Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26511 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 21/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19842-2010 proposto da:

TECNO.M.MAR. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 126/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 L’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, ha iscritto a ruolo importi dovuti per omissioni di versamenti IRAP, IRPEG, IVA, addizionali e ritenute in relazione all’anno d’imposta 2001. Di qui è scaturita la notificazione alla società Tecno.M.Mar srl di una cartella di pagamento per Euro 21.955,28.

La Commissione tributaria provinciale di La Spezia respinse il ricorso della contribuente e quella Regionale della Liguria ha confermato tale decisione, respingendo l’appello della società osservando che nessuna critica era rivolta all’operato dei primi giudici e che correttamente è stato ritenuto non sussistente l’obbligo della notifica dell’avviso bonario, prescritto solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, in cui si trattava di liquidazione automatica su dati comunicati dallo stesso contribuente, dei quali era egli necessariamente a conoscenza; di conseguenza – sempre ad avviso dei primi giudici non si richiedeva neppure l’obbligo di motivazione della cartella.

2 La Tecno.M.Mar srl ricorre per cassazione con quattro motivi accompagnati da quesiti.

L’agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione” ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2 Premesso che il Collegio ha deliberato l’adozione del modello della motivazione semplificata.

Col primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5: ricostruisce il panorama normativo e ritiene che l’avviso bonario sia un elemento prodromico ed essenziale ai fini dell’iscrizione a ruolo. Osserva che lo sgravio parziale disposto dall’ufficio in pendenza del giudizio di primo grado (mediante riduzione dell’importo da Euro 21.955,28 a Euro 14.670,39) dimostrava un errore dell’amministrazione nell’eseguire almeno in parte il controllo liquidatorio il che avvalorava la tesi della necessità dell’avviso bonario. Richiama le disposizioni dello Statuto del Contribuente ed opinioni dottrinarie e giurisprudenziali nonchè circolari ministeriali.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia: rileva in particolare che non è dato comprendere i motivi per i quali non vi sarebbero state quelle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e richiama al contrario lo sgravio parziale disposto autonomamente dall’ufficio durante il giudizio di primo grado.

L’esposizione del motivo si conclude, come per il precedente, con un quesito. Questi due motivi – che ben si prestano ad esame unitario – sono infondati.

La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 non impone affatto l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015 Rv. 635672; v. altresì Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010, diffusamente Cass. 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. 22 aprile 2015, n. 8154 e ancora Cass.19861/2016, non massimata): se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe di certo posto la condizione di cui al citato inciso.

Nessuna comunicazione d’irregolarità era dunque dovuta nel caso in esame, in cui si discute di imposte dichiarate e non versate e derivanti da liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, non emergendo neanche dalle difese della contribuente la sussistenza di margini di tipo interpretativo o comunque di errori o di altre irregolarità formali.

Sull’argomento dello sgravio parziale disposto dall’Ufficio nel corso del giudizio di primo grado, la censura non coglie nel segno perchè, come riporta lo stesso ricorso, già i primi giudici avevano chiarito che esso fosse imputabile ad un errore nella compilazione del ruolo piuttosto che ad incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

3 Col terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 in relazione al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 sottolineandosi, con riferimento a quest’ultima disposizione, le conseguente dannose derivanti dal mancato invio dell’avviso bonario (impossibilità per il contribuente che esegua il pagamento nei trenta giorni di fruire della riduzione di un terzo delle sanzioni amministrative).

Il motivo è privo di fondamento.

Come già rilevato nella citata pronuncia n. 12023/2015 di questa Corte, il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 allorchè prevede che l’iscrizione a ruolo non sia eseguita, in tutto o in parte, “se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36 bis e 54 bis…”, si riferisce, in primis, secondo quanto si evince dal 1 comma, alle “…somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 54 bis, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati…”: in tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo.

La sua applicazione richiede però pur sempre che sussistano i presupposti per la comunicazione d’irregolarità, ipotesi qui non ricorrente, come si è visto.

4. Resta da esaminare il quarto motivo con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. 27 luglio 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3. La critica che viene mossa alla sentenza della CTR ligure si incentra sul mancato rispetto della regola generale che impone l’obbligo di motivazione di tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria conformemente a quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, proprio per garantire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente e il rispetto del principio di trasparenza del procedimento amministrativo-tributario. Si richiamano principi di giurisprudenza costituzionale e di legittimità evidenziandosi la cripticità della cartella in esame da cui in sostanza era dato evincere esclusivamente il quantum della pretesa, ma non le ragioni nè i motivi che avevano portato allo sgravio parziale.

Il motivo è infondato al pari dei precedenti.

La cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 15564 del 27/07/2016 Rv. 640655; Sez. 5, Sentenza n. 25329 del 28/11/2014 Rv. 633304; Sez. 5, Sentenza n. 26671 del 18/12/2009 Rv. 610912).

Nel caso in esame, si verte proprio in tale ipotesi, avendo l’Ufficio – come riporta lo stesso ricorso a pag. 2 – proceduto a “controllo automatizzato effettuato sul Modello 770/5/2002 e sul Modello Unico 2003, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis da cui risultavano omessi versamenti in materia di IRAP, IRPEG, IVA, addizionale regionale e ritenute per il periodo d’imposta 2001”.

La sentenza impugnata appare pertanto giuridicamente corretta mentre il motivo di ricorso non si confronta con la specificità della ratio decidendi fondata, come si è detto, sulla natura del controllo da cui è scaturita la cartella.

In conclusione, il ricorso va respinto e nessuna pronuncia sulle spese va emessa, considerata l’assenza di attività difensiva dell’Ufficio (non comparso neppure in udienza).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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