’indennizzo riconosciuto dalla Commissione (Euro 6.252.306,28).

2. L’impugnazione proposta dal V. è stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Roma, che con sentenza del 9 ottobre 2014 ha rideterminato la differenza dovuta in Euro 2.053.390,25, oltre interessi, da corrispondersi agli eredi del B.M. in proporzione delle rispettive quote ereditarie.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto corretta, in assenza di prova della proprietà, l’esclusione del diritto all’indennizzo per l’attività di trasporto e gli autoveicoli, osservando che il trasporto dei prodotti agricoli poteva aver luogo anche mediante veicoli non di proprietà o ricorrendo a servizi prestati da terzi; ha confermato inoltre la detrazione del valore delle c.d. dotazioni di fertilità, osservando che l’appellante non aveva specificamente censurato l’affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui i terreni condotti in locazione dovevano essere restituiti senza compenso per gli avvaloramenti. Quanto ai frutti pendenti, ha rilevato che l’appellante non aveva specificamente censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui, richiamando le difese del Ministero, aveva considerato eccessivi i valori stimati dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, ed aveva ritenuto equa, in assenza di dati certi in ordine all’inizio ed alla fine del ciclo colturale ed in considerazione del fatto che la produzione degli agrumeti e dei frutteti era solo all’inizio, l’applicazione di una percentuale pari all’1,5% del valore degli avvaloramenti eseguiti. Ha ritenuto parimenti generiche le censure riguardanti la mancata utilizzazione delle opere di bonifica, osservando che l’appellante si era limitato ad insistere sui valori stimati dal c.t.u., senza argomentare specificamente in ordine all’erroneità della decurtazione disposta dalla sentenza, che aveva confermato la stima relativa all’azienda di (OMISSIS), riducendo invece al 62,78% la percentuale applicata per quella di (OMISSIS), in quanto gli avvaloramenti avrebbero dovuto essere eseguiti entro trent’anni dal 9 febbraio 1964, mentre il contratto si era interrotto nel mese di gennaio 1975.

La Corte ha ritenuto invece fondate le censure riguardanti il mancato riconoscimento dell’avviamento commerciale relativo alle due aziende agricole, osservando che le attrezzature mobili e le scorte dei terreni erano di proprietà del conduttore, che aveva diritto di asportarle: ritenuta applicabile, in proposito, la disciplina dettata dalla L. n. 98 del 1994, ha liquidato il valore complessivo dei beni in Lire 2.083.787.595, attualizzandolo ad Euro 2.044.754,31 mediante l’applicazione del coefficiente legale di rivalutazione, pari a 1,90, e determinando l’indennizzo nella misura di Euro 368.055,77, pari al 18% del valore attualizzato.

La Corte ha infine confermato che gl’interessi erano dovuti dalla data della domanda giudiziale, escludendo la possibilità di ancorarne la decorrenza all’entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, in assenza di un atto specifico di costituzione in mora, o alla presentazione della domanda in via amministrativa, qualificabile come atto diretto esclusivamente ad attivare la procedura di liquidazione. Confermato che l’obbligazione aveva natura di debito di valuta, ha ritenuto corretta la reiezione della domanda di risarcimento per il maggior danno derivante dal ritardo nell’adempimento, in considerazione della genericità delle allegazioni dell’attore, limitatosi a prospettare l’impiego finanziario della somma dovuta.

3. Avverso la predetta sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il V. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in tre motivi, al quale il Ministero ha resistito a sua volta con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il Ministero denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1615,2555,2561 e 2562 c.c., osservando che, nel riconoscere agli attori l’indennizzo per la perdita dell’avviamento commerciale relativo alle aziende agricole perdute, la sentenza impugnata non ha considerato che l’avviamento non costituisce un bene immateriale a sè stante, ma una qualità propria dell’azienda, non suscettibile di vita propria e separata dal complesso dei beni cui afferisce, con la conseguenza che l’indennizzo spetta esclusivamente al proprietario dell’azienda, e non può essere riconosciuto anche all’affittuario. Erroneamente, ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale ha attribuito rilievo alla proprietà di una parte dei beni aziendali ed al diritto del titolare di asportarli, non risultando necessario, ai fini della configurabilità dell’avviamento, che i beni coordinati funzionalmente dall’imprenditore siano di sua proprietà, ma potendo trattarsi anche di beni di proprietà altrui, senza che ciò incida sulla titolarità dell’avviamento, che spetta al proprietario dell’azienda.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Nel contestare il diritto degli attori al riconoscimento dell’indennizzo per la perdita dell’avviamento commerciale, l’Amministrazione muove infatti dalla considerazione che il loro dante causa aveva preso in affitto un’azienda agricola, cioè un complesso di beni già organizzati per l’esercizio dell’impresa, ai quali aveva aggiunto ulteriori beni di sua proprietà: tale ricostruzione dei fatti si pone tuttavia in contrasto con l’accertamento posto a fondamento della sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, secondo cui le aziende agricole gestite dal B.M. erano condotte su terreni da lui presi in affitto, per la cui coltivazione egli si avvaleva di attrezzature mobili di sua proprietà (cfr. Cass., Sez. V, 11/11/2015, n. 23045; Cass., Sez. I, 25/11/1976, n. 4449; Cass., Sez. III, 27/11/1973, n. 3244).

Com’è noto, l’affitto di un fondo rustico si distingue da quello di un’azienda agricola per il fatto che oggetto della concessione in godimento è nel primo caso l’immobile nella sua individualità giuridica e nel secondo caso una più ampia e complessa organizzazione, della quale l’immobile costituisce soltanto una componente, legata ad altri beni da un rapporto di complementarità e interdipendenza, in vista del fine economico perseguito dall’imprenditore (cfr. Cass., Sez. III, 5/01/2005, n. 166; 28/03/2003, n. 4700; 9/03/1984, n. 1640): il mero affitto di un fondo rustico, nonostante la destinazione dello stesso ad un’attività produttiva, non comporta quindi la costituzione di un’azienda, che richiede invece la creazione di un’organizzazione di beni e rapporti giuridici, per effetto della quale soltanto sorge l’avviamento. Quest’ultimo costituisce a sua volta una qualità dell’azienda, consistente nella sua attitudine a funzionare e produrre utilità economiche, che ne segue necessariamente la titolarità, non essendo concepibile al di fuori dell’azienda e non potendo essere considerato distintamente da essa; poichè le sue vicende non sono legate a quelle dei singoli beni, ma a quelle dell’azienda nel suo complesso, la cessazione dell’affitto del fondo sul quale si esercita l’attività agricola non comporta necessariamente la perdita dell’avviamento, a meno che non ne consegua la disgregazione dell’azienda, nè l’acquisto dello stesso da parte del proprietario del fondo, mentre in caso di affitto dell’azienda la cessazione del contratto ne comporta il rientro nel patrimonio del titolare (cfr. Cass., Sez. IL 4/12/1963, n. 30080).

Nella specie, essendo stato accertato che il B.M. non aveva preso in affitto delle aziende agricole, ma dei fondi, da lui organizzati e gestiti con l’apporto di attrezzature di sua proprietà, e dovendosi quindi ritenere che egli stesso avesse provveduto alla costituzione delle aziende, non può considerarsi pertinente la tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui, trattandosi di aziende agricole condotte in affitto, il diritto all’indennizzo per la perdita dell’avviamento sarebbe spettato al titolare, anzichè all’affittuario; parimenti inappropriato deve considerarsi il richiamo ai precedenti giurisprudenziali invocati a sostegno del predetto assunto, che, in riferimento alla cessazione del contratto di affitto dell’azienda, escludono l’applicabilità delle disposizioni a tutela dell’avviamento dettate in materia di locazione d’immobili ad uso commerciale: la circostanza che parte dei beni aziendali non fosse di proprietà del B.M., il quale li aveva presi in affitto da terzi, non consentirebbe infatti in alcun modo di ritenere che l’indennizzo spettasse a questi ultimi, anzichè all’affittuario, risultando quest’ultimo titolare dell’azienda, in quanto da lui stesso costituita.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il V. deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e l’omesso esame un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere fondate le censure sollevate dall’Amministrazione con riguardo alla dotazione di fertilità dei terreni, ai frutti pendenti ed alle opere di bonifica, per mancanza di prova, la Corte di merito non ha considerato che la stima compiuta dal c.t.u. era fondata sul rapporto dell’auditor del 20 ottobre 1975, integrato da una situazione patrimoniale redatta il 31 marzo 1977 e non contestato dall’Amministrazione, dal quale si evincevano dati certi in ordine agli impianti colturali delle due aziende agricole, nonchè alla valorizzazione dei terreni e delle superfici coltivate. Tali dati, riportati anche nell’atto di appello, sono stati completamente ignorati sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello, le quali hanno recepito le osservazioni del Ministero, senza tener conto del lavoro preparatorio svolto dal c.t.u., il quale, non avendo potuto accedere ai luoghi di causa, si era avvalso degli accertamenti compiuti dall’UTE e del rapporto dell’auditor, nonchè della documentazione allegata.

2.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità.

Il mancato esame di un documento in tanto è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in quanto si sia tradotto nell’omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia, circostanza questa che si verifica quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, in modo da potersi ritenere che la ratio decidendi della sentenza impugnata risulti priva di fondamento (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16812; Cass., Sez. VI, 28/09/2016, n. 19150; Cass., Sez. V, 5/12/2014, n. 25756). La deduzione di tale vizio postula pertanto che la parte non si limiti ad evidenziare il punto controverso, ma indichi specificamente gli elementi non presi in considerazione dalla sentenza impugnata, riportando nel ricorso le parti salienti del documento trascurato e ponendole a confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, in modo da dimostrarne l’idoneità ad orientare in senso diverso la decisione: nella specie, invece, il controricorrente, nel contestare la ritenuta insufficienza degli elementi acquisiti in ordine alla dotazione di fertilità dei terreni, ai frutti pendenti ed all’utilizzazione delle opere di bonifica, si limita a citare un passo della relazione del c.t.u., nel quale si richiamano genericamente i dati risultanti dal rapporto dell’auditor, senza curarsi di dimostrarne la decisività, attraverso una specifica analisi. In tal modo, egli dimostra di voler sollecitare, attraverso la deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di me-rio, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili in sede di legittimità, ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., Sez. VI, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/ 08/2017, n. 19547).

3. Con il secondo motivo, il controricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 135 del 1985, art. 5 e degli artt. 1218 e 1224 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver confermato la misura degl’interessi e la decorrenza degli stessi dalla domanda, senza verificare se in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 135 cit. fosse configurabile un ritardo colpevole dell’Amministrazione, in relazione al tempo trascorso per la liquidazione dell’indennizzo in via amministrativa.

3.1. Il motivo è infondato.

In tema di indennizzo per i beni perduti all’estero, questa Corte ha ripetutamente affermato che gl’interessi legali dovuti sulla somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva, già comprensiva degl’interessi moratori spettanti ai danneggiati fino alla liquidazione amministrativa, in quanto inclusi nel coefficiente di rivalutazione previsto dalla L. n. 135 del 1985, art. 4 per le richieste presentate dopo il 1950, possono essere riconosciuti soltanto con decorrenza dalla costituzione in mora dell’Amministrazione, ai fini della quale è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, dev’essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale, non risultando invece sufficiente la domanda amministrativa di riconoscimento dell’indennizzo, alla quale può attribuirsi solo il valore di atto d’impulso del procedimento amministrativo di liquidazione (cfr. Cass., Sez. VI, 27/12/ 2017, n. 30925; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24176; 28/09/2015, n. 10167). A tale principio si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, dato atto della mancanza di uno specifico atto di costituzione in mora, ha ritenuto irrilevante il mero ritardo nella liquidazione dell’indennizzo, escludendo quindi la possibilità di far decorrere gl’interessi dalla data di entrata in vigore della L. n. 135 cit. o da quella di presentazione della domanda amministrativa.

