Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26514 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23165/2014 proposto da:

Agamennon Srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Donizetti 7,

presso lo studio dell’avvocato Frisina Pasquale che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliato in Roma Viale

Giulio Cesare 14 A-4 presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giampaoli

Bruno, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il giudice delegato al fallimento di “(OMISSIS) SpA” non ammetteva al passivo della procedura, il credito richiesto dalla società Agamennon srl per Euro 14.892,00 in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., ed inoltre, in via chirografaria, per il complessivo importo di Euro 1.435.549,42, pari alla differenza tra il credito vantato da (OMISSIS) spa (poi fallita) nei confronti della Agamennon srl e il credito di quest’ultima nei confronti della fallita, per danni asseritamente subiti in conseguenza di vari inadempimenti contrattuali della medesima (OMISSIS) spa.

La decisione di non ammissione era fondata sulla ritenuta inesistenza del diritto di credito, nonchè per l’errata quantificazione dell’ammontare del credito e per l’errata compensazione effettuata. Con ricorso, L. Fall., ex art. 98, la società Agamennon srl proponeva opposizione, che veniva rigettata dal Tribunale di Brescia, sulla base dell’assunto che le pretese fatte valere dalla società opponente si fondavano su documenti che “a prescindere da ogni altra considerazione, sono privi di data certa e, dunque, inopponibili alla curatela fallimentare”. Inoltre, sempre secondo il Tribunale, per provare i fatti sottostanti ai documenti inopponibili al fallimento non erano state avanzate altre istanze istruttorie; mentre, in riferimento alla parte di credito per Euro 14.892,00 di cui si chiedeva l’ammissione in via privilegiata, in quanto crediti di lavoro, lo stesso risultava anch’esso da documenti inopponibili al fallimento e nei quali non era stata prevista alcuna surrogazione convenzionale.

Ricorre per cassazione avverso questo decreto la Agamennon srl, affidandosi a quattro motivi di impugnazione, illustrati da memoria, mentre, l’intimato fallimento di “(OMISSIS) spa” ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2704 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Brescia erroneamente ritenuto i contratti di appalto versati in atti, privi di data certa e, quindi, inopponibili alla curatela fallimentare.

Con il secondo motivo, la medesima società ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il Tribunale tenuto conto sia delle fatture emesse dalla fallita, recanti data anteriore alla dichiarazione di fallimento e riferite ai contratti d’appalto, dalle quali scaturisce la pretesa creditoria, che della nota della (OMISSIS) spa del 12.10.11, avente ad oggetto il nuovo cronoprogramma dei lavori, che ancora, delle missive di contestazione dei lavori (corredate di ricevuta di spedizione e avvisi di ricevimento) inviate dalla Agamennon srl alla fallita.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per inesistenza della motivazione in punto di rigetto della domanda d’insinuazione al passivo, in via privilegiata, per l’importo di Euro 14.892,00 corrisposto dalla Agamennon srl in adempimento dell’obbligo legale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 (cd. legge Biagi).

Con il quarto motivo, la società ricorrente, denuncia il vizio di violazione di norme di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, nonchè degli artt. 1299 e 1203 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il Tribunale, in riferimento al credito per Euro 14.892,00, di cui la ricorrente aveva chiesto l’ammissione in via privilegiata, aveva rigettato la richiesta sul presupposto dell’assenza di una surrogazione convenzionale.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione della controricorrente, di tardività della notifica del ricorso in opposizione da parte della Agamennon srl, davanti al Tribunale di Brescia, sia perchè non risulta che tale eccezione sia mai stata proposta dal fallimento della (OMISSIS) spa davanti al medesimo Tribunale (infatti, i giudici di primo grado non danno atto dell’eccezione, nè, inoltre, il fallimento odierno controricorrente, “riporta” in ricorso tale eccezione, indicando quando e come avesse fatto valere detta eccezione, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), sia perchè infondata nel merito, in quanto, il ricorso in opposizione risulta notificato l’ultimo giorno utile.

Sempre in via preliminare, va esaminato il terzo motivo di ricorso della Agamennon srl per priorità logico-giuridica, in quanto viene dedotto un vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, che nella specie è insussistente, in quanto, la motivazione sul punto censurato si “colloca” al di sopra del minimo costituzionale (Cass. sez. un. 8053/14), in quanto non risulta nè apparente, nè “perplessa” nè apodittica, ma, anzi, perfettamente congruente, avendo valutato i documenti prodotti, mentre, le istanze istruttorie asseritamente disattese non erano pertinenti all’oggetto della decisione.

Il primo e secondo motivo di censura, che possono essere esaminati congiuntamente, perchè connessi, sono infondati.

In primis, si ravvisa la novità della questione posta, in quanto la ricorrente non “indica”, come era suo onere, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i passaggi del suo primo scritto difensivo, in cui avrebbe trattato i fatti di cui il giudice a quo avrebbe omesso l’esame ma si limita alla generica indicazione, “sin dall’atto introduttivo” (v. p. 28 del ricorso – punto IV.2), mentre, solo alla p. 7 della memoria, ma tardivamente, indica la specifica sede nella quale la questione oggetto di censura era stata posta.

Nel merito, l’art. 2704 c.c., è stato correttamente applicato dal Tribunale di Brescia, in relazione ai dati di fatto esposti, in quanto, le circostanze oggettive esterne idonee a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione dei documenti (rispetto alla dichiarazione di fallimento), sulle quali la ricorrente fonda le proprie ragioni creditorie, non risultano dimostrate, sia in riferimento alle fatture emesse dalla fallita, quand’anche con le specifiche ivi contenute, che in riferimento alla restante documentazione.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte “In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall’art. 2704 c.c., al riguardo è irrilevante la data certa con riferimento alla documentazione (nella specie, inerente il relativo procedimento per decreto ingiuntivo e “time sheet”) prodotta al fine di provare non il titolo bensì lo svolgimento delle obbligazioni da esso derivanti” (Cass. nn. 2987/18, 4509/18).

Nel caso di specie, i fatti dedotti dalla ricorrente non risultano ugualmente idonei a provare il contratto di appalto e lo svolgimento delle obbligazioni da esso derivanti.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto, la società ricorrente non ha “riportato” in ricorso il contenuto degli accordi e non ha provato che sussistessero gli estremi della surrogazione legale, con riferimento al pagamento delle retribuzioni ed al fatto che quei lavoratori avessero effettivamente lavorato nell’ambito dell’appalto di cui la (OMISSIS) spa era subappaltatrice della ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare al fallimento (OMISSIS) spa le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 9.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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