Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26510 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 20/11/2020), n.26510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 227-2016 proposto da:

L.T.M. – LIVORNO TERMINAL MARITTIMO S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITO VANNUCCI;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza definitiva n. 86/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO,

depositata il 26/02/2014 R.G.N. 287/2009;

– avverso l’ordinanza definitiva della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 26/05/2015 R.G.N. 509/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi, assorbito il terzo motivo;

udito l’Avvocato VITO VANNUCCI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza pronunziata ai sensi dell’art. 348-bis codice di rito il 26.5.2016, dichiarava la inammissibilità del gravame interposto dalla L.T.M. Livorno Terminal Marittimo S.r.l., nei confronti di G.G., avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 86/2014, pubblicata il 26.2.2014, con la quale, in parziale accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente – in servizio presso la società, dall’1.1.2001, con la qualifica di rallista di IV livello del CCNL di categoria -, la L.T.M. Livorno Terminal Marittimo S.r.l. era stata condannata al pagamento, in favore del G., della somma di Euro 9.011,52, oltre accessori, come per legge, a titolo di differenze retributive maturate dal 4.3.2004 al 31.12.2007, derivanti dall’omesso inserimento dell’assegno ad personam nella base di calcolo di tutti gli istituti contrattuali, ed altresì, al pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo degli istituti contrattuali indiretti considerando l’assegno ad personam come elemento fisso della retribuzione, dall’1.1.2008 alla data dell’effettivo ripristino.

Per la cassazione dei predetti provvedimenti ricorre la L.T.M. Livorno Terminal Marittimo S.r.l. articolando tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

G.G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 414,416,115 c.p.c., artt. 2099 e 2697 c.c., e lamenta che il primo giudice abbia errato nel ritenere che il lavoratore abbia chiaramente allegato il fatto costitutivo del diritto azionato, e nell’affermare che, “alla luce della causa petendi della domanda oggetto del presente giudizio, si ritiene che la fonte del diritto azionato è dato dal contratto individuale di lavoro – il quale peraltro richiama il CCNL di settore – e non direttamente dalle disposizioni collettive”. A parere della ricorrente, invero, il giudice di prime cure, “una volta individuato correttamente il petitum nella richiesta di ricalcolo di (peraltro non individuati) istituti retributivi (meramente) contrattuali, avrebbe dovuto, altresì, individuare la fonte di tali istituti partendo dalla corretta interpretazione dell’art. 2099 c.c.”, poichè, in base alla pacifica interpretazione di tale norma fornita dalla giurisprudenza della Cassazione, “la computabilità o meno di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, tenendo presente che il criterio di onnicomprensività della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale non opera neppure come criterio sussidiario, per cui un particolare emolumento è computabile a detti fini in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale e che il criterio della onnicomprensività, da questa eventualmente adottato in sede nazionale, non è riferibile ad istituti retributivi introdotti a livello aziendale” (Cass. n. 9764/2000).

2. Con il secondo motivo si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c., artt. 1362 c.c. e segg., art. 414 c.p.c., e si assume che il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere che la L.T.M. non avrebbe assicurato al G. il trattamento economico complessivo concordato con la lettera di assunzione, avendo erroneamente ritenuto, in violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg., che, con la stessa, la società si fosse impegnata a computare l’assegno ad personam (al pari delle tre indennità variabili che lo hanno sostituito) anche ai fini dei non precisati istituti contrattuali indiretti. Se, infatti, il primo giudice avesse correttamente interpretato la lettera di assunzione, avrebbe dovuto ritenere, secondo la ricorrente, che gli istituti retributivi indiretti fossero disciplinati unicamente dalla contrattazione collettiva a cui le parti hanno fatto espresso rinvio, senza prevedere alcuna specifica regolamentazione degli stessi.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che non fosse configurabile alcuna rinunzia per fatti concludenti del G. al diritto azionato in via giudiziale, in quanto “la parte resistente non ha provato una chiara e certa volontà del ricorrente di abdicare ai diritti derivanti dal contratto individuale sottoscritto”.

1.1; 2.2. Il primo ed il secondo motivo – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione – sono fondati. Con tali mezzi di impugnazione, la società ricorrente si duole dell’affermazione della funzione delle tre indennità sostitutive dell’assegno ad personam (indennità di reperibilità; flessibilità oraria turno; indennità pioggia à forfait) quale base di calcolo degli istituti indiretti, senza alcuna specificazione in ordine a tali istituti ed a quale fosse la previsione inclusiva del CCNL applicabile. Al riguardo, è da premettere che identiche questioni di diritto sono già state decise da questa Suprema Corte con le sentenze nn. 6009/2016; 6490/2016; 6772/2016; 6910/2016; 6911/2016, con argomentazioni del tutto condivise dal Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene, ed alle quali, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo.

Ed è, altresì, da sottolineare che, come è noto, “in tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia ed infortunio”, non esiste nel nostro ordinamento “un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, individuabile soltanto nella previsione di specifiche norme di legge o di contratto collettivo” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 5918/2015; 813/2013; 5591/2012; 2872/2008; 4341/2004; 7707/2003). Parimenti, è “acquisito il principio per cui si ritiene l’infondatezza della domanda (con il suo conseguente rigetto)” nel caso in cui la parte che ne invochi l’applicazione ometta di produrre in giudizio un contratto collettivo post-corporativo, ove “ne siano contestati dalla controparte l’esistenza o il contenuto”, per impossibilità della determinazione dell’an e del quantum della pretesa fatta valere; non anche nell’ipotesi in cui la controparte si sia limitata a contestarne l’applicabilità, sussistendo, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di acquisizione di ufficio” del CCNL di cui l’attore abbia fornito idonei elementi di identificazione (v., tra le altre, Cass. nn. 18584/2008; 4714/2000).

Fatte queste premesse, va rilevato che la decisione del primo giudice – e della Corte territoriale che, come riferito in narrativa, con ordinanza ex art. 348-bis codice di rito, ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto dalla L.T.M. Livorno Terminal Marittimo S.r.l., poichè “non ha ragionevoli probabilità di essere accolto”, avendo la Corte “già pronunciato in tal senso in numerose analoghe controversie” non appaiono in linea con i consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità in materia di “necessaria previsione, ai fini della determinazione della base di calcolo delle voci retributive da includere nei cc.dd. istituti indiretti, di specifiche norme (oltre che di legge) di contratto collettivo”. Ed invero, nella sentenza si legge: “alla luce della causa petendi… si ritiene che la fonte del diritto azionato è data dal contratto individuale di lavoro – il quale peraltro richiama il CCNL di settore – e non direttamente dalle disposizioni collettive…” (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), ma non si individua la fonte degli istituti retributivi (neppure indicati) meramente contrattuali, di cui il lavoratore chiedeva il ricalcolo; e ciò, in violazione dei principi enunciati, nella materia, dalla Corte di legittimità, secondo i quali, in riferimento al concetto di retribuzione normale, assume rilievo decisivo l’autonomia collettiva, a cui è riservato il compito di individuare le voci da includere nella base di calcolo. Con la conseguenza che, appunto, “in mancanza di una previsione espressa di legge o di contratto collettivo, un determinato emolumento non può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, non essendo sufficiente, a tal fine, il silenzio della normativa collettiva sul punto”.

Si osserva, poi, che, però, i contratti individuali all’interpretazione dei quali si riferisce il secondo mezzo di impugnazione, correttamente articolato, in quanto attiene alla verifica del rispetto dei canoni legali esegetici e della coerenza e logicità della motivazione svolta (cfr., ex multis, Cass. nn. 2465/2015; 9054/2013) – si limitano a prevedere, nell’ambito delle voci retributive, l’assegno ad personam con indicazione del relativo importo, “senza nulla dire sul suo regime di computabilità negli istituti retributivi indiretti: come è di norma, per la pertinenza di una tale indicazione alla contrattazione collettiva di settore, in assenza nel caso di specie di alcuna specifica allegazione al riguardo” (così, testualmente, Cass. n. 6910/2016).

Per tutto quanto precede, deve concludersi che il ragionamento attraverso il quale il Tribunale è pervenuto alla decisione in oggetto, fatto proprio dalla Corte di merito, non consente la individuazione della ratio decidendi, poichè le argomentazioni svolte violano le norme di diritto denunziate per le ragioni anzidette (cfr. Cass. nn. 13318/2015; Cass., SS.UU. n. 25984/2010).

3.3. Per le considerazioni svolte, il terzo motivo risulta assorbito. 4. Pertanto, la sentenza va cassata, in relazione al primo ed al secondo motivo – restando assorbito il terzo -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, ai principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA