Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26515 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26515 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 22775-2008 proposto da:
GUARDO CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA
DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato
BUSCEMI SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2569

AZIENDA

DI

RILIEVO

NAZIONAL,E

E

DI

ALTA

SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI – SAN LUIGI – CURRO’
ASCOLI – TOMASELLI

DI

CATANIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 27/11/2013

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALI’ MICHELE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 490/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato GIOVANNI MAGNANO SAN LIO per delega
ALI’ MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA,
rigetto del ricorso.

che ha concluso per il

di CATANIA, depositata il 24/05/2008 r.g.n. 1348/2005;

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Catania, il dott. Carmelo Guardo, già
direttore sanitario dell’Azienda di rilievo nazionale Garibaldi S.Luigi- S.Currò- Ascoli-Tomaselli di Catania, dall’Il luglio 1995 al
13 marzo 2002, chiedeva la condanna della predetta Azienda al
pagamento della somma di euro 254.791,15, corrispondente alla
differenza tra il trattamento retributivo percepito nel detto

rapporto sino al 7 agosto 2001 sulla base della commisurazione
del proprio compenso a quello previsto dalla contrattazione
collettiva succedutasi dopo la data di inizio del rapporto per l’area
della dirigenza medica, disponendo a suo awiso la normativa in
materia che il trattamento economico dei direttori sanitari non
poteva essere inferiore a quello dei dirigenti apicali del servizio
sanitario nazionale.
Rilevava pertanto che il trattamento economico percepito, non
avendo avuto l’evoluzione di quello contrattualmente stabilito per
i dirigenti medici apicali, era illegittimo ed andava almeno
parificato a quello spettante ai predetti dirigenti apicali, anche in
base all’art.36. Cost., sicché ad esso ricorrente erano dovute le
differenze economiche, di cui chiedeva la condanna a carico
dell’Azienda ospedaliera.
Si costituiva l’Azienda Ospedaliera chiedendo il rigetto delle
domande.
Il Tribunale, con sentenza del 6.6.2005, declinava la propria
giurisdizione pel periodo anteriore al luglio 1998 e nel resto
rigettava la domanda compensando interamente le spese di lite.
Avverso la menzionata sentenza proponeva appello il Guardo,
insistendo per raccoglimento integrale delle domande proposte.
Resisteva l’Azienda Ospedaliera.
Con sentenza depositata il 24 maggio 2008, la Corte d’appello di
Catania riteneva sussistere la giurisdizione del giudice ordinario
per l’intero periodo dedotto in ricorso per la natura autonoma del

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periodo e quanto avrebbe dovuto percepire dall’inizio del

rapporto lavorativo fatto valere, ma rigettava per il resto il
gravame.
Per la cassazione propone ricorso il Guardo, affidato ad unico
articolato motivo.
Resiste l’Azienda Ospedaliera con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del

sostituito dal d.p.c.m. n.319\01; violazione dell’art. 3 bis del d.lgs
n. 502\92 e successive modificazioni e integrazioni; violazione
dell’art. 36 Cost. Violazione del principio del necessario rapporto
automatico tra il trattamento economico del direttore sanitario e
quello delle posizioni apicali della dirigenza medica del s.s.n.
quale previsto dalla contrattazione collettiva; falsa applicazione
delle premesse di cui al d.p.c.m. n. 310\01.
Il motivo è infondato.
L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502\92, stabiliva che il contenuto
del contratto di lavoro del Direttore Sanitario, ivi compresi i criteri
per la determinazione degli emolumenti, era demandato ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
All’art. 3 del d.lgs. n. 502\92 veniva poi aggiunto, dall’art. 3 del
d.lgs. n.229\99, l’art. 3 bis che, al comma 8, prescriveva che “il
trattamento economico … del Direttore Sanitario … è definito, in
sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 luglio 1995 n. 502,

anche con riferimento ai

trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le
posizioni della dirigenza medica …”.
Veniva quindi emanato il d.p.c.m. n.502\95, che all’art. 2
(contratto dei direttori amministrativo e sanitario) stabiliva:
1. Il direttore generale, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,
stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unità
sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera il contratto di lavoro

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quinto comma dell’art. 2 del d.p.c.m. n.502\95 anche nel testo

(autonomo, cfr. il comma 8: “Per quanto non previsto dall’art. 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dal presente decreto, si applicano gli articoli
2222 e seguenti del codice civile ) sulla base di uno schema tipo
approvato dalla Regione in conformità ai contenuti di cui al
presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma
5.

costituito con contratto a termine della durata massima di cinque
anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello
stesso.
5. Ai direttori amministrativo e sanitario è attribuito il trattamento
economico annuo omnicomprensivo fissato dalla regione in
misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al
direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato
di un’ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base
dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi
fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante
appositi indicatori. Il trattamento economico, complessivo non
può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo,
dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e
dell’indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio
sanitario nazionale.
Seguiva il d.p.c.m. n. 309/01 che, modificando il decreto n.
502\95, all’art. 2, stabiliva che, fermo restando il limite massimo
della retribuzione del Direttore Sanitario nel limite dell’80°/0 di
quella fissata per il D.G., quello minimo non poteva essere
comunque inferiore a quello previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica.
Più precisamente (l’art. 3 bis del d.lgs. n.229\99 prevedeva solo
che il trattamento economico del Direttore Sanitario era definito
trattamenti previsti dalla

…anche con riferimento ai

contrattazione collettiva nazionale per le posizioni della dirigenza

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2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è

medica) stabiliva che il comma 5 dell’art. 2 D.P.C.M. n.502\95,
nel primo alinea è sostituito dai seguenti: “Al direttore sanitario e
al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico
definito in misura non inferiore a quello previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni
apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La Regione

direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento
economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in
strutture organizzative complesse, in un’ottica di equilibrio
aziendale… I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi
e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono
essere fissati in misura superiore all’80 per cento del trattamento
base attribuito al direttore generale”.
Alla luce della riferita disciplina, ritiene il Collegio condivisibile la
tesi della decisione impugnata, secondo cui il limite minimo di cui
sopra valeva solo al momento della stipula del contratto di lavoro
col direttore sanitario, non dovendo seguire le dinamiche
contrattuali dei dirigenti medici apicali.
In effetti nessuna delle norme invocate stabilisce una
corrispondenza dinamica, e dunque una continua evoluzione, del
trattamento economico del direttore sanitario pari a quello dei
dirigenti medici del s.s.n. L’art. 2, comma 5, del d.p.c.m.
n.502\95, applicabile ratione temporis, stabilisce anzi che “Il
trattamento economico, complessivo non può risultare inferiore
alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell’indennità integrativa
speciale, della tredicesima mensilità e dell’indennità di direzione
dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale”. Né è
invocabile l’art. 36 Cost. stante la natura autonoma del rapporto
che lega il direttore sanitario all’azienda ospedaliera (cfr. da
ultimo Cass. n. 19714 del 13/11/2012; Cass. n. 16134 del
20/07/2007), peraltro regolato da disposizioni regionali (cfr. art.

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definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del

2, comma 5, d.p.c.m. n.502\95, così come modificato dal
d.p.c.m. n. 319\01).
Questa Corte ha peraltro affermato che in materia di lavoro
autonomo, qualora il compenso sia stato pattuito tra le parti
anche in riferimento a criteri fissati in un d.m. (nel caso in esame
un d.p.c.m., ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502\92), non è
neppure possibile invocare, in sede giudiziaria, l’applicabilità dei

decoro della professione, tariffe, usi), i quali possono assumere
rilievo solo in difetto di espressa pattuizione (Cass. n. 16134\07).
Giova infine rimarcare che solo col d.p.c.m. n. 319\01 fu
stabilito chiaramente che “Al direttore sanitario e al direttore
amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in
misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della
dirigenza medica ed amministrativa”, sempre senza alcuna
disposizione circa la pretesa equivalenza nel tempo del compenso
del direttore sanitario al trattamento stipendiale della dirigenza
medica. Occorre in ogni caso evidenziare che il primo contratto di
lavoro (autonomo) stipulato tra il Guardo e l’azienda ospedaliera
è del 30.4.96, l’ultimo del 29.4.97, sicché il D.P.C.M. n. 319\01
risulta nella specie inapplicabile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.50,00 per esborsi, E.3.500,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

diversi criteri indicati dall’art. 2233 c.c. (importanza dell’opera,

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