Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26510 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26510 Anno 2013
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 13418-2007 proposto da:
CAPITALIA

SERVICE

J.V.

S.R.L.

(C.F./P.I.

07476881003), nella qualità di mandataria di
CAPITALIA S.P.A. (già Banca di Roma s.p.a.), già

Data pubblicazione: 27/11/2013

denominata Banco di Santo Spirito s.p.a.
(quest’ultimo già conferitario della Cassa di
2013
1604

Risparmio di Roma), in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

n

1

dall’avvocato CAVALLARI MARCO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

BUSTI GIUSEPPE;

sul ricorso 17033-2007 proposto da:
BUSTI

GIUSEPPE

BSTGPP34T13F844W),

(C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90,
presso l’avvocato PATRIZI GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FARNESI LUIGI, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n.

540/2006 della CORTE

D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/12/2006:

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. CAVALLARI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto del ricorso incidentale;

2

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
il

rigetto

principale,

o

inammissibilità

assorbito

il

ricorso

del

ricorso

incidentale

..

condizionato.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 7 ottobre 2002, il Tribunale
di Terni revocò l’ingiunzione di pagamento emessa, a istanza della Banca di Roma s.p.a., dal Presidente di quel tri-

lino Cooperativo Intercomunale di Amelia s.c.a.r.1., e condannò lo stesso Giusti al pagamento della minor somma di £
300.000.000, oltre agli accessori.
2. All’esito del giudizio di appello promosso dal Busti, la corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva 12 gennaio 2006, ha respinto la domanda della banca. La
corte territoriale ha osservato che l’unico elemento di
prova del credito, offerto dalla banca, era costituito da
tre estratti di saldaconto, formati nel vigore dell’art.
102 della legge n. 141 del 1938, essendo il d.lgs. n. 385
del 1993 entrato in vigore solo il giorno l gennaio 1194;
documenti utili bensì all’emissione del provvedimento monitorio, ma insufficienti a dimostrare il credito nel giudizio a cognizione.
3. Per la cassazione della sentenza, notificata il 13
marzo 2007, ricorre Capitalia service J.V. s.r.l. mandataria per procura di Capitalia s.p.a., per due motivi, illustrati anche con memoria.
Giuseppe Giusti resiste con controricorso e ricorso
incidentale.
4

bunale a carico di Giuseppe Busti, quale fideiussore di Mo-

MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo del ricorso principale la banca,

denunciando la violazione di norme di diritto, deduce che
la questione dell’inidoneità probatoria dell’estratto di
saldaconto era stata sollevata per la prima volta nella

vità della deduzione immediatamente eccepita. Si formula il
quesito di diritto se il giudice di appello, in assenza di
elementi probatori atti a inficiare il contenuto degli estratti di saldaconto prodotti dovesse rigettare l’appello.
5. Il motivo, con il quale in sostanza si tende ad affermare l’idoneità degli estratti di saldaconto, formati
nel vigore dell’art. 102 della legge n. 141 del 1938, a
soddisfare l’onere della prova del credito, gravante sulla
banca creditrice, è infondato. Nella fattispecie deve infatti trova applicazione il seguente principio di diritto,
enunciato a sezioni unite da questa corte suprema:
ai sensi dell’art. 102 della legge bancaria 7 marzo
1938, n. 141 il valore probatorio dell’estratto dei saldaconti è limitato al procedimento monitorio, esonerando l’i-

stituto di emissione nonché le banche d’interesse nazionale
e le casse di risparmio dalle formalità ordinariamente richieste per l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento in
base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante; mentre non si estende al susseguente procedimento
Il co
dr. Al

rel. est.
e herini

5

precisazione delle conclusioni in primo grado, e la tardi-

di opposizione e in genere agli ordinari giudizi di cognizione (ivi compreso quello introdotto da domanda
d’insinuazione al passivo fallimentare), nei quali il detto
documento – diverso dall’estratto conto vero e proprio la
cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsio-

sciplina della materia, dettata dal decreto legislativo l
settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini
monitori, con conseguente abrogazione della succitata norma
di previsione del “saldaconto” – può assumere rilievo solo
come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi (Cass. sez. un. 18 luglio
1994 n. 6707).
6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia un vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della
prova del credito. Si deduce che non vi era stata specifica
contestazione in ordine alle partite richieste.
7. Il motivo, privo della sintesi prescritta dall’art.
366 bis c.p.c. a pena di nullità, è inammissibile (Cass.
sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).
8. Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame
del ricorso incidentale.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.

6

ne dell’art. 1832 c.c. ed è, dall’art. 50 della nuova di-

P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate
in complessivi e 3.200,00, di cui E 3.000,00 per compenso,
oltre agli oneri accessori di legge.

prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
giorno 30 ottobre 2013.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della

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