Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26514 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34487-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 255/2018 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata

il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

IL COLLEGIO:

 

Fatto

PREMESSO

che:

– il Tribunale di Isernia, con sentenza in data 23.5.2018 n. 255, ha condannato il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno liquidato in Euro 2.944,00 – subito dal detenuto B.G. il quale, nel periodo 7.4.2010 – 10.4.2011, era stato ristretto nei reparti “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” ed “(OMISSIS)” della Casa circondariale di (OMISSIS), in condizioni non conformi a quelle rispondenti al senso di umanità prescritte dall’art. 27 Cost., comma 3, e specificate dalla L. n. 354 del 1975, art. 6 e dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 7;

– il detenuto nel periodo in questione era stato, infatti, collocato nei reparti “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, con altri cinque detenuti, in celle predisposte per un massimo di 4 persone, mentre nel periodo dal 7 al 17 aprile 2010 era stato trasferito nel reparto “(OMISSIS)” con altri tre detenuti, con spazio consentito alla mobilità di ciascun occupante ridotto a meno del minimo consentito, stabilito in mq. 3 per ciascuna persona;

– il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello non notificata, deducendo un unico motivo;

l’intimato cui il ricorso è stato notificato telematicamente in data 22.11.2018 presso l’indirizzo PEC dei procuratori, non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

che, con l’unico motivo di ricorso (violazione del D.L. n. 92 del 2014, art. 2, comma 1 conv. in L. n. 147 del 2014, nonchè della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’Amministrazione statale deduce che il ricorrente sia incorso in decadenza dall’azione in quanto la detenzione in carcere risulta limitata al solo periodo 7.4.2010 fino al 10.4.2011, essendo stato trascorso il periodo successivo fino ad espiazione pena il 20.10.2015, agli “arresti domiciliari”: poichè la norma transitoria di cui al D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 2 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, stabiliva il termine di decadenza di mesi sei, decorrenti dalla data 28 giugno 2014 di entrata in vigore del provvedimento, per la proposizione della domanda risarcitoria di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, comma 3, da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, avessero “cessato di espiare la pena detentiva” o non si trovassero più “in stato di custodia cautelare in carcere”, secondo il Ministero, essendo venuta meno la detenzione in carcere, alla data del 28 giugno 2014, la domanda presentata dal B. con ricorso depositato in data 19.4.2016 doveva ritenersi tardiva, essendo decorso il termine di decadenza di sei mesi;

che la questione in diritto sottoposta a questa Corte (indipendentemente dall’errore in cui sembra incorrere il Ministero ricorrente tra la misura cautelare degli arresti domiciliari e la pena della detenzione domiciliare, irrogata al condannato definitivo) verte sulla interpretazione della espressione lessicale contenuta nella disposizione transitoria, alla stregua anche della – parzialmente – diversa formulazione lessicale delle disposizioni dell’art. 35 ter Ordinamento penitenziario, introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 conv. in L. n. 117 del 2014, che regolano il sistema a regime della proposizione della domanda di attribuzione dell’indennizzo, e che fissano il termine di decadenza al momento della “cessazione della espiazione della pena detentiva”, dovendo registrarsi a tal proposito la emersione, nella giurisprudenza di legittimità penale, di un orientamento – recentemente condiviso anche da alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità civile – secondo cui, ai fini della individuazione del termine di decadenza per la proposizione dell’azione da parte del condannato definitivo, occorre distinguere tra “pena detentiva”, nella quale verrebbero a ricadere anche tutte le altre forme alternative alla detenzione “in carcere”, ed invece effettiva “restrizione in carcere”, venendo ad essere ricondotto il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, non alla cessazione della “restrizione in carcere”, ma alla espiazione definitiva della “pena detentiva” anche in forme alternative (come nel caso di specie in cui è stata applicata la modalità di esecuzione della “detenzione domiciliare”)

che la rilevanza della materia (attenendo al ristoro del pregiudizio arrecato in conseguenza della violazione di diritti fondamentali), e la ripercussione patrimoniale che può avere la differente soluzione interpretativa della norma transitoria, spiegando indirettamente effetti anche sulla interpretazione della norma a regime, induce il Collegio a rinviare la causa a nuovo ruolo per essere trattata in discussione alla pubblica udienza.

PQM

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, per trattazione alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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