4. Con il terzo motivo, il controricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, nonchè la violazione e la falsa applicazione della L. n. 98 del 1994, art. 1 e degli artt. 191 e 356 c.p.c., sostenendo che, nel riconoscere l’indennizzo per la perdita dell’avviamento commerciale soltanto in riferimento ai beni materiali di proprietà dell’imprenditore, la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alle censure da lui mosse alla sentenza di primo grado. La Corte di merito non ha infatti considerato che la L. n. 98 del 1994, nell’estendere l’indennizzabilità alle aziende agricole, ha previsto che anche per queste ultime dovesse farsi riferimento al valore sia dei beni materiali che di quelli immateriali, anche in mancanza di dati certi; tra questi beni rientra anche l’avviamento, consistente nell’idoneità dell’azienda a produrre utili e traducibile sul piano patrimoniale con il plusvalore del complesso aziendale rispetto alla somma dei valori dei singoli beni che lo compongono, la cui liquidazione, nella specie, avrebbe potuto aver luogo sulla base della durata residua dei contratti di affitto, destinati a scadere venti o trenta anni dopo la nazionalizzazione.

4.1. Il motivo è infondato.

Nella liquidazione dell’indennizzo per la perdita dell’avviamento, la sentenza impugnata si è puntualmente attenuta al disposto della L. n. 98 del 1994, ultimo periodo art. 1, comma 1, il quale prevede che, ove gl’interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, il predetto indennizzo può essere determinato, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura massima del 30% di quanto riconosciuto per i beni materiali dell’azienda. Tale riferimento ai beni materiali, escludendo la possibilità di tener conto dei rapporti giuridici costituiti per lo svolgimento dell’attività produttiva, impedisce infatti d’includere nella valutazione i beni acquisiti in godimento attraverso la stipulazione di contratti di locazione o di affitto, la cui disponibilità da parte dell’imprenditore, pur concorrendo all’organizzazione ed al funzionamento dell’azienda, non costituisce un elemento dell’attivo, avendo come contropartita la sopportazione degli oneri economici relativi al pagamento dei canoni. In tal senso depone il confronto della norma in esame con quella dettata dal primo periodo dell’art. 1, comma 1, il quale, nel fornire l’interpretazione autentica della L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 1 come modificato dalla L. n. 135 del 1985, art. 1 include tra i beni indennizzabili ai sensi di tale disposizione l’avviamento delle attività di cui erano titolari le ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, stabilendo che lo stesso dev’essere calcolato in via ordinaria sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci: nel bilancio dell’impresa il godimento di beni di terzi non costituisce infatti oggetto di alcuna annotazione tra le poste attive, dovendo essere iscritto nel conto economico, ai sensi dell’art. 2425 c.c., lett. B), n. 8, tra i costi della produzione, i quali concorrono al calcolo del risultato economico come elemento negativo; la valutazione di tale godimento quale elemento attivo, ai fini del calcolo dell’avviamento nell’ipotesi in cui la documentazione contabile non sia disponibile o risulti insufficiente, comporterebbe quindi un’ingiustificata disparità di trattamento a danno di coloro che siano in grado di fornire dati certi in ordine alla consistenza ed alla redditività dell’azienda; essa si porrebbe altresì in contrasto con il criterio equitativo previsto per la liquidazione dell’indennizzo, la cui commisurazione in percentuale rispetto al valore dei beni materiali si configura come un’extrema ratio, rispondente all’esigenza solidaristica di assicurare comunque un ristoro anche agl’imprenditori che, unitamente all’azienda, abbiano perduto la documentazione contabile dell’impresa.

5. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale va rigettato.

La soccombenza reciproca giustifica la dichiarazione d’integrale compensazione delle spese processuali.

L’esenzione del Ministero, in qualità di Amministrazione dello Stato, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, attraverso il meccanismo della prenotazione a debito, ne esclude la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. VI, 29/01/2016, n. 1778; 5/11/2014, n. 23514; Cass., Sez. III, 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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