Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26514 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4411-2008 proposto da:

COMUNE DI GASSINO TORINESE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SEVERANO 35, presso lo

studio dell’avvocato CIANFONI GIORGIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DURAZZO NICOLA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

D.B.M.;

– intimata –

sul ricorso 8374-2008 proposto da:

D.B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

COMUNE DI GASSINO TORINESE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2007 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 25/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato LUCISANO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Gassino Torinese, preso atto che D.B.M. aveva ottenuto la rendita catastale definitiva per un immobile di sua proprietà tramite conciliazione giudiziale con la Agenzia del Territorio nel 2003, superiore a quella precedente di natura presuntiva, notificava al contribuente avvisi di liquidazione di ICI, oltre a sanzioni, relativi agli anni 2000 e 2001.

Il contribuente impugnava gli avvisi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che, riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza n. 84/19/05.

Proponeva appello il G., e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ritenuta la irretroattività della rendita catastale definitiva attribuita dopo il 1 gennaio 2000, accoglieva il gravame ed annullava gli avvisi con sentenza n. 36/32/07 in data 14-6-06, depositata il 25-10-07.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune, con tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Il comune deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo il Comune deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e della L. n. 342 del 2000, art. 74.

Sostiene che l’art. 74 cit., prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’Ufficio del territorio competente, è inapplicabile alla fattispecie perchè la rendita definitiva non fu notificata al contribuente, derivando da conciliazione giudiziale con la Agenzia del territorio.

Con il secondo deduce violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1.

Espone che la CTR nella impugnata sentenza ha ritenuto che la rendita definitiva attribuita al contribuente non avesse natura retroattiva, essendo stata attribuita dopo il 1 gennaio 2000, così interpretando il citato art. 74, comma 1, laddove questo deve intendersi nel senso che la notificazione della rendita è presupposto indispensabile per l’ente impostore in ordine al potere di accertamento sulla base dei nuovi dati, che tuttavia può estendersi anche al passato, operando i necessari conguagli con la rendita presunta.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la CTR aveva annullato, sulla base del principio di cui al punto che precede, gli avvisi di accertamento per intero, laddove in questi era anche contenuta la contestazione in ordine al mancato parziale versamento della imposta determinata non sulla base della rendita definitiva bensì sulla base di quella presunta dichiarata dal contribuente, non toccata in ogni caso dalla disposizione di cui all’art. 74, senza alcuna motivazione in proposito.

Il contribuente in controricorso sostiene la carenza di interesse del Comune sul punto in quanto in ogni caso il tributo non versato non potrebbe più essere iscritto a ruolo, per decorrenza del termine decadenziale di legge, fissato al 31-12-2006.

Per il caso di accoglimento del motivo dichiara di proporre ricorso incidentale condizionato in relazione a tutte le censure svolte in appello e non esaminate dalla CTR in quanto ritenute assorbite.

Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.

E’ infatti evidente che una rendita definita per conciliazione giudiziale tra il contribuente e la Agenzia è del tutto equivalente ad una rendita notificata, essendo acquisita direttamente dal contribuente la legale conoscenza del dato concordato.

Il secondo invece è fondato.

E1 infatti ormai acquisita e consolidata la giurisprudenza di questa Corte sul punto, essendo intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2011 la quale ha affermato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”.

In sostanza, la efficacia della rendita catastale notificata dopo il 1 gennaio 2000, una volta acquisita, esplica i suoi effetti anche per il passato, in tema di conguaglio con la rendita precedente ove questa abbia natura provvisoria quale quella presunta, o dichiarata dal contribuente, conguaglio che, secondo i casi può essere sia a favore del comune che del contribuente.

Il terzo motivo è assorbito.

Infatti la statuizione relativa alla validità dell’accertamento con riferimento alla rendita definitiva, comportando la cassazione della decisione della CTR relativamente all’annullamento dell’avviso, ripristina la validità dell’atto impositivo nella sua interezza, anche in ordine alla ingiunzione di pagamento di quanto non versato dal contribuente sulla base della rendita dallo stesso dichiarata.

Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per una pluralità di ragioni, tra cui prima la mancata enunciazione specifica dei motivi stessi, indicati “per relationem” ai motivi di appello, e seconda la mancanza dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ” ratione temporis”.

Conseguenza della dichiarata inammissibilità è la esclusione della possibilità di fare valere tali motivi di doglianza (ovvero tutti quelli portati in atto di appello) in una eventuale fase di rinvio.

Ne consegue che, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, laddove quelle delle fasi di merito,in relazione ai diversi esiti processuali dei medesimi, possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinge il primo, assorbito il terzo; dichiara inammissibile l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna il contribuente alla spese della fase di legittimità, che liquida in Euro 600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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