Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26512 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. II, 19/10/2018, (ud. 06/04/2018, dep. 19/10/2018), n.26512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29640/2015 proposto da.

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AIBERICO II

5, presso lo studio dell’avvocato ETTORE TRAVARELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona d 1 Commissario pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI PIOVE 21, presso gli Uffici

dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dagli avvocati

ANTONIO CIAVARLLA e DOMENICO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19733/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

Che:

C.S. appellava la pronuncia del Giudice di pace che aveva accolto il proprio ricorso avverso una cartella di pagamento annullando l’atto impugnato, ma aveva compensato le spese del giudizio, svoltosi nella contumacia del convenuto Comune di Roma, deducendo la erroneità della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello. Avverso la pronuncia C. ricorreva per cassazione; con sentenza n. 21871/2014 questa Corte accoglieva il ricorso, cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa al Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma, quale giudice di rinvio, ha rilevato d’ufficio la non integrità del contraddittorio, a causa del mancato perfezionamento della notificazione del ricorso all’agente incaricato della riscossione, e, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, ha rinviato la causa al Giudice di pace di Roma.

Contro la sentenza del Tribunale n. 19733/2015 ricorre per cassazione C..

Resiste con controricorso Roma Capitale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

L’unico, articolato, motivo del ricorso lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 161, 353, 354, 383, 385, 392, 394 c.p.c., artt. 118 e 143 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., erronea dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, in sintesi contestando la correttezza del rilievo del difetto del contraddittorio da parte del giudice di rinvio.

Il motivo è fondato. Se l’integrità del contraddittorio è questione che non può ritenersi implicitamente risolta ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo, è però questione da ritenersi preclusa nel giudizio di rinvio (cfr. Cass., sez. un., n. 4248/2016). Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, infatti, “non può essere eccepita o rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio, a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.), quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione” (così, da ultimo, Cass. 21096/2017).

Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA