Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26511 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26511 Anno 2013
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

PU

SENTENZA

sul ricorso 30987-2007 proposto da:
BANCAPULIA S.P.A. (p.i. 00148520711), in persona
del

legale

elettivamente

rappresentante
domiciliata

in

pro
ROMA,

tempore,
VIA

DI

PIETRALATA 320-D-4, presso l’avvocato MAZZA
GIGLIOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE
2013

ROSSI GUIDO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente

1614

contro

TROMBETTA

LEONARDO

(c.f.

TRMLRD48A15E549P),

Data pubblicazione: 27/11/2013

elettivamente

domiciliato

in

ROMA,

VIA

DI

PIETRALATA 320, presso l’avvocato RICCI REGINA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DE ANGELIS
RAFFAELE, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

CARBONE MICHELE, CIOCIOLA AGOSTINO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 675/2007 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 12/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato M.I. STOPPANI,
con delega, che ha chiesto raccoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

contro

2

Svolgimento del processo
Il Consorzio

Edili Artigiani di Lucera ed i soci

fideiussori Di Nunzio Luciano, Ventrella Vincenzo, De Luca
Antonio, Carbone Michele, Trombetta Leonardo e Ciociola

Agostino proponevano opposizione al decreto ingiuntivo di
condanna del Consorzio, quale debitore principale e dei
soci come fideiussori, al pagamento in solido dell’importo
di lire 220.251.515, dovuto come saldo debitore dello
scoperto del conto corrente n. 10/57632/04, oltre interessi
al tasso del 18,25% a far data dal 1/1/95, e spese, a
favore della Banca di Capitanata, emesso dal Presidente del
Tribunale di Lucera il 10/4/95.
Il Tribunale,

con sentenza depositata il 26/11/03,

rigettava l’opposizione,

e compensava le spese del

giudizio.
Appellavano i soli fideiussori Carbone,

Ciociola e

Trombetta; si opponeva la BancApulia, e proponeva appello
incidentale riproponendo l’eccezione di nullità dell’atto
di citazione per mancanza dell’avvertimento ex art.163 n.7
c.p.c.
La Corte d’appello di Bari,con sentenza depositata il
12/6/2007, in accoglimento dell’appello principale,
respinto l’incidentale, ha accolto l’opposizione, revocato
il decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti, e

Li
3

condannata la Banca alle spese del doppio grado di
giudizio.
Nello specifico, la Corte del merito:
ha respinto l’appello incidentale, atteso che il giudizio
era iniziato in data anteriore al 30/4/95, con la notifica

del decreto ingiuntivo, e rilevando che, in ogni caso, la
nullità sarebbe stata sanata dalla costituzione della Banca
che non aveva chiesto la rinnovazione della citazione;
ha accolto il primo motivo dell’appello principale,
rilevando che la copia del contratto di conto corrente
n.106320.08 stipulato il 24/4/86, l’estratto di saldaconto
finale al 17/3/95, e gli atti di fideiussione potevano
essere sufficienti ai fini del decreto ingiuntivo, ma non
nel giudizio di opposizione, e peraltro lo stesso primo
Giudice era passato ad esaminare gli estratti conto
prodotti all’udienza del 19/11/96, senza dar conto che gli
opponenti avevano eccepito: 1) di non avere mai ricevuto
gli estratti conto, e che, comunque, il primo estratto
conto risaliva al periodo 28/6-5/8/85, mentre l’unico
contratto prodotto col ricorso per decreto ingiuntivo
risultava stipulato il 24/4/86; 2) che in sede di ricorso
per decreto ingiuntivo, era stato indicato il contratto di i
conto corrente n.10/57832/04, mentre era stato depositato

(/)

in copia il contratto di c/c n. 10/632008; 3) che gli
estratti conto recavano, quale prima scritturazione al
28/6/1985, un addebito di 1. 221.188.640 senza causale, se
4

non la dicitura “ripresa saldo”; 4) che le annotazioni
riportate negli estratti conto indicavano, per la gran
parte, che si trattava di giroconti, cioè di annotazioni
. meramente contabili, senza alcuna prova né delle ragioni
dei giroconti e degli storni delle scritture né del

consenso o consapevolezza del Consorzio in ordine a detti
giroconti;
ha accolto il secondo motivo, rilevando che l’unico
contratto prodotto era quello del conto corrente di
corrispondenza n.10/632008 e non di apertura di credito;
ha accolto il terzo motivo, ritenendo la non riferibilità
al conto indicato col n. 10/6320/08 degli estratti conto
facenti riferimento al diverso conto 10/5783/04, ritenendo
che la banca non aveva provato l’assunto che si era
trattato di mera rinumerazione, né aveva giustificato
l’addebito iniziale, e che il C.T.U. aveva rilevato come
non fosse stato possibile accertare né l’epoca né la sorte
capitale originaria del conto corrente;
ha accolto le censure relative all’interesse convenzionale
ed all’anatocismo trimestrale degli interessi e delle
competenze, ritenendo nulla la clausola di rinvio al tasso
usuale su piazza e dell’anatocismo, rilevando che la Banca
non poteva invocare la mancata contestazione degli estratti
conto periodici, al di là della prova del regolare invio
degli stessi al debitore principale;

5

ha

respinto la richiesta della Banca di rinnovare o

integrare la C.T.U., perdurando la carenza probatoria di
detta parte.
Avverso detta pronuncia ricorre BancApulia s.p.a., con
ricorso affidato a sette motivi (due motivi sono indicati

con il medesimo numero quattro).
Si difende con controricorso il solo Trombetta.
Gli intimati Ciociola e Carbone non hanno svolto difese.
La Banca ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente ripropone l’eccezione
di nullità della citazione in opposizione per mancanza
dell’avvertimento ex art.163 n.7 c.p.c.
1.2.- Col secondo mezzo, la Banca si duole della violazione
dell’art.3 della 1. 154/92, e in particolare del principio
di irretroattività, e del vizio di motivazione, per avere
la Corte d’appello ritenuto non provato il rapporto e
contraddittoriamente considerata “eloquente” la C.T.U., che
ha riconosciuto che i due conti contenevano partite
consecutive e logicamente connesse.
1.3.- Col terzo mezzo, la parte denuncia vizio di “omessa,
insufficiente,

contraddittoria motivazione

sul

fatto

relativo al conseguimento della prova dell’esistenza
dell’

ammontare

del

debito”,

a

fronte

e

dell’ampia

I
61

documentazione prodotta, per la mancata valutazione degli

6

estratti conto, non contestati, e del rilievo del C.T.U.
sulla consecutività e logica connessione delle partite.
1.4.- Col quarto motivo, BancApulia si duole della
violazione degli artt.1832 e 1857 c.c.; deduce che
()9.

presunzione di veridicità degli estratti conto non è

scalfita da una generica contestazione, gravando sugli
opponenti l’onere della specifica contestazione, e che,
anche a ritenere carente la prova dell’invio in corso di
rapporto, a seguito della produzione in giudizio, la
controparte non può limitarsi ad un generico diniego della
posizione debitoria.
1.5.- Col quinto motivo, la Banca denuncia vizio di omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine
all’interpretazione della domanda e dell’esistenza del
contratto di apertura di credito, atteso che il contratto è
agli atti, e la domanda attiene al saldo passivo di c/c e
non all’apertura di credito.
1.6.- Col sesto mezzo, la parte denuncia il vizio di
violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e dell’art. 3
1.154/92, nonché vizio di motivazione, in relazione alla
clausola sugli interessi dovuti dal correntista,
determinati con rinvio alle condizioni praticate usualmente
dalle aziende di credito su piazza, ed alla clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi.
1.7.- Col settimo mezzo, la parte denuncia vizio di omessa,
insufficiente motivazione in relazione al rigetto della
7

richiesta di rinnovo o integrazione di CTU, nonché vizio di
violazione degli artt.183 e 184 c.p.c. nel testo
applicabile, per non avere la Corte d’appello valutato
tutta la documentazione, prodotta anche in corso di causa.
2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

La Banca infatti non ha indicato quale sia stato il
pregiudizio sofferto, a ragione della denunciata nullità;
ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza, come
affermato, tra le altre, nella pronuncia 4340/2010( e conf.
1201/2012), in materia di impugnazioni civili, dai principi
di economia processuale, di ragionevole durata del processo
e di interesse ad agire si desume quello per cui la
denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino
la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi
dell’art. 360, n. 4, c. p. c., non tutela l’astratta
regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce
soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di
difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il
vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza
impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo
giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una
pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella
cassata.

.■’r’

2.2.- Anche il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorso di cui si tratta è soggetto alla normativa di
cui all’art.366 bis c.p.c., introdotto con decorrenza dal 2
8

marzo 2006, dal d.lgs.40/2006, art.6, ora abrogato con
decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla 1. 69/2009, art.47, ed
applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze
pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (art.58,
50 comma, 1.69/2009),e, quindi, anche nella specie, atteso

che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 giugno
2007.
Ciò posto, si deve rilevare, in relazione alla censura
avanzata ex art.360 n.5 c.p.c., la totale carenza del
momento di sintesi.
Come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa Corte
regolatrice – alla stregua della

stessa letterale

formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – e’ infatti
fermissima nel ritenere che a seguito della novella del
2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c. n. 5 allorche’,
cioe’, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata
lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’,
la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,
ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione: cio’ importa in particolare che la relativa
censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del
quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
9

formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., l
ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo,

ancora,

e’

incontroverso che non e’

sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo

o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso
che e’ indispensabile che sia indicato in una parte, del
motivo stesso, che si presenti a cio’ specificamente e
riassuntivamente destinata, e che consenta al giudice di
valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (in
termini, tra le tante, le pronunce 8897/2008, 8555/2010,
5794/2010).
Il quesito di diritto, formulato in relazione alla censura
ex art.360 n.3 c.p.c. nei seguenti termini: “Dica la Corte,
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., se la legge 154 del 17
febbraio 1992, e, in particolare, l’art.3,siano applicabili
retroattivamente”, è del tutto apodittico e non relazionato
alla sentenza impugnata, ed è quindi inammissibile.
Ed infatti, per costante giurisprudenza, il quesito di
diritto deve comprendere sia l’indicazione della “regula
juris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del
diverso principio che il ricorrente assume corretto e che
si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo in
relazione alla fattispecie (così la pronuncia delle sezioni
unite, 16092/2009, e conformi le precedenti 24339/2008,
19769/2008, e resa a sezioni unite, 6420/2008).
10

2.3.

Il terzo motivo è inammissibile.

A voler individuare il momento di sintesi nella parte
conclusiva del motivo (“E’ evidentissima, dunque, la
carenza, o quanto meno l’insufficienza dell’apparato
motivazionale dell’impugnata pronuncia sul punto relativo

della rinumerazione del conto corrente”), lo stesso si
appalesa del tutto carente di specificità e della
indicazione delle ragioni poste a base dei dedotti vizi
motivazionali.
2.4.- Il quarto motivo è inammissibile.
A conclusione del motivo, la Banca ha articolato il quesito
di diritto come segue: “_si chiede che l’ecc.ma Corte adita
chiarisca se la presunzione di veridicità delle
scritturazioni del conto corrente trovi applicazione in
mancanza di contestazioni specifiche e circostanziate da
parte del cliente da formularsi nel corso del rapporto e in
un termine congruo; e dica, altresì, se tale presunzione si
applichi quando, comunicati gli estratti conto per la prima
volta mediante produzione in giudizio, il cliente si limiti
a generiche contestazioni e a un generico diniego della
posizione debitoria, senza specifiche censure, e se, in
presenza di tali rilievi generici del cliente, sia
legittimo il rigetto della domanda di pagamento del saldo
risultante da tale documentazione.”

alla prova dell’esistenza del credito e del suo ammontare,

Il quesito è privo di specificità, e nello sviluppo del
motivo, in realtà, la parte addebita alla Corte del merito
l’erronea
.

ricognizione

della

fattispecie,

nell’avere

ritenuto la contestazione da parte dei fideiussori degli
estratti conto, e quindi, quel che, in tesi, sarebbe stato

un vizio di motivazione.
2.5.- Il quinto motivo è inammissibile, in quanto carente
del momento di sintesi.
2.6.- Il sesto motivo è inammissibile.
In relazione al vizio ex art.360 n.5 c.p.c., è palese la
carenza del momento di sintesi.
Quanto al vizio ex art.360 n.3 c.p.c., si deve rilevare che
la Banca ha inteso censurare la sola affermazione della
Corte d’appello, relativa alla nullità della clausola
determinativa degli interessi “su piazza”, mentre non ha
*

censurato l’ulteriore ragione addotta dal Giudice del
merito, ovvero che la Banca non aveva neppure indicato il
tipo di interesse di piazza in tesi convenuto, al fine di

.

consentire l’individuazione del relativo tasso, sia pure
per relationem.
E secondo la giurisprudenza di questa Corte, come affermato
tra le ultime, nella pronuncia delle Sezioni Unite,
7931/2013, il ricorso per cassazione non introduce un terzo
grado di giudizio tramite il quale far valere la mera
ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,
invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata
.

12

ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia
attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che,
.

qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità

.

di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle
quali

logicamente

e

giuridicamente

sufficiente

a

sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli
specifiche doglianze avverso una di tali “rationes
decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di
motivazione ( conformi, tra le tante, le pronunce 3386/2011
e 22753/2011).
2.7.- Il settimo motivo è inammissibile.
In relazione alla censura motivazionale, anche a ritenere
espresso il momento di sintesi nella parte conclusiva del
motivo, che così dispone: ” La carenza di motivazione
attiene alla omessa valutazione della rituale produzione in

giudizio dei documenti che si assume, invece, non offerti”,
va rilevata la totale genericità del riferimento a
“documenti”, dei quali neppure si specifica la natura né
quando e come sarebbe avvenuta la produzione.
Quanto alla censura ex art.360 n.3 c.p.c., il quesito di
diritto, formulato nei seguenti termini:”_dica l’ecc.ma
Corte se tutti i documenti, prodotti dalla bancApulia sino
all’udienza di precisazione delle conclusioni devono
ritenersi ritualmente acquisiti al presente giudizio ai
sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c prima della riforma del
.

.

13

’90” è parimenti generico, e neppure congruente con la
stessa espositiva del motivo.
3.1.- Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del
ricorso; le spese del presente giudizio, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la
Banca ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a
favore di Trombetta Leonardo, liquidate per compenso in
euro 7000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 30 ottobre 2013
Il Presidente

P.Q.M.

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