Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26515 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24465-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.C., B.A., P.R., L.

R.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 29087/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento ricorso per

revocazione e dell’Agenzia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 90/7/02 in data 11-7-02 depositata il 18-7-2002, confermativa della sentenza della CTP di Roma che aveva accolto i ricorsi, riuniti in primo grado, di B.A., L.R., P. R. e B.K. avverso gli avvisi di accertamento di maggior reddito a fini IRPEF ed ILOR dell’anno 1992 in dipendenza di accertamento similare nei confronti della società CEIT s.r.l. di cui i contribuenti erano soci.

La Corte, con ordinanza n. 29087/08, in data 5-11-2008, depositata l’11-12-2008, dichiarava inammissibile il ricorso sul rilievo che lo stesso era stato notificato in data 21-3-2005, laddove il termine annuale di cui all’art. 325 c.p.c., con la proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, scadeva il 18-3-2005.

Proponeva ricorso per revocazione la Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., sostenendo che la ordinanza di cui sopra era fondata su un errore di fatto essenziale e riconoscibile in quanto nel fascicolo d’ufficio vi erano 1) attestazione dell’Ufficio notifiche della Corte di Appello di Roma che il 18-3-3005 l’ufficio non accettava gli atti da notificare causa sciopero del pubblico impiego per cui le notifiche al domiciliatario dei resistenti fu effettuata il 21-3-2005; 2) l’originale del ricorso notificato tempestivamente in data 18-3-2005 personalmente a L.R. a mani della figlia. Chiedeva quindi la revoca della ordinanza in questione. Con separata istanza la Agenzia chiedeva procedersi a ricostruzione del fascicolo di parte.

Questa Corte con ordinanza interlocutoria in data 4 maggio 2009, depositata in data 8-6-2010, ritenuto superfluo procedere alla ricostruzione del fascicolo in quanto nel fascicolo di Ufficio vi era copia del ricorso notificato a L.R. in data 18-3-2003″, riteneva ammissibile la istanza con rinvio alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo profilo di revocazione non può essere accolto in quanto la attestazione che il 18-3-2005, ultimo giorno utile per la notifica, la sede dell’Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Roma era chiusa per sciopero del pubblico impiego, se è valida giustificazione per detta giornata non lo è per la successiva, 19, che cadeva in giorno di sabato, essendo anteriore alla entrata in vigore della legge che parifica il sabato ad un giorno festivo in relazione alla consegna di atti (L. 23 febbraio 2006, n. 51) coincidente con l’1-3-2006.

In ogni caso, comunque, doveva essere chiesta la rimessione in termini, ex art. 184 bis c.p.c..

E’ invece fondata in relazione al secondo profilo, in quanto l’atto risulta notificato a L.R. a mani della madre, in data 18-3-2005. Poichè l’atto relativo si rinviene nel fascicolo di ufficio, nella disponibilità della Corte, è evidente la esistenza di un errore di percezione del giudice, immediatamente riconoscibile ed essenziale, nel senso che, ove la percezione fosse stata corretta, la causa avrebbe avuto diversa conclusione. Infatti, in presenza di ipotesi di litisconsorzio in grado di appello, la notifica del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado anche ad uno solo dei litisconsorti giustifica, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica agli altri.

Deve quindi essere disposta la revocazione della ordinanza di cui in premessa, e, con separato provvedimento, la concessione del termine di cui sopra ai ricorrenti. Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte pronuncia la revocazione della ordinanza n. 29087/08 RG, in data 5 novembre 2008, depositata in data 11 dicembre 2008; decide sulla prosecuzione della causa come da separata ordinanza; spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